CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 01427/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza in data 4.10.2021 con cui il Gip del locale Tribunale, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati loro contestati (artt. 74 e 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309) condannandoli alle pene di giustizia. Veniva del pari ritenuta la partecipazione degli imputati (tranne l'Annoscia) ad una organizzazione criminale volta al traffico di sostanze stupefacenti operativa a far data dal 19.8.2017, dotata di armi ed operante in Matera, Potenza e zone circostanti. In particolare [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti al capo 5) (plurime cessioni di stupefacente di vario genere a diversi acquirenti) e, ritenuta la continuazione tra tutte le condotte ed applicata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606, lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 546 cod.proc.pen., 530 e 533 cod.proc.pen.; 73 comma 5, d.p.r. 309 del 1990, 62 bis cod.pen., 81 cpv, 133 cod.proc.pen. nonché in relazione agli atti del processo indicati (foglio 9, 10 e 20 della sentenza di primo grado). Si censura la sentenza impugnata che nell'affermare la responsabilità dell'imputato si è limitata a richiamare per relationem il percorso motivazionale del giudice di prime cure che invece necessitava di vaglio critico in ordine all'identificazione dell'Annoscia. Inoltre la sentenza d'appello non avrebbe fornito alcuna risposta in ordine alla mancata riqualificazione dell'ipotesi di cui all'art. 73 d.p.r. r. 309 del 1990 in quella di cui al 5° comma. Con il secondo deduce la violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 546 cod.proc.pen. con riferimento alla revoca della confisca c.d. allargata o per sproporzione ex art. 240 bis cod.pen. dei beni e/o delle altre utilità nella titolarità o disponibilità dell'imputato, motivo rispetto al quale la sentenza impugnata risulta affetta da vizio motivazionale assoluto.3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso é nel complesso inammissibile per plurime ragioni. La p32•35censura in punto di confiscaKrisulta del tutto generica ed aspecifica in assenza di qualsiasi allegazione o argomentazione difensiva a sostegno della doglianza. Con riguardo al s~5 motivo di ricorso„ la censura volta a contestare la ricostruzione che ha portato al giudizio di colpevolezza nei confronti dell'odierno imputato, ed in particolare la sua identificazione in assenza di sequestri di sostanza stupefacente, é reiterativa di analoga doglianza proposta in appello cui la Corte territoriale ha offerto una risposta. A riguardo giova ribadire che la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisc:a la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione(Sez. 2 , n. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252). In linea con tali principi, sulla identificazione dell'Annoscia quale "il fornitore di Noicottaro", la sentenza impugnata rinvia alla sentenza di primo grado nel punto in cui richiama le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (appartenente al clan avverso Schettino) e ritenuto attendibile sulla base dei riscontri effettuati. Ulteriori elementi di accusa a carico del ricorrente derivano dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] nonché dal contenuto di plurime intercettazioni, prima fra tutte quella del 30 marzo 2018 che registra in diretta la cointeressenza criminale nel settore della compravendita di stupefacenti tra il ricorrente e il Calvello.Con specifico riguardo alla omessa motivazione in ordine al motivo di appello con cui si chiedeva di riqualificare la condotta ex art. 73 comma 5 d.p.r. n. 309 del 1990, la sentenza impugnata ha invece puntualmente motivato laddove ha affermato che la qualificazione giuridica dei fatti é corretl:a in ragione della frequenza e dei quantitativi di sostanze stupefacenti fornite dall'Annoscia al gruppo criminale lucano nel periodo in contestazione che non possono rientrare nel concetto di modica quantità. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro tre