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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35191/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

25 della Corte d'appello di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];con requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreAntonietta Picardi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.Procedimento a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania con la quale CarloNicosia è stato condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro 103,00 diammenda per il reato di cui all’articolo 681 cod. pen.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per iltramite del difensore [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo, la difesa eccepisce il mancato riconoscimentodell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen. anche in ragione della novellalegislativa che ha prescritto di valutare il comportamento tenuto dall’imputato inun momento successivo al fatto reato.La sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità dellacausa di non punibilità sul rilievo dell’esistenza del disvalore penale del fatto, lìdove tale esimente comunque postula l’esistenza di un fatto tipico antigiuridico ecolpevole; ed inoltre, avrebbe omesso di considerare il fatto alla luce deicomplessivi elementi circa l’elemento psicologico e le modalità e i tempidell’azione.Deduce, inoltre, la difesa che l’imputato era in possesso del patentino perl’idoneità tecnica e ha affidato l’organizzazione della serata a professionisti,rivolgendosi a personale qualificato, tra i quali figurava un ex poliziotto per ilservizio di sicurezza antincendio, avendo sottoscritto un contratto e pattuendo,altresì, un lauto compenso; tali elementi avrebbero dovuto essere valutati perchéincidenti sul disvalore complessivo del fatto.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione delladisposizione di cui all’art. 164 cod. pen., nonché il vizio motivazionale inrelazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.Rileva la difesa che la motivazione sul diniego del beneficio risulta illogica eerronea, non solo perché, diversamente da quanto affermato in sentenza, lasospensione condizionale della pena può essere concessa a chi ne abbia già fruitouna volta qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con laprecedente condanna non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163 cod. pen., comeprevisto dal comma quarto dell’articolo 164 cod pen., ma anche perché nellasentenza non si è tenuto conto della circostanza che la prima sospensionecondizionale era stata revocata perché subordinata ad un pagamento di unaprovvisionale non pagata per impossibilità economica.Infine, la difesa evidenzia che la precedente condanna, risalente nel tempo,è conseguita ad una difficile situazione familiare di separazione e divorzio, e talecircostanza doveva essere tenuta in considerazione in ordine alla prognosi circala futura astensione dal commettere altri reati.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AntoniettaPicardi, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato.Le censure indirizzate avverso il diniego della esimente di cui all’art. 131-biscod. pen., risultano generiche.Le argomentazioni difensive sul punto non si confrontano con la precisamotivazione della sentenza che ha dato conto delle ragioni per le quali lacondotta ascritta al ricorrente non possa ritenersi di particolare tenuità avendovalorizzato le modalità di commissione del reato di cui all’art. 681 cod. pen.I Giudici di appello hanno illustrato gli esiti dell’ istruttoria dibattimentale cheha consentito di accertare che nel centro elioterapico “[OSCURATO:PERSONA]”, di cui ilricorrente era il titolare, quest’ultimo aveva organizzato una serata danzante inviolazione delle prescrizioni dell’Autorità a tutela dell’incolumità pubblica comestabilite nel verbale del 14 luglio 2020 atteso che era stato riscontrato cheintorno alla piscina contigua alla pista non vi erano adeguate recinzioni obarriere; che era presente un solo addetto al servizio antincendio; che non vierano tabelle alcolemiche esposte, né erano disponibili i kits per l’alcol test.Pertanto, con motivazione coerente con le risultanze processuali e immuneda vizi logici, la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza dei presuppostiper l’applicazione della causa di non punibilità, ritenendo irrilevante lacircostanza che l’imputato si fosse avvalso di una ditta specializzata nei servizi disicurezza.

Ha evidenziato, infatti, che tale evenienza non vale a conferirecarattere di particolare tenuità alle violazioni contestate, permanendo in capo alcommittente la responsabilità per le trasgressioni accertate che, come soprarilevato, hanno riguardato specifiche violazioni delle prescrizioni dalle qualipoteva certamente discendere un serio rischio per l’incolumità dei partecipantialla serata danzante.Risulta altresì inconferente l’ulteriore argomentazione secondo cui i Giudici diappello avrebbero omesso di considerare il parametro costituito dalla “condottasusseguente al reato”, in quanto il ricorrente non ha indicato in che cosa sarebbeconsistita la condotta successiva rilevante ai fini della concessione dell’esimente.In conclusione, le doglianze difensive non si sono rapportate con il puntualeimpegno motivazionale dei Giudici di appello, che hanno dato conto delle formedi estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità,l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena,senza ricorrere a mere clausole di stile. (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep.2019, Venezia, Rv. 275940 - 01).2.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.La Corte di appello con motivazione sintetica, ma adeguata, ha dato contodelle ragioni della mancata concessione del beneficio della sospensionecondizionale della pena avendo rilevato che l’imputato aveva già goduto delbeneficio per precedenti condanne, in tal modo evidenziando che non potesseottenerla per la terza volta.Risulta infatti dal casellario giudiziale che il beneficio è stato concesso alricorrente in data 20 ottobre 2011 e in data 5 aprile 2012, poi revocato nel 2016,sicché correttamente la Corte di appello ne ha negato la concessione, stante ildisposto di cui all’art. 164, comma quarto, cod. pen., che non consente lareiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena a favore dichi ne abbia già usufruito due volte,quale che sia la specie e l'entità delle penesospese, inflitte con le due precedenti condanne in quanto la presenza dellestesse, impedisce un nuovo giudizio prognostico favorevole sulla condottadell'imputato. (in questo senso, Sez. 5, n. 1783 del 19/04/1999, P.m. in proc.falcone, Rv. 213180 – 01).3.

Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va, dunque, dichiaratoinammissibile.

Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte d'appello di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];con requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreAntonietta Picardi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.Procedimento a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania con la quale CarloNicosia è stato condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro 103,00 diammenda per il reato di cui all’articolo 681 cod. pen.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per iltramite del difensore [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, la difesa eccepisce il mancato riconoscimentodell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen. anche in ragione della novellalegislativa che ha prescritto di valutare il comportamento tenuto dall’imputato inun momento successivo al fatto reato.La sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità dellacausa di non punibilità sul rilievo dell’esistenza del disvalore penale del fatto, lìdove tale esimente comunque postula l’esistenza di un fatto tipico antigiuridico ecolpevole; ed inoltre, avrebbe omesso di considerare il fatto alla luce deicomplessivi elementi circa l’elemento psicologico e le modalità e i tempidell’azione.Deduce, inoltre, la difesa che l’imputato era in possesso del patentino perl’idoneità tecnica e ha affidato l’organizzazione della serata a professionisti,rivolgendosi a personale qualificato, tra i quali figurava un ex poliziotto per ilservizio di sicurezza antincendio, avendo sottoscritto un contratto e pattuendo,altresì, un lauto compenso; tali elementi avrebbero dovuto essere valutati perchéincidenti sul disvalore complessivo del fatto.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione delladisposizione di cui all’art. 164 cod. pen., nonché il vizio motivazionale inrelazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.Rileva la difesa che la motivazione sul diniego del beneficio risulta illogica eerronea, non solo perché, diversamente da quanto affermato in sentenza, lasospensione condizionale della pena può essere concessa a chi ne abbia già fruitouna volta qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con laprecedente condanna non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163 cod. pen., comeprevisto dal comma quarto dell’articolo 164 cod pen., ma anche perché nellasentenza non si è tenuto conto della circostanza che la prima sospensionecondizionale era stata revocata perché subordinata ad un pagamento di unaprovvisionale non pagata per impossibilità economica.Infine, la difesa evidenzia che la precedente condanna, risalente nel tempo,è conseguita ad una difficile situazione familiare di separazione e divorzio, e talecircostanza doveva essere tenuta in considerazione in ordine alla prognosi circala futura astensione dal commettere altri reati.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AntoniettaPicardi, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.Le censure indirizzate avverso il diniego della esimente di cui all’art. 131-biscod. pen., risultano generiche.Le argomentazioni difensive sul punto non si confrontano con la precisamotivazione della sentenza che ha dato conto delle ragioni per le quali lacondotta ascritta al ricorrente non possa ritenersi di particolare tenuità avendovalorizzato le modalità di commissione del reato di cui all’art. 681 cod. pen.I Giudici di appello hanno illustrato gli esiti dell’ istruttoria dibattimentale cheha consentito di accertare che nel centro elioterapico “[OSCURATO:PERSONA]”, di cui ilricorrente era il titolare, quest’ultimo aveva organizzato una serata danzante inviolazione delle prescrizioni dell’Autorità a tutela dell’incolumità pubblica comestabilite nel verbale del 14 luglio 2020 atteso che era stato riscontrato cheintorno alla piscina contigua alla pista non vi erano adeguate recinzioni obarriere; che era presente un solo addetto al servizio antincendio; che non vierano tabelle alcolemiche esposte, né erano disponibili i kits per l’alcol test.Pertanto, con motivazione coerente con le risultanze processuali e immuneda vizi logici, la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza dei presuppostiper l’applicazione della causa di non punibilità, ritenendo irrilevante lacircostanza che l’imputato si fosse avvalso di una ditta specializzata nei servizi disicurezza. Ha evidenziato, infatti, che tale evenienza non vale a conferirecarattere di particolare tenuità alle violazioni contestate, permanendo in capo alcommittente la responsabilità per le trasgressioni accertate che, come soprarilevato, hanno riguardato specifiche violazioni delle prescrizioni dalle qualipoteva certamente discendere un serio rischio per l’incolumità dei partecipantialla serata danzante.Risulta altresì inconferente l’ulteriore argomentazione secondo cui i Giudici diappello avrebbero omesso di considerare il parametro costituito dalla “condottasusseguente al reato”, in quanto il ricorrente non ha indicato in che cosa sarebbeconsistita la condotta successiva rilevante ai fini della concessione dell’esimente.In conclusione, le doglianze difensive non si sono rapportate con il puntualeimpegno motivazionale dei Giudici di appello, che hanno dato conto delle formedi estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità,l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena,senza ricorrere a mere clausole di stile. (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep.2019, Venezia, Rv. 275940 - 01).2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.La Corte di appello con motivazione sintetica, ma adeguata, ha dato contodelle ragioni della mancata concessione del beneficio della sospensionecondizionale della pena avendo rilevato che l’imputato aveva già goduto delbeneficio per precedenti condanne, in tal modo evidenziando che non potesseottenerla per la terza volta.Risulta infatti dal casellario giudiziale che il beneficio è stato concesso alricorrente in data 20 ottobre 2011 e in data 5 aprile 2012, poi revocato nel 2016,sicché correttamente la Corte di appello ne ha negato la concessione, stante ildisposto di cui all’art. 164, comma quarto, cod. pen., che non consente lareiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena a favore dichi ne abbia già usufruito due volte,quale che sia la specie e l'entità delle penesospese, inflitte con le due precedenti condanne in quanto la presenza dellestesse, impedisce un nuovo giudizio prognostico favorevole sulla condottadell'imputato. (in questo senso, Sez. 5, n. 1783 del 19/04/1999, P.m. in proc.falcone, Rv. 213180 – 01).3. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va, dunque, dichiaratoinammissibile. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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