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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17524/2022

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nte compenso ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11936/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48B49 L719P), CANDIDI Alberto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45E20 L7193) e D'ANDREA Franco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39A16 L719H), elettivamente domiciliati in Roma, via Ugo de Carolis n. 101, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; - controricorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia cron. n. 626/2020, pubblicato il 10 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con tre separati ricorsi depositati nel marzo 2010, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] adivano la Corte d'appello di Roma al fine di vedersi riconoscere l'equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del procedimento civile, parimenti avente ad oggetto l'equa riparazione, incardinato davanti alla Corte d'appello di Roma nel giugno 2005 e definito nel settembre 2009. 2.- Riuniti i giudizi, la Corte d'appello di Roma dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore della Corte d'appello di Perugia. 3.- Riassunto il giudizio con unico ricorso depositato nell'aprile 2013, davanti alla Corte d'appello di Perugia, nella resistenza del Ministero della Giustizia, con decreto n. 414/2018, depositato il 12 febbraio 2018, la Corte territoriale accoglieva la domanda, condannando l'Amministrazione al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di euro 1.150,00 per ciascuno, oltre interessi legali e spese di lite, liquidate in euro 210,00, con esborsi per euro 8,00, con accessori e con distrazione. 4.- Avverso tale pronuncia, gli istanti proponevano ricorso in cassazione, deducendo, con unico motivo, il mancato rispetto dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese di lite del giudizio di merito. 5.- Con ordinanza n. 24988/2019, depositata il 7 ottobre 2019, la Corte di legittimità accoglieva il ricorso, cassava il decreto impugnato e rinviava la causa alla stessa Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione. 6.- Con ricorso depositato il 6 dicembre 2019, gli istanti riassumevano la causa davanti alla Corte d'appello di Perugia.7.- La Corte territoriale, in composizione collegiale, nella resistenza del Ministero della Giustizia, con il decreto di cui in epigrafe, rideterminava le spese di lite del procedimento originario di merito, condannando l'Amministrazione al pagamento di euro 8,00 per esborsi ed euro 576,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione.

Disponeva, poi, la condanna dell'Amministrazione alla refusione delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 27,00 per esborsi e in euro 447,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione, nonché delle spese del giudizio di rinvio, liquidate in euro 27,00 per esborsi e in euro 576,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione.

In ordine ai compensi di lite, sosteneva: a) che dovevano applicarsi i valori minimi delle tabelle di riferimento, in ragione della speciale semplicità dell'affare ordinariamente introdotto attraverso la compilazione di formulari, la speditezza del rito camerale, il non particolare pregio dell'attività prestata, indici tali da consentire la massima riduzione prevista dall'art. 4, primo comma, del d.m. n. 55/2014 (ossia con riduzione del 70% per l'esigua attività istruttoria e del 50% per la fase decisionale), entro lo scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00; b) che i medesimi criteri dovevano essere seguiti per la liquidazione dei compensi relativi al giudizio di cassazione e al giudizio di rinvio. 8.- Avverso il decreto d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l'intimato Ministero della Giustizia. 9.- I ricorrenti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.91 c.p.c., 2233, secondo comma, c.c. e dei d.m. n. 55/2014 e n. 37/2018, per avere la Corte d'appello liquidato le somme relative al giudizio di merito, al giudizio di cassazione e al giudizio di rinvio al di sotto dei parametri minimi previsti dalle tabelle nn. 12 e 13 allegate al d.m. n. 55/2014, avendo riguardo allo scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00.

In proposito, i ricorrenti deducono che il decreto della Corte di merito ha liquidato i compensi nella misura di euro 576,00 per il giudizio originario di merito e per il giudizio riassunto e nella misura di euro 447,00 per il giudizio di legittimità, sostenendo di avere fatto riferimento alle riduzioni massime consentite dall'art. 4, primo comma, del d.m. n. 55/2014, a fronte di una reale determinazione minima dovuta, applicando le riferite tabelle, di euro 1.198,50 per ognuno dei giudizi di merito (di cui euro 255,00 per la fase di studio, euro 255,00 per la fase introduttiva, euro 283,50 per la fase di trattazione/istruzione ed euro 405,00 per la fase decisoria) e di euro 892,50 per il giudizio di cassazione (di cui euro 337,50 per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva ed euro 185,00 per la fase istruttoria/dibattimentale).

Precisano, quindi, che - ove fossero stati applicati i minimi indicati - si sarebbe addivenuti ad un compenso complessivo di euro 3.289,50 per i tre giudizi svolti, a fronte di un compenso complessivo effettivamente riconosciuto di euro 1.599,00, decurtazione, questa, effettuata in spregio ai principi di corrispondenza delle competenze all'importanza dell'opera e al decoro della professione. 1.1.- Il motivo è fondato.

Secondo l'art. 4, primo comma, del d.m. n. 55/2014, ai fini della liquidazione del compenso, si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.

Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.

Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.

Senonché, in tema di spese processuali, il giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, il quale non prevale sul d.m. n. 140/2012 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il d.m. n. 140/2012 è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente mentre il d.m. n. 55/2014 detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1018 del 17/1/2018).

Ancora, gli onorari spettanti per il giudizio di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89/2001, vanno liquidati tenendo conto delle tariffe previste per i procedimenti contenziosi e non per quelli di volontaria giurisdizione, poiché il processo camerale per l'equa riparazione ha natura contenziosa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11918 del 13/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 15493 del 21/07/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1421 del 22/1/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16770 del 21/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8818 del 10/04/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 4689 del 28/02/2018; Sez. 6-2, Sentenza n. 23187 del 14/11/2016).

Pertanto, le tabelle del d.m. n. 55/2014, applicabili in tema di giudizi di equa riparazione, sono appunto la n. 12 per i procedimenti collegiali dinanzi alla corte d'appello e la n. 13 per quelli di legittimità (sulle cui basi sono stati dettagliatamente indicati, nel ricorso di legittimità, i corrispondenti "minimi" tariffari).

Alla stregua dei richiamati parametri, il credito minimo spettante ai ricorrenti sarebbe stato di euro 3.289,50, tenuto conto dello scaglione riferibile al valore della causa, compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, a fronte di una liquidazione effettiva riconosciuta dal decreto impugnato pari a euro 1.599,00.

Con l'effetto che la liquidazione del compenso professionale effettuata dalla Corte territoriale risulta essere al di sotto dei minimi imposti dal d.m. n. 55/2014, corrispondenti - per i giudizi innanzi alla corte d'appello secondo la tabella n. 12 - a euro 255,00 per la fase di studio (rispetto a un parametro medio pari a euro 510,00, riducibile al massimo del 50%), euro 255,00 per la fase introduttiva (rispetto a un parametro medio pari a euro 510,00, riducibile al massimo del 50%), euro 283,50 per la fase di trattazione/istruzione (rispetto a un parametro medio pari a euro 945,00, riducibile al massimo del 70%) ed euro 405,00 per la fase decisoria (rispetto a un parametro medio pari a euro 810,00, riducibile al massimo del 50%), per un totale di euro 1.198,50 per ognuno dei due giudizi di merito.

E invece corrispondenti - per i giudizi innanzi alla corte di cassazione secondo la tabella n. 13 - a euro 337,50 per la fase di studio (rispetto a un parametro medio pari a euro 675,00, riducibile al massimo del 50%), euro 370,00 per la fase introduttiva (rispetto a un parametro medio pari a euro 740,00, riducibile al massimo del 50%) ed euro 185,00 per la fase decisionale (rispetto a un parametro medio pari a euro 370,00, riducibile al massimo del 50%), per un totale di euro 892,50.

Va precisato che, poiché l'impugnato decreto risale al 2020, trova applicazione il testo del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, con la conseguenza che, secondo alcuni recenti arresti di questa Corte, i minimi sono inderogabili (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 38506 del 06/12/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021).

Sicché il decreto impugnato è illegittimo nella parte in cui la liquidazione dei compensi inerenti ai tre giudizi indicati è avvenuta sotto la soglia minima (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11918 del 13/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 10932 del 05/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35825 del 22/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 25177 del 17/9/2021).

All'esito, la liquidazione dei compensi deve essere effettuata in questa sede, attenendosi ai criteri innanzi esposti. 2.- Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, secondo comma, del d.m. n. 55/2014, per difetto di motivazione del decreto impugnato in ordine all'esclusione della maggiorazione dei compensi per l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale.

Segnatamente, gli istanti rilevano che nessuna argomentazione è stata utilizzata dalla Corte di merito per escludere l'aumento, mentre la norma di riferimento esigerebbe che la negazione dell'aumento, che deve essere disposto "di regola" ove siano presenti più soggetti aventi la stessa posizione processuale, sia espressamente e adeguatamente motivata alla stregua di concrete ragioni derogatorie del principio. 2.1.- La censura è assorbita dall'accoglimento del primo motivo e dalla susseguente decisione nel merito. 3.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue l'accoglimento del ricorso nei sensi di cui motivazione.

Il decreto impugnato va cassato e, all'esito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., va deciso nel merito.

Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il quantum della liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31935 del 05/11/2021; Sez.

L, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021; Sez.

L, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021; Sez.

L, Sentenza n. 211 del 11/01/2016; Sez. 7 n L, Sentenza n. 26012 del 29/12/2015; Sez. 3, Sentenza n. 1761 del 28/01/2014; Sez.

L, Sentenza n. 12856 del 28/12/1998).

Pertanto, il Ministero della Giustizia deve essere condannato, in applicazione del principio di soccombenza, alla refusione, in favore dei ricorrenti, delle spese del procedimento di liquidazione dell'indennizzo per durata non ragionevole della richiamata causa civile, a sua volta di equa riparazione, che si liquidano in complessivi euro 1.198,50 cadauno, oltre accessori come per legge, rispettivamente per il giudizio di merito e per il giudizio di rinvio, e in complessivi euro 892,50, oltre accessori come per legge, per il giudizio di legittimità, conclusosi con la cassazione del decreto con rinvio, facendo applicazione dei parametri minimi relativi alle quattro fasi del giudizio contenzioso intrapreso davanti alla Corte d'appello di Perugia (tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014) e dei parametri minimi relativi alle tre fasi del giudizio di cassazione (tabella n. 13 allegata al d.m. n. 55/2014), entro lo scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, in base al valore della causa pari a euro 1.150,00 (importo riconosciuto per ciascuno degli opponenti), con distrazione a beneficio dei difensori antistatari.

Non sussistono le condizioni previste dall'art. 4, secondo comma, del d.m. n. 55/2014, (come modificato dall'art. 1, primo comma, lett. c, del d.m. n. 37/2018) per disporre l'aumento dei compensi, per ogni soggetto oltre il primo, nella misura del 30%, in ragione dell'assistenza difensiva di più soggetti aventi la stessa posizione processuale.

E ciò alla stregua della limitata rilevanza della vicenda giudiziale, inerente al solo tema del riconoscimento dell'indennizzo per durata non ragionevole, della speditezza della causa e dell'omogeneità delle posizioni dei richiedenti, cui è stato riconosciuto il medesimo quantum, senza che la difesa congiunta di tali parti abbia ingenerato specifiche difficoltà nell'articolazione della difesa.

Tale motivazione è resa uniformandosi al consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui sia la maggiorazione sia l'esclusione dell'aumento, che deve essere disposto "di regola", richiedono una specifica motivazione, sull'implicito presupposto che le parti assistite dal medesimo difensore abbiano la stessa posizione processuale, avendo appunto il giudice l'onere di motivare l'esercizio del corrispondente potere discrezionale, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 32771 del 09/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza interlocutoria n. 30469 del 28/10/2021; Sez. 2, Sentenza n. 16512 del 31/07/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 461 del 14/01/2020; con riferimento al regime pregresso, regolato dall'art. 4, quarto comma, del d.m. n. 140/2012: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 269 del 10/01/2017; con riferimento al regime regolato dall'art. 5, quarto comma, del d.m. n. 123/2004: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16040 del 21/07/2011).

Le spese del procedimento di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla refusione, in favore dei ricorrenti, delle spese del procedimento dì riconoscimento dell'equo indennizzo per durata non ragionevole della richiamata causa civile, che si liquidano in complessivi euro 1.198,50, oltre accessori come per legge, delle spese del procedimento di cassazione con rinvio, che si liquidano in complessivi euro 892,50, oltre accessori come per legge, e delle spese del procedimento di rinvio, che si liquidano in complessivi euro 1.198,50, oltre accessori come per legge, con distrazione a beneficio dei difensori antistatari.

Condanna il controricorrente alla refusione, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte compenso ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11936/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48B49 L719P), CANDIDI Alberto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45E20 L7193) e D'ANDREA Franco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39A16 L719H), elettivamente domiciliati in Roma, via Ugo de Carolis n. 101, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; - controricorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia cron. n. 626/2020, pubblicato il 10 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con tre separati ricorsi depositati nel marzo 2010, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] adivano la Corte d'appello di Roma al fine di vedersi riconoscere l'equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del procedimento civile, parimenti avente ad oggetto l'equa riparazione, incardinato davanti alla Corte d'appello di Roma nel giugno 2005 e definito nel settembre 2009. 2.- Riuniti i giudizi, la Corte d'appello di Roma dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore della Corte d'appello di Perugia. 3.- Riassunto il giudizio con unico ricorso depositato nell'aprile 2013, davanti alla Corte d'appello di Perugia, nella resistenza del Ministero della Giustizia, con decreto n. 414/2018, depositato il 12 febbraio 2018, la Corte territoriale accoglieva la domanda, condannando l'Amministrazione al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di euro 1.150,00 per ciascuno, oltre interessi legali e spese di lite, liquidate in euro 210,00, con esborsi per euro 8,00, con accessori e con distrazione. 4.- Avverso tale pronuncia, gli istanti proponevano ricorso in cassazione, deducendo, con unico motivo, il mancato rispetto dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese di lite del giudizio di merito. 5.- Con ordinanza n. 24988/2019, depositata il 7 ottobre 2019, la Corte di legittimità accoglieva il ricorso, cassava il decreto impugnato e rinviava la causa alla stessa Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione. 6.- Con ricorso depositato il 6 dicembre 2019, gli istanti riassumevano la causa davanti alla Corte d'appello di Perugia.7.- La Corte territoriale, in composizione collegiale, nella resistenza del Ministero della Giustizia, con il decreto di cui in epigrafe, rideterminava le spese di lite del procedimento originario di merito, condannando l'Amministrazione al pagamento di euro 8,00 per esborsi ed euro 576,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione. Disponeva, poi, la condanna dell'Amministrazione alla refusione delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 27,00 per esborsi e in euro 447,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione, nonché delle spese del giudizio di rinvio, liquidate in euro 27,00 per esborsi e in euro 576,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione. In ordine ai compensi di lite, sosteneva: a) che dovevano applicarsi i valori minimi delle tabelle di riferimento, in ragione della speciale semplicità dell'affare ordinariamente introdotto attraverso la compilazione di formulari, la speditezza del rito camerale, il non particolare pregio dell'attività prestata, indici tali da consentire la massima riduzione prevista dall'art. 4, primo comma, del d.m. n. 55/2014 (ossia con riduzione del 70% per l'esigua attività istruttoria e del 50% per la fase decisionale), entro lo scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00; b) che i medesimi criteri dovevano essere seguiti per la liquidazione dei compensi relativi al giudizio di cassazione e al giudizio di rinvio. 8.- Avverso il decreto d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l'intimato Ministero della Giustizia. 9.- I ricorrenti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.91 c.p.c., 2233, secondo comma, c.c. e dei d.m. n. 55/2014 e n. 37/2018, per avere la Corte d'appello liquidato le somme relative al giudizio di merito, al giudizio di cassazione e al giudizio di rinvio al di sotto dei parametri minimi previsti dalle tabelle nn. 12 e 13 allegate al d.m. n. 55/2014, avendo riguardo allo scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00. In proposito, i ricorrenti deducono che il decreto della Corte di merito ha liquidato i compensi nella misura di euro 576,00 per il giudizio originario di merito e per il giudizio riassunto e nella misura di euro 447,00 per il giudizio di legittimità, sostenendo di avere fatto riferimento alle riduzioni massime consentite dall'art. 4, primo comma, del d.m. n. 55/2014, a fronte di una reale determinazione minima dovuta, applicando le riferite tabelle, di euro 1.198,50 per ognuno dei giudizi di merito (di cui euro 255,00 per la fase di studio, euro 255,00 per la fase introduttiva, euro 283,50 per la fase di trattazione/istruzione ed euro 405,00 per la fase decisoria) e di euro 892,50 per il giudizio di cassazione (di cui euro 337,50 per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva ed euro 185,00 per la fase istruttoria/dibattimentale). Precisano, quindi, che - ove fossero stati applicati i minimi indicati - si sarebbe addivenuti ad un compenso complessivo di euro 3.289,50 per i tre giudizi svolti, a fronte di un compenso complessivo effettivamente riconosciuto di euro 1.599,00, decurtazione, questa, effettuata in spregio ai principi di corrispondenza delle competenze all'importanza dell'opera e al decoro della professione. 1.1.- Il motivo è fondato. Secondo l'art. 4, primo comma, del d.m. n. 55/2014, ai fini della liquidazione del compenso, si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento. Senonché, in tema di spese processuali, il giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, il quale non prevale sul d.m. n. 140/2012 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il d.m. n. 140/2012 è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente mentre il d.m. n. 55/2014 detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1018 del 17/1/2018). Ancora, gli onorari spettanti per il giudizio di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89/2001, vanno liquidati tenendo conto delle tariffe previste per i procedimenti contenziosi e non per quelli di volontaria giurisdizione, poiché il processo camerale per l'equa riparazione ha natura contenziosa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11918 del 13/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 15493 del 21/07/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1421 del 22/1/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16770 del 21/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8818 del 10/04/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 4689 del 28/02/2018; Sez. 6-2, Sentenza n. 23187 del 14/11/2016). Pertanto, le tabelle del d.m. n. 55/2014, applicabili in tema di giudizi di equa riparazione, sono appunto la n. 12 per i procedimenti collegiali dinanzi alla corte d'appello e la n. 13 per quelli di legittimità (sulle cui basi sono stati dettagliatamente indicati, nel ricorso di legittimità, i corrispondenti "minimi" tariffari). Alla stregua dei richiamati parametri, il credito minimo spettante ai ricorrenti sarebbe stato di euro 3.289,50, tenuto conto dello scaglione riferibile al valore della causa, compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, a fronte di una liquidazione effettiva riconosciuta dal decreto impugnato pari a euro 1.599,00. Con l'effetto che la liquidazione del compenso professionale effettuata dalla Corte territoriale risulta essere al di sotto dei minimi imposti dal d.m. n. 55/2014, corrispondenti - per i giudizi innanzi alla corte d'appello secondo la tabella n. 12 - a euro 255,00 per la fase di studio (rispetto a un parametro medio pari a euro 510,00, riducibile al massimo del 50%), euro 255,00 per la fase introduttiva (rispetto a un parametro medio pari a euro 510,00, riducibile al massimo del 50%), euro 283,50 per la fase di trattazione/istruzione (rispetto a un parametro medio pari a euro 945,00, riducibile al massimo del 70%) ed euro 405,00 per la fase decisoria (rispetto a un parametro medio pari a euro 810,00, riducibile al massimo del 50%), per un totale di euro 1.198,50 per ognuno dei due giudizi di merito. E invece corrispondenti - per i giudizi innanzi alla corte di cassazione secondo la tabella n. 13 - a euro 337,50 per la fase di studio (rispetto a un parametro medio pari a euro 675,00, riducibile al massimo del 50%), euro 370,00 per la fase introduttiva (rispetto a un parametro medio pari a euro 740,00, riducibile al massimo del 50%) ed euro 185,00 per la fase decisionale (rispetto a un parametro medio pari a euro 370,00, riducibile al massimo del 50%), per un totale di euro 892,50. Va precisato che, poiché l'impugnato decreto risale al 2020, trova applicazione il testo del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, con la conseguenza che, secondo alcuni recenti arresti di questa Corte, i minimi sono inderogabili (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 38506 del 06/12/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021). Sicché il decreto impugnato è illegittimo nella parte in cui la liquidazione dei compensi inerenti ai tre giudizi indicati è avvenuta sotto la soglia minima (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11918 del 13/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 10932 del 05/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35825 del 22/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 25177 del 17/9/2021). All'esito, la liquidazione dei compensi deve essere effettuata in questa sede, attenendosi ai criteri innanzi esposti. 2.- Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, secondo comma, del d.m. n. 55/2014, per difetto di motivazione del decreto impugnato in ordine all'esclusione della maggiorazione dei compensi per l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale. Segnatamente, gli istanti rilevano che nessuna argomentazione è stata utilizzata dalla Corte di merito per escludere l'aumento, mentre la norma di riferimento esigerebbe che la negazione dell'aumento, che deve essere disposto "di regola" ove siano presenti più soggetti aventi la stessa posizione processuale, sia espressamente e adeguatamente motivata alla stregua di concrete ragioni derogatorie del principio. 2.1.- La censura è assorbita dall'accoglimento del primo motivo e dalla susseguente decisione nel merito. 3.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue l'accoglimento del ricorso nei sensi di cui motivazione. Il decreto impugnato va cassato e, all'esito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., va deciso nel merito. Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il quantum della liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31935 del 05/11/2021; Sez. L, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021; Sez. L, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021; Sez. L, Sentenza n. 211 del 11/01/2016; Sez. 7 n L, Sentenza n. 26012 del 29/12/2015; Sez. 3, Sentenza n. 1761 del 28/01/2014; Sez. L, Sentenza n. 12856 del 28/12/1998). Pertanto, il Ministero della Giustizia deve essere condannato, in applicazione del principio di soccombenza, alla refusione, in favore dei ricorrenti, delle spese del procedimento di liquidazione dell'indennizzo per durata non ragionevole della richiamata causa civile, a sua volta di equa riparazione, che si liquidano in complessivi euro 1.198,50 cadauno, oltre accessori come per legge, rispettivamente per il giudizio di merito e per il giudizio di rinvio, e in complessivi euro 892,50, oltre accessori come per legge, per il giudizio di legittimità, conclusosi con la cassazione del decreto con rinvio, facendo applicazione dei parametri minimi relativi alle quattro fasi del giudizio contenzioso intrapreso davanti alla Corte d'appello di Perugia (tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014) e dei parametri minimi relativi alle tre fasi del giudizio di cassazione (tabella n. 13 allegata al d.m. n. 55/2014), entro lo scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, in base al valore della causa pari a euro 1.150,00 (importo riconosciuto per ciascuno degli opponenti), con distrazione a beneficio dei difensori antistatari. Non sussistono le condizioni previste dall'art. 4, secondo comma, del d.m. n. 55/2014, (come modificato dall'art. 1, primo comma, lett. c, del d.m. n. 37/2018) per disporre l'aumento dei compensi, per ogni soggetto oltre il primo, nella misura del 30%, in ragione dell'assistenza difensiva di più soggetti aventi la stessa posizione processuale. E ciò alla stregua della limitata rilevanza della vicenda giudiziale, inerente al solo tema del riconoscimento dell'indennizzo per durata non ragionevole, della speditezza della causa e dell'omogeneità delle posizioni dei richiedenti, cui è stato riconosciuto il medesimo quantum, senza che la difesa congiunta di tali parti abbia ingenerato specifiche difficoltà nell'articolazione della difesa. Tale motivazione è resa uniformandosi al consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui sia la maggiorazione sia l'esclusione dell'aumento, che deve essere disposto "di regola", richiedono una specifica motivazione, sull'implicito presupposto che le parti assistite dal medesimo difensore abbiano la stessa posizione processuale, avendo appunto il giudice l'onere di motivare l'esercizio del corrispondente potere discrezionale, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 32771 del 09/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza interlocutoria n. 30469 del 28/10/2021; Sez. 2, Sentenza n. 16512 del 31/07/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 461 del 14/01/2020; con riferimento al regime pregresso, regolato dall'art. 4, quarto comma, del d.m. n. 140/2012: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 269 del 10/01/2017; con riferimento al regime regolato dall'art. 5, quarto comma, del d.m. n. 123/2004: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16040 del 21/07/2011). Le spese del procedimento di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla refusione, in favore dei ricorrenti, delle spese del procedimento dì riconoscimento dell'equo indennizzo per durata non ragionevole della richiamata causa civile, che si liquidano in complessivi euro 1.198,50, oltre accessori come per legge, delle spese del procedimento di cassazione con rinvio, che si liquidano in complessivi euro 892,50, oltre accessori come per legge, e delle spese del procedimento di rinvio, che si liquidano in complessivi euro 1.198,50, oltre accessori come per legge, con distrazione a beneficio dei difensori antistatari. Condanna il controricorrente alla refusione, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in comp
Decreto Cassazione n. 17524/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris