CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 06579/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città, in data 6 maggio 2022, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza attribuito a Frunza lune e a lui contestato come commesso il 27 agosto 2016. Nell'unico motivo di doglianza, articolato per violazione di legge, il P.G. esponente rileva che lo stesso giudice procedente, in data 3 maggio 2021, nell'assegnare all'UEPE un termine per elaborare il programma di trattamento a seguito dell'istanza di messa alla prova avanzata dal Frunza, disponeva la sospensione del termine di prescrizione. Cionondimeno, a seguìto del completamento degli atti per la messa alla prova, veniva emessa la sentenza di cui sopra, dichiarativa di un termine di prescrizione (che si assume maturato il 27 agosto 2021) in realtà calcolato senza tenere conto della disposta sospensione dello stesso termine, ancora non spirato al tempo del ricorso. 2. Il ricorso é infondato. Deve infatti dichiararsi erronea la sospensione della prescrizione disposta dal giudice procedente al di fuori dell'ipotesi che la regola (art. 168-ter cod. perì.), in base alla quale, durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova (ossia a seguito dell'ammissione della probation, e non nella fase antecedente il provvedimento ammissivo) il corso della prescrizione del reato é sospeso. Invece il provvedimento emesso il 3 maggio 2021 - con il quale veniva dichiarata sospesa la prescrizione - non disponeva procedersi alla messa alla prova, ma si limitava a concedere all'UEPE un termine integrativo per elaborare il programma del quale l'imputato aveva chiesto la definizione; e pertanto la sospensione del corso del termine prescrizionale, la cui ratio é evidentemente connessa all'avvio del sub-procedimento chiesto dall'imputato e alla correlata sospensione del procedimento principale (che si ha con l'ammissione dello stesso imputato alla probation), non poteva essere validamente disposta in un momento precedente. Né si può fare ricorso analogicamente all'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen.: ciò non solo per gli evidenti profili in malam partem connessi alla sospensione del corso del termine di prescrizione, ma anche perché, nel caso di specie (diversamente da quanto accaduto nel precedente menzionato dal P.G. ricorrente) non é il difensore dell'imputato a chiedere un rinvio del procedimento, ma é lo stesso organo giudicante che, rivolgendosi all'UEPE, dispone che lo stesso ufficio elabori il programma di trattamento chiesto dall'imputato. E' appena il caso di osservare che, in tale quadro, la prescrizione del reato é stata validamente dichiarata in quanto, in assenza di fatti sospensivi (e in presenza della sola interruzione per il decreto penale di condanna), il termine prescrizionale era effettivamente già spirato alla data de 27 agosto 2021 (ossia cinque anni dopo la data del reato contravvenzionale oggetto di contestazione). P.Q.M. rigetta il ricorso. Così deciso in Roma