CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2026
Cassazione n. 07307/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta pubblicazione 26/03/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 18387/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex socio e quale successore a titolouniversale della società Trasporti e Magazzini soc. cooperativa in liquidazione,rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, n. 137/2/2025depositata il 17 febbraio 2025.Visto l’atto depositato il 25 febbraio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.Numero registro generale 18387/2025Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7307/2026Data pubblicazione 26/03/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 18387/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex socio e quale successore a titolouniversale della società Trasporti e Magazzini soc. cooperativa in liquidazione,rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, n. 137/2/2025depositata il 17 febbraio 2025.Visto l’atto depositato il 25 febbraio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]