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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 agosto 1968

Cassazione n. 12524/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 20/12/1974 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 14 luglio 2021, che ha confermato la condanna alla pena di anni tredici di reclusione inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo A), di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo (alcune delle quali con matricola abrasa) con la finalità di agevolare il sodalizio criminale del quale erano partecipi (capi E ed F) e di ricettazione di un'autovettura di provenienza furtiva, la cui detenzione era giustificata dalla finalità di agevolare l'organizzazione criminale predetta (reato loro ascritto nel procedimento penale R.G.N.R. 3160/2019).

La Corte territoriale, riesaminate le risultanze processuali (costituite: dalle dichiarazioni dell'Ufficiale che aveva coordinato le attività di osservazione, di ricerca e di acquisizione degli elementi di prova condotte dalla [OSCURATO:PERSONA]; dagli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e dalle immagini captate dagli impianti di videoripresa) al lume dei rilievi critici formulati con i gravami, ha ritenuto che, come accertato dal Tribunale di Crotone, tra il 2017 e il 2018 era divampata, in seno alla locale di 'ndrangheta di Isola di [OSCURATO:PERSONA], una contrapposizione tra [OSCURATO:PERSONA], reggente della cosca e detentore incontrastato della gestione delle macchine elettroniche per il videogioco installate all'interno di bar e ristoranti del posto, e [OSCURATO:PERSONA], cl. '77, che gli contendeva il primato nella direzione della cosca e nel controllo del gaming, valendosi di un gruppo nel quale militavano, oltre a [OSCURATO:PERSONA], ritualmente affiliato alla 'ndrangheta, anche i fratelli Gentile, che avevano sposato la causa del [OSCURATO:PERSONA] rendendosi disponibili a seguirne le sorti e condividendone le finalità di controllo del territorio mediante l'intimidazione e la violenza.

In questo contesto, era emerso dalle intercettazioni telefoniche come i fratelli Gentile stessero preparando, sotto la supervisione di [OSCURATO:PERSONA], cl. '77, e di Calabretta, un attentato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e come, per realizzarlo, si fossero messi a disposizione del gruppo per occultare, in due diverse occasioni (febbraio e novembre 2018) e in luoghi loro variamente riferibili, le autovetture rubate e le armi che avrebbero dovuto essere utilizzate nella spedizione onnicidiaria.

La Corte di merito, esclusa la necessità di implementazioni istruttorie, ha, dunque, concluso nel senso che, acclarata la detenzione da parte dei Gentile di un'automobile e delle armi (segnatamente, di un fucile semiautomatico calibro 12 con matricola abrasa e del relativo munizionamento, custoditi a bordo dell'autovettura Fiat 500, rivenuta in un magazzino abbandonato il 20 febbraio 2018, e di due fucili occultati il 12 novembre 2018 in un deposito ubicato nel terreno degli imputati), costoro si fossero messi a disposizione dell'organizzazione di 'ndrangheta sedente in Isola di [OSCURATO:PERSONA], offrendo alla stessa un contributo di altissimo spessore, partecipando attivamente e in maniera significativa alla preparazione dell'attentato al reggente della cosca isolitana dopo essersi consapevolmente schierati con il suo rivale.

2. Il comune ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad otto motivi, quivi enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione con riguardo all'attribuzione agli imputati degli atti preparatori dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] posti in essere il 20 febbraio 2018 (capo F).

E' addotto che il solo elemento probatorio a sostegno della tesi recepita dai giudici di merito, ossia che i fratelli Gentile fossero responsabili del possesso dell'autovettura Fiat 500 rinvenuta in un magazzino abbandonato il 20 febbraio 2018, con a bordo un fucile con matricola abrasa dotato del relativo munizionamento, fosse il contenuto della conversazione telefonica n. 8455 del 27 ottobre 2018, in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] che se fosse stata trovata anche la nuova autovettura - una [OSCURATO:PERSONA] rubata che, secondo il costrutto accusatorio, avrebbe dovuto essere utilizzata nel nuovo attentato in preparazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - egli sarebbe andato da quest'ultimo e gli avrebbe detto che «il ritrovamento della macchina gli aveva cagionato una perdita di 3.000,00 euro>>.

Conversazione, questa, che, nella misura in cui è stata interpretata come espressiva di un'ammissione del coinvolgimento di fratelli Gentile nella detenzione dell'autovettura Fiat 500 e del fucile trovato a bordo di essa, sarebbe priva di decisività ai fini della tenuta dell'impianto motivazionale, essendole stati attribuiti significati che dalla semplice lettura di essi non emergono.

Nulla, infatti, consentirebbe di porre in relazione i 3000,00 euro perduti da [OSCURATO:PERSONA] e i preparativi dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] del febbraio 2018, tanto più essendo rimasto acclarato che il magazzino, nel quale l'autovettura era stata rinvenuta, non era nella disponibilità dei Gentile.

2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento alla valutazione del contributo testimoniale introdotto dalla difesa dei fratelli Gentile in riferimento all'attribuzione ai ricorrenti della preparazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 2018 (capo F).

In effetti, a fronte di un immediato ed evidente collegamento tra il ritrovamento della macchina e la perdita dei 3000,00 euro, cui si allude nella conversazione telefonica n. 8455 del 27 febbraio 2018, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] - secondo le quali per effetto del ritrovamento dell'autovettura, [OSCURATO:PERSONA], coerede del terreno in località Cannelle, si era rifiutata di concludere la compravendita del detto terreno di cui egli era promissario- acquirente per un prezzo di 6.000,00 euro, di modo che [OSCURATO:PERSONA], parimenti coerede e promissario-venditore aveva perduto 3.000,00 euro - erano tali da offrire una spiegazione plausibile alla somma evocata, tanto più perché era stato prodotto un documento atto a riscontrarne la veridicità, tuttavia processualmente ignorato.

2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento al concorso dei fratelli Gentile nell'illecita detenzione di armi, fatto commesso il 12 novembre 2018 (capo E).

E' addotto che l'unico elemento di prova a sostegno della tesi del concorso dei ricorrenti nella detenzione delle armi meglio descritte al capo E) sarebbe il contenuto della conversazione telefonica n. 11722 del 12 novembre 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale si sarebbe fatto riferimento a due fucili occultati dal primo in un magazzino ubicato nel suo podere; elemento che, secondo i giudici di merito, sarebbe stato corroborato dalle immagini riprese in data 13 novembre 2018 da un impianto di videosorveglianza, istallato nello stesso podere, che darebbero conto dello spostamento delle armi in un'autovettura, esse restituendo l'incedere di [OSCURATO:PERSONA] che portava con sé un fodero presumibilmente contenente i due fucili.

Si osserva, tuttavia, che la riferita ricostruzione sarebbe frutto di una mera supposizione investigativa, dal momento che i due fucili non erano stati giammai rinvenuti, né nel podere dei Gentile né nel garage del nonno del Calabretta - in cui era stata rinvenuta la [OSCURATO:PERSONA] rubata in Germaneto nel quale, in ipotesi, avrebbe dovuto essere spostato l'armamento necessario per compiere l'attentato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Oltretutto, non vi era un solo elemento oggettivo atto a suffragare il divisamento dell'Ufficiale di [OSCURATO:PERSONA], Caria, in ordine alla circostanza che Calabretta, la mattina del 13 novembre 2018, si fosse recato presso il podere dei Gentile per recuperare i fucili, dal momento che il dispositivo GPS istallato sull'autovettura di questi non aveva riscontrato tale ipotesi investigativa e che l'impianto di videosorveglianza istallato sul podere dei Gentile non aveva ripreso la traditio delle armi da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].

Non decisiva sarebbe, poi, la considerazione espressa dalla Corte di merito in ordine all'uso dello zainetto - evocato nella conversazione n. 11722 - per contenere armi, dal momento che anche le parti di autovetture smontate vi avrebbero potuto trovar posto, come opinato dalla difesa dei Gentile, essendo anche le dette parti, come le armi, sostantivi femminili.

2.4. Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in riferimento al diniego di rinnovazione istruttoria al fine di disporre perizia o altro accertamento utile per attribuire un esatto significato alle parole pronunciate da [OSCURATO:PERSONA] al minuto 2.37 della conversazione n. 11772, dal momento che non risultava logicamente appagante il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte territoriale in ordine all'esistenza di prove suppletive circa la detenzione di armi da parte dei fratelli Gentile.

Il contenuto della conversazione telefonica n. 8463 del 27 ottobre 2018, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avrebbero fatto riferimento ad un'azione da compiere con un'autovettura presumibilmente rubata, non sarebbe, infatti, tale da fornire un riscontro logicamente affidabile alla tesi secondo la quale era in atto la preparazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] da parte dei componenti del gruppo facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], cl. '77, per la cui esecuzione erano state approntate le armi, detenute dai fratelli Gentile nel loro fondo, e l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] rubata.

2.5. Il quinto motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento alla partecipazione dei fratelli Gentile alla preparazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] tra la fine di ottobre e la metà di novembre del 2018.

Dopo avere premesso che l'oggetto della prova era il concorso dei fratelli Gentile nella detenzione delle armi e dell'autovettura rubata, dal momento che l'attività preparatoria dell'omicidio costituisce un antefatto non punibile, si evidenzia che la valorizzazione degli elementi fattuali tratti dalle conversazioni n. 7738 del 24 ottobre 2018 - in ordine al clima di tensione venutosi a creare a seguito della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] cl. '77 - e n. 7470 del 23 ottobre 2018 - in ordine ad un'autovettura che doveva arrivare - non sarebbe conducente nel senso auspicato, ossia la dimostrazione dell'apporto dato dai fratelli Gentile alla realizzazione dell'omicidio mediante il loro fattivo impegno nella detenzione dei fucili e della macchina che sarebbero stati all'uopo utilizzati, essendo stati assegnati anche a queste conversazioni significati manifestamente sganciati dal loro portato testuale.

2.6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla partecipazione dei fratelli Gentile al reato associativo.

Ritenere, come fatto dai giudici di merito, che i ricorrenti si fossero messi a disposizione dell'organizzazione 'ndranghetista di Isola di [OSCURATO:PERSONA] sol perché avevano offerto il loro contributo ad un'azione di speciale rilevanza per la vita stessa dell'organizzazione, ossia l'eliminazione del reggente [OSCURATO:PERSONA], significava arbitrariamente escludere dall'orizzonte della decisione elementi fattuali decisivi: segnatamente, la captazione delle voci dei Gentile solo per lo spazio di due mesi (20 ottobre - 20 dicembre 2018); la mancata dimostrazione del loro coinvolgimento in attività criminali riferibili alla cosca, ad esempio il controllo del gaming; la loro mancata partecipazione a riti di affiliazione mafiosa.

Di contro, si sarebbe dovuto tener conto che la loro eventuale partecipazione alla preparazione di attentati in danno di [OSCURATO:PERSONA] non era, di per sé, condotta tale da integrare gli estremi del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, deponendo la stessa, piuttosto, per una contiguità dei fratelli Gentile a [OSCURATO:PERSONA], i cui desiderata costoro tentavano di assecondare.

2.7. Il settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento psicologico della partecipazione dei ricorrenti al reato associativo, posto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non svolgevano attività in qualche modo connesse all'affare (quello delle macchinette per il videogioco) in seno al quale [OSCURATO:PERSONA], cl. '77, intendeva inserirsi, di modo che non era possibile comprendere quale fosse lo scopo ulteriore che costoro avrebbero inteso perseguire partecipando agli attentati in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2.8. L'ottavo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen..

Riscontrata in atti la tripartizione della cosca di 'ndrangheta denominata Arena, sedente in Isola di [OSCURATO:PERSONA], nella frangia facente capo a [OSCURATO:PERSONA], in quella avversaria facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], cl. '77, ed in quella riconducibile alla famiglia Manfredi, è addotto che, nel caso di specie, quantunque i fratelli Gentile risultassero effettivamente legati alla frangia di [OSCURATO:PERSONA], cl. '77, nulla era emerso di oggettivamente tangibile in ordine al loro legame con la consorteria unitariamente considerata, né in ordine al loro riconoscimento nell'ambiente esterno come appartenenti ad un'associazione di tipo mafioso.

3. In data 21 dicembre 2022 sono state avanzate dal Procuratore Generale e dalla difesa dei ricorrenti richieste di trattazione orale del ricorso, loro accordata. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura la manifesta illogicità della motivazione rassegnata nella sentenza impugnata a sostegno della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di detenzione e porto illegali di un fucile calibro 12, con matricola abrasa, dotato del relativo munizionamento, loro ascritto al capo F) della rubrica - fatto commesso in Isola di [OSCURATO:PERSONA] il 20 febbraio 2018 -, meritano esame congiunto, perché articolano questioni relative all'interpretazione degli elementi di prova addotti a sostegno.

1.1. La Corte territoriale (come già il giudice di primo grado) ha ritenuto che la conversazione n. 8455 del 27 ottobre 2018 - in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] che se avessero trovato la macchina, egli sarebbe andato a trovare [OSCURATO:PERSONA] e gli avrebbe detto che la stessa, una [OSCURATO:PERSONA], l'aveva presa lui per ricavarne pezzi di ricambio da utilizzare per la propria macchina e che quando avevano trovato la macchina dai Gentile egli aveva perduto 3.000,00 euro - fosse da interpretare come espressiva dell'attribuzione alla sua persona ed a quella del fratello del possesso dell'autovettura rinvenuta in data 20 febbraio 2018, a bordo della quale era stato trovato il fucile calibro 12, con matricola abrasa, caricato a pallettoni e perfettamente funzionante, alla luce di altre conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'arco temporale compreso tra il 23 e il 27 ottobre 2018.

In effetti, richiamato il contesto di grave conflittualità in essere tra il reggente della cosca isolitana di ‘ndrangheta, [OSCURATO:PERSONA], detentore assoluto del controllo della lucrosa attività di istallazione delle macchinette per il videogioco negli esercizi commerciali della zona di riferimento della cosca stessa, e l'emergente [OSCURATO:PERSONA], cl. '77, rampollo di una famiglia antagonista a quella dei [OSCURATO:PERSONA], desideroso di partecipare all'affare del gaming (cfr. conversazioni riportate alle pagg. 44 e 45 della sentenza impugnata), la Corte di appello ha evidenziato come dalle conversazioni nn. 7470 (in data 23 ottobre 2018) e 7738 (in data 24 ottobre 2018) emergesse che gli interloquenti, consci delle gravi minacce lanciate da [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], cl. '77, si fossero resi disponibili a partecipare alla preparazione dell'attentato che avrebbe dovuto portare all'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA].

Progetto la cui realizzazione non era più differibile, vuoi per il malcontento di altre famiglie, vuoi per i rischi che il suo differimento avrebbe comportato per gli stessi aderenti all'accordo omicidiario («le cose lunghe diventano vipere», cfr. progr. n. 7738), i quali, in ipotesi di fallimento della strategia concordata - la quale prevedeva l'utilizzazione di un'autovettura - non solo avrebbero potuto essere incriminati per un reato punito con «trent'anni» di reclusione, ma si sarebbero visti esposti alla violenta ritorsione di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. progr. 7470): perché, infatti: «la prima la lasciano... ma la seconda dicono "aspetta che stanno preparando qualcosa"» (cfr. progr. 7470).Dunque, la Corte di merito ha concluso nel senso che i fratelli Gentile erano coinvolti nel progetto omicidiario in danno di [OSCURATO:PERSONA] - in preparazione da circa un anno sotto la supervisione di [OSCURATO:PERSONA], cl. '77, che si valeva della fattiva collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] - e che costoro avevano partecipato anche all'organizzazione dell'attentato che avrebbe dovuto aver luogo nel febbraio 2018, se non fosse fallito perché le forze dell'ordine avevano localizzato, in un magazzino abbandonato in agro di Isola di [OSCURATO:PERSONA], la Fiat 500 di provenienza furtiva e il fucile a pallettoni che vi si trovava a bordo - che avrebbero dovuto essere impiegati nella spedizione di sangue -, perché tanto emergeva dalla lettura congiunta delle conversazioni telefoniche passate in rassegna.

1.2. Ne viene che non sussiste il vizio logico denunciato dalla difesa dei ricorrenti, poiché a fronte di allegazioni difensive ritenute generiche e non pertinenti (cfr. pag. 47 e 48 della sentenza impugnata), l'avere assegnato alla conversazione n. 8455 un significato coerente con il tenore di altre conversazioni intrattenute dagli imputati nello stesso contesto temporale ed afferenti al medesimo tema - la contrapposizione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la leadership della cosca e per il controllo delle attività d'interesse di questa - è del tutto in linea con i principi che governano il ragionamento giudiziario.

D'altro canto, è pacifica acquisizione di questa Corte quella secondo la quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate - come certamente è nel caso di specie -, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389); sicché, poiché la conversazione di cui si discute è stata oggetto di un puntuale scrutinio da parte dei giudici di merito, di entrambi i gradi, i quali ne hanno offerto una lettura non manifestamente illogica, l'opposta interpretazione da parte della difesa si risolve in una non consentita sollecitazione rivolta al giudice di legittimità a scegliere tra ipotesi alternative di attribuzione di un significato probatorio al compendio captativo.

1.3. Le censure avanzate avverso la svalutazione del portato dichiarativo del teste [OSCURATO:PERSONA], siccome corroborato dalle produzioni documentali operate dalla difesa dei ricorrenti - delle quali la Corte di merito non avrebbe tenuto conto -, sono prive di decisività.

Il dato fattuale che si pretende di trarre da esso, ossia che i 3.000,00 euro, che [OSCURATO:PERSONA] aveva perduto per effetto del ritrovamento della macchina — la Fiat 500 rubata, trovata in un magazzino abbandonato il 20 febbraio 2018 —, costituivano la sua quota-parte della vendita del terreno ubicato in C.da Cannelle, che egli si era impegnato a trasferire a Pittella, e che non era andato a buon fine perché «[OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA] cl. '25, si era rifiutata di andare dal notaio per formalizzare l'atto dopo il ritrovamento dell'auto rubata» (così, sintesi della seconda parte del quarto motivo di appello a firma degli [OSCURATO:PERSONA] e Lepera, pag. 31, secondo capoverso della sentenza impugnata), non chiarisce una circostanza fondamentale ad esso presupposta: quale sarebbe, cioè, il collegamento tra la Fiat 500 rubata e il terreno in C.da Cannelle di Isola di [OSCURATO:PERSONA] in comproprietà di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata offerta dai ricorrenti alcuna spiegazione plausibile in ordine al perché la coerede [OSCURATO:PERSONA] si fosse rifiutata di stipulare il contratto definitivo di compravendita di quel fondo a seguito del ritrovamento della macchina rubata.

1.4. I motivi in disamina sono, quindi inammissibili.

2. Il terzo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti per il delitto di cui al capo E), ossia per la detenzione e il porto illegali di due fucili occultati in data 12 novembre 2018 all'interno di un deposito ubicato nel loro fondo di Isola di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile per genericità e perché deduce un vizio non consentito nel giudizio di legittimità.

2.1. La Corte territoriale ha ritenuto provati i fatti in contestazione osservando come la loro dimostrazione fosse offerta dal contenuto delle conversazioni intercettate, intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tra 1'11 e il 13 novembre 2018, dalle immagini captate dagli impianti di video-ripresa istallati dalla [OSCURATO:PERSONA] nei luoghi d'interesse in funzione dell'indagine in corso e dalle dichiarazioni dell'Ispettore della [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Crotone, Caria, apprezzati in maniera sinergica e globale gli elementi di conoscenza da esse ritratti.

Ha, perciò, concluso affermando: I) che la conversazione n. 11722 del 12 novembre 2018 - intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il primo esternava la sua forte preoccupazione per le cose che egli aveva occultato nel deposito ubicato nel suo fondo e che avrebbe voluto che sparissero al più presto, effettuandone lo spostamento in altro luogo tramite l'uso di due macchine -, al di là del riferimento esplicito «ai due fucili», non poteva che essere interpretata come espressiva del timore di [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione di armi, posto che i pezzi smontati da autovetture, oggetto del 'traffico' espletato con il fratello [OSCURATO:PERSONA], erano accatastati sul fondo senza alcuna cautela di protezione rispetto alla vista altrui (cfr. pag. 55 della sentenza impugnata); II) che il riferimento allo 'zainetto' - contenuto nella stessa conversazione, nel quale erano state riposte le cose responsabili del turbamento di [OSCURATO:PERSONA] - non era evocativo della custodia di pezzi di autovettura, proprio perché questi erano accatastati all'esterno del fondo, come dichiarato dallo stesso Gentile nelle sue dichiarazioni dibattimentali e come emerso a seguito della perquisizione operata sul fondo stesso nella giornata del 12 novembre 2018 dalla [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 55 della sentenza impugnata); III) che vi era perfetta coincidenza tra quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA], in ordine a ciò che egli aveva visto nelle immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza installato su fondo dei Gentile alle ore 10,30 del 13 novembre 2018 - ossia [OSCURATO:PERSONA] che si dirigeva verso il magazzino sito nel terreno e prelevava un tipico fodero per fucili -, e quanto evincibile dal contenuto delle captazioni informatiche effettuate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che consentivano di individuarne la presenza in loco e di sentire rumori metallici compatibili con il caricamento di armi nel portabagagli di un'autovettura; IV) che era irrilevante la circostanza che l'impianto GPS installato sull'autovettura di Calabretta non ne avesse rilevato la presenza nei pressi del fondo dei Gentile alle ore 10,30 del 13 novembre 2018, essendo altamente probabile che egli, anche per ragioni di sicurezza, si fosse valso di una diversa autovettura e poi, secondo il sistema della 'staffetta', avesse ripreso la propria, che, infatti, era stata monitorata nel tragitto che aveva percorso da un luogo non distante dal terreno dei Gentile fino al [OSCURATO:PERSONA]; V) che, infine, la perquisizione nel terreno dei Gentile era stata ivi eseguita nella tarda mattinata del 13 novembre 2018, perché la [OSCURATO:PERSONA] aveva, comunque, avuto contezza della detenzione e del porto delle armi da parte degli imputati, essendo stato visto [OSCURATO:PERSONA] trasportarle qualche ora prima (cfr. pag. 56 della sentenza impugnata).

A fronte di tali plausibili valutazioni, rassegnate in un contesto che dava conto di come nello stesso arco temporale (11-12 novembre 2018) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero anche impegnati a trovare sicuro ricetto per l'autovettura [OSCURATO:PERSONA], rubata in Germaneto di Catanzaro e giunta in località [OSCURATO:PERSONA] di Isola di [OSCURATO:PERSONA] nel pomeriggio dell'Il novembre 2018 - autovettura poi rinvenuta il 16 novembre 2018 nel garage di proprietà del nonno di Calabretta (cfr. pagg. 49 e 50 della sentenza impugnata) -, tanto dimostrando come costoro stessero approntando il necessario per compiere l'attentato in danno di [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti, con il motivo in disamina, non solo non si confrontano in maniera compiuta e realmente critica con il tenore della motivazione censurata, ma tendono a suggerire una ricostruzione dei fatti sulla base di un alternativo modello di ragionamento: ciò in contrasto con il diritto vivente, da sempre fermo nello statuire che «In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri» (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260).

Ne viene che tutte le deduzioni difensive articolate a sostegno vanno disattese, in quanto protese non a denunciare autentici vizi della motivazione su aspetti decisivi della regiudicanda, ma a sollevare dubbi in ordine alla persuasività, all'adeguatezza, al rigore o alla puntualità dell'argomentazione ostesa a corredo della statuizione impugnata (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747).

3. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Pacifico l'approdo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez.

U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974), va riconosciuto che, avuto riguardo al tenore della motivazione rassegnata dalla Corte territoriale per affermare che, quand'anche la frase «i due fucili no» (attribuita a [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della conversazione n. 11722 del 12 novembre 2018) fosse stata percepita e trascritta per errore, restava tutto il contesto dal quale emergeva che le cose, custodite nello zainetto riposto nel deposito ubicato nel suo terreno - che gli avevano procurato contrarietà e spavento - erano armi, la giustificazione del diniego di implementazione istruttoria in appello non esibisce alcun profilo di illogicità.

Del resto, il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un'ordinanza pronunciata su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv. 203764; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Rv. 283522; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373).

4. Il quinto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla prova del contributo offerto dai fratelli Gentile alla preparazione dell'attentato in danno di [OSCURATO:PERSONA] tramite la realizzazione delle condotte loro ascritte ai capi che precedono, è inammissibile per genericità.

Va premesso che non vi è stato alcun travisamento del contenuto della conversazione n. 7738 del 24 ottobre 2018, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posto che la Corte territoriale ha dato espressamente conto di come il riferimento al soggetto da eliminare non appena fosse stato scarcerato non era a [OSCURATO:PERSONA], ma «ad altro esponente di spicco della consorteria» (cfr. pag. 45, secondo capoverso della sentenza impugnata), emergendo da essa piuttosto come l'azione onnicidiaria da compiere fosse stata collegata dagli interloquenti, in linea di continuità con la conversazione n. 7470 del 23 ottobre 2018, al clima di fibrillazione, interna alla cosca, in atto e alla necessità di ricercare «futuri equilibri».

Ciò evidenziato, deve riconoscersi che le deduzioni cui il motivo è affidato, oltre a reiterare i rilievi in precedenza sollevati nei confronti dell'interpretazione delle citate conversazioni e delle altre menzionate (ad esempio avverso la conversazione n. 8455 del 27 ottobre 2018), esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato in riferimento al tema dedotto, con il quale obiettivamente non si confrontano, e si risolvono in una indistinta critica difettiva.

La frammentazione del ragionamento sotteso al motivo, la moltiplicazione di rivoli argomentativi non decisivi, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano, invero, il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379).

5. Generici e manifestamene infondati sono il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, con i quali si deduce l'assenza, nella fattispecie in esame, degli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, per essere carente o logicamente inappagante la motivazione sulla prova della partecipazione dei fratelli Gentile all'organizzazione 'ndranghetista di Isola di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi, peraltro, riconoscere connotazione di sodalizio di mafia al gruppo [OSCURATO:PERSONA]; e ciò, sia dal punto di vista dell'elemento materiale del reato, ossia di una loro effettiva messa a disposizione del sodalizio - nulla essendo emerso, né in ordine a loro stabili legami con la consorteria unitariamente considerata, né in ordine al loro riconoscimento nell'ambiente esterno come affiliati alla stessa -, che dal punto di vista dell'elemento soggettivo, non essendo stato dimostrato alcun loro coinvolgimento negli affari d'interesse della cosca.

5.1. Lo scrutinio dei motivi in rassegna esige un preliminare richiamo a quanto illustrato dalla Corte di appello in ordine all'operatività nel territorio di Isola di [OSCURATO:PERSONA] di gruppi mafiosi, identificati con le famiglie ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) poste al vertice del sodalizio unitariamente inteso, e alla fibrillazione creatasi in seno ad esso tra le dette componenti, determinata dalla volontà di queste ultime di prevalere sulle altre, tramite l'uccisione di rivali ed oppositori, in funzione dell'acquisizione e del mantenimento dell'assoluto controllo sulle attività economiche del territorio, con inevitabili implicazioni anche sul tessuto sociale, stretto nella morsa della soggezione alle logiche della criminalità organizzata (cfr. pagg. 37 - 42 della sentenza impugnata e, in riferimento a quanto accertato nel procedimento denominato 'Tisifone' in ordine all'emersione di nuove figure, inseritesi nel vuoto di potere determinato dalla detenzione dei massimi vertici della cosca isolitana, cfr. sentenza di primo grado).

Deve, al riguardo, rilevarsi che le critiche dei ricorrenti (formulate con l'ottavo motivo) al riconoscimento del gruppo [OSCURATO:PERSONA] come sodalizio dotato di un proprio autonomo carisma criminale, suscettibile di determinare, per l'uso della intimidazione e della violenza, l'assoggettamento del territorio di riferimento e l'omertà di quanti lo subivano, ma operante in linea di continuità con la storica famiglia di 'ndrangheta operante in Isola di [OSCURATO:PERSONA], ossia quella degli Arena, sono caratterizzate dalla stessa genericità stigmatizzata nei corrispondenti motivi di appello (cfr. pag. 38 della sentenza impugnata), non essendosi le stesse specificamente confrontate con gli elementi di prova richiamati nella sentenza impugnata ed ivi dettagliatamente esaminati (cfr. quanto illustrato alle pagg. 38 - 41 circa gli atti di intimidazione posti in essere da appartenenti al gruppo - Papaleo e Macrillò -; la loro disponibilità di armi; l'azione di inserimento nel controllo del gaming da parte del duo [OSCURATO:PERSONA] - Calabretta; i riti di affiliazione mafiosa di cui gli aderenti al gruppo [OSCURATO:PERSONA] erano stati protagonisti o partecipi e il loro riconoscimento da parte di esponenti di vertice di sodalizi di ‘ndrangheta operanti in zone viciniori - [OSCURATO:PERSONA] -).

Nulla, in particolare, è stato dedotto dai ricorrenti in ordine ad un aspetto decisivo ai fini del riconoscimento del gruppo [OSCURATO:PERSONA] come organizzazione dotata dei requisiti di cui all'art. 416-bis cod. pen.: ossia la preoccupazione, emergente dalle conversazioni intercettate, di [OSCURATO:PERSONA], esponente del gruppo predominante, per la contrapposizione con il gruppo emergente [OSCURATO:PERSONA], attese la capacità di quest'ultinno di subentrare nel controllo delle attività illecite e la comprovata forza intimidatrice della nuova formazione, anche mediante l'uso della violenza, suscettibile di essere rivolta anche nei confronti della sua stessa persona (cfr. pag. 42 della sentenza impugnata).

5.2. In questo quadro si collocano le condotte di detenzione e porto illegali di armi di cui ai capi E) ed F) e di ricettazione della [OSCURATO:PERSONA] rubata in data 11 novembre 2018 ascritte ai ricorrenti, ritenute dai giudici di merito di entrambi i gradi atte ad integrare, al contempo, la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen., loro ascritta al capo A), in ragione dell'altissimo spessore del contributo offerto, ossia la partecipazione alla preparazione dell'eliminazione fisica del reggente della cosca, [OSCURATO:PERSONA], quale evento che, ove verificatosi, avrebbe inciso in maniera determinante sui futuri assetti di potere all'interno di essa (cfr. pag. 60 della sentenza impugnata).

Invero, le censure al riguardo articolate (in particolare con il sesto e il settimo motivo di ricorso), oltre ad essere generiche, perché si limitano a reiterare le doglianze articolate con i motivi di gravame senza affatto confrontarsi con i decisivi argomenti sviluppati nella sentenza impugnata - in particolare, con quelli ostesi alla pagina 41, in cui si è dato conto di come Calabretta avesse reso partecipe [OSCURATO:PERSONA] della sua avvenuta affiliazione alla cosca isolitana, con la celebrazione del relativo rito in [OSCURATO:PERSONA] alla presenza del capo dell'organizzazione sedente in quella città, e di come [OSCURATO:PERSONA] gli avesse manifestato l'esigenza di formalizzare anche la sua affiliazione, chiedendo al Calabretta ogni dettaglio circa l'osservanza del relativo rituale, nonché con quelli esplicitati alla pag. 59, in cui la Corte territoriale evidenziava come vi fossero rapporti diretti non solo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche tra il primo ed [OSCURATO:PERSONA], nonché di come [OSCURATO:PERSONA] fosse specificamente a conoscenza dell'identità dei partecipi al gruppo [OSCURATO:PERSONA] sui quali potere fare affidamento per la spedizione onnicidiaria che si stava organizzando in danno di [OSCURATO:PERSONA] - sono manifestamente infondate.Le stesse, infatti, non tengono realmente conto degli approdi del diritto vivente in materia, che ha stabilito come la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).

Diritto vivente che ha ribadito come la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen. sia a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo: in questo modo, infatti, si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo assunto dall'agente nell'ambito dell'associazione; donde, la condotta del partecipe può risultare variegata, differenziata, ovvero assumere connotazioni diverse, indipendenti da un formale atto di inserimento nel sodalizio, essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nelle dinamiche della vita del gruppo per realizzarne gli scopi.

In ossequio, dunque, al criterio della "rilevanza" in concreto, indicato dalle Sezioni Unite di questa Corte, quale parametro da utilizzare nella valutazione della messa a disposizione dell'associazione criminale di tipo mafioso, il giudice della sentenza impugnata ha non illogicamente argomentato nel senso che soltanto partecipi dell'associazione 'ndranghetista - al di là ed a prescindere da una loro formale affiliazione -, ritenuti, peraltro, particolarmente affidabili, sarebbero stati messi al corrente di segreti di estrema delicatezza ed investiti di un incarico di importanza strategica per il gruppo: ossia la preparazione di «un omicidio eccellente, cioè quello di colui che era il reggente della cosca isolitana», quale condotta concreta capace di rendere inequivoco e certo il contributo dei fratelli Gentile a favore della consorteria mafiosa.

Quanto riportato in ordine al calibro del contributo predetto rende generiche le deduzioni difensive (articolate con il settimo motivo) in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa.

Nella sentenza impugnata è ben detto, infatti, che, qualunque fosse il movente dell'agire dei ricorrenti - ossia la natura dell'interesse che li aveva spinti a porre in essere le condotte accertate (cfr. pag. 37 della sentenza impugnata) -, era indubbio che, con il prestarsi a custodire le armi e l'autovettura (allorché quest'ultima, arrivata da [OSCURATO:PERSONA] novembre 2018, doveva essere spostata in un luogo appartato prima di essere nascosta nel garage del nonno di Calabretta) che sarebbero state utilizzate nella spedizione punitiva in danno di [OSCURATO:PERSONA] (circostanza a loro ampiamente nota, come comprovato dalle conversioni intercettate), i fratelli Gentile avessero concretamente manifestato la loro la deliberata volontà di aderire al gruppo [OSCURATO:PERSONA], da loro stessi ed all'esterno riconosciuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 20/12/1974 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 14 luglio 2021, che ha confermato la condanna alla pena di anni tredici di reclusione inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo A), di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo (alcune delle quali con matricola abrasa) con la finalità di agevolare il sodalizio criminale del quale erano partecipi (capi E ed F) e di ricettazione di un'autovettura di provenienza furtiva, la cui detenzione era giustificata dalla finalità di agevolare l'organizzazione criminale predetta (reato loro ascritto nel procedimento penale R.G.N.R. 3160/2019). La Corte territoriale, riesaminate le risultanze processuali (costituite: dalle dichiarazioni dell'Ufficiale che aveva coordinato le attività di osservazione, di ricerca e di acquisizione degli elementi di prova condotte dalla [OSCURATO:PERSONA]; dagli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e dalle immagini captate dagli impianti di videoripresa) al lume dei rilievi critici formulati con i gravami, ha ritenuto che, come accertato dal Tribunale di Crotone, tra il 2017 e il 2018 era divampata, in seno alla locale di 'ndrangheta di Isola di [OSCURATO:PERSONA], una contrapposizione tra [OSCURATO:PERSONA], reggente della cosca e detentore incontrastato della gestione delle macchine elettroniche per il videogioco installate all'interno di bar e ristoranti del posto, e [OSCURATO:PERSONA], cl. '77, che gli contendeva il primato nella direzione della cosca e nel controllo del gaming, valendosi di un gruppo nel quale militavano, oltre a [OSCURATO:PERSONA], ritualmente affiliato alla 'ndrangheta, anche i fratelli Gentile, che avevano sposato la causa del [OSCURATO:PERSONA] rendendosi disponibili a seguirne le sorti e condividendone le finalità di controllo del territorio mediante l'intimidazione e la violenza. In questo contesto, era emerso dalle intercettazioni telefoniche come i fratelli Gentile stessero preparando, sotto la supervisione di [OSCURATO:PERSONA], cl. '77, e di Calabretta, un attentato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e come, per realizzarlo, si fossero messi a disposizione del gruppo per occultare, in due diverse occasioni (febbraio e novembre 2018) e in luoghi loro variamente riferibili, le autovetture rubate e le armi che avrebbero dovuto essere utilizzate nella spedizione onnicidiaria. La Corte di merito, esclusa la necessità di implementazioni istruttorie, ha, dunque, concluso nel senso che, acclarata la detenzione da parte dei Gentile di un'automobile e delle armi (segnatamente, di un fucile semiautomatico calibro 12 con matricola abrasa e del relativo munizionamento, custoditi a bordo dell'autovettura Fiat 500, rivenuta in un magazzino abbandonato il 20 febbraio 2018, e di due fucili occultati il 12 novembre 2018 in un deposito ubicato nel terreno degli imputati), costoro si fossero messi a disposizione dell'organizzazione di 'ndrangheta sedente in Isola di [OSCURATO:PERSONA], offrendo alla stessa un contributo di altissimo spessore, partecipando attivamente e in maniera significativa alla preparazione dell'attentato al reggente della cosca isolitana dopo essersi consapevolmente schierati con il suo rivale. 2. Il comune ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad otto motivi, quivi enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione con riguardo all'attribuzione agli imputati degli atti preparatori dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] posti in essere il 20 febbraio 2018 (capo F). E' addotto che il solo elemento probatorio a sostegno della tesi recepita dai giudici di merito, ossia che i fratelli Gentile fossero responsabili del possesso dell'autovettura Fiat 500 rinvenuta in un magazzino abbandonato il 20 febbraio 2018, con a bordo un fucile con matricola abrasa dotato del relativo munizionamento, fosse il contenuto della conversazione telefonica n. 8455 del 27 ottobre 2018, in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] che se fosse stata trovata anche la nuova autovettura - una [OSCURATO:PERSONA] rubata che, secondo il costrutto accusatorio, avrebbe dovuto essere utilizzata nel nuovo attentato in preparazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - egli sarebbe andato da quest'ultimo e gli avrebbe detto che «il ritrovamento della macchina gli aveva cagionato una perdita di 3.000,00 euro>>. Conversazione, questa, che, nella misura in cui è stata interpretata come espressiva di un'ammissione del coinvolgimento di fratelli Gentile nella detenzione dell'autovettura Fiat 500 e del fucile trovato a bordo di essa, sarebbe priva di decisività ai fini della tenuta dell'impianto motivazionale, essendole stati attribuiti significati che dalla semplice lettura di essi non emergono. Nulla, infatti, consentirebbe di porre in relazione i 3000,00 euro perduti da [OSCURATO:PERSONA] e i preparativi dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] del febbraio 2018, tanto più essendo rimasto acclarato che il magazzino, nel quale l'autovettura era stata rinvenuta, non era nella disponibilità dei Gentile. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento alla valutazione del contributo testimoniale introdotto dalla difesa dei fratelli Gentile in riferimento all'attribuzione ai ricorrenti della preparazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 2018 (capo F). In effetti, a fronte di un immediato ed evidente collegamento tra il ritrovamento della macchina e la perdita dei 3000,00 euro, cui si allude nella conversazione telefonica n. 8455 del 27 febbraio 2018, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] - secondo le quali per effetto del ritrovamento dell'autovettura, [OSCURATO:PERSONA], coerede del terreno in località Cannelle, si era rifiutata di concludere la compravendita del detto terreno di cui egli era promissario- acquirente per un prezzo di 6.000,00 euro, di modo che [OSCURATO:PERSONA], parimenti coerede e promissario-venditore aveva perduto 3.000,00 euro - erano tali da offrire una spiegazione plausibile alla somma evocata, tanto più perché era stato prodotto un documento atto a riscontrarne la veridicità, tuttavia processualmente ignorato. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento al concorso dei fratelli Gentile nell'illecita detenzione di armi, fatto commesso il 12 novembre 2018 (capo E). E' addotto che l'unico elemento di prova a sostegno della tesi del concorso dei ricorrenti nella detenzione delle armi meglio descritte al capo E) sarebbe il contenuto della conversazione telefonica n. 11722 del 12 novembre 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale si sarebbe fatto riferimento a due fucili occultati dal primo in un magazzino ubicato nel suo podere; elemento che, secondo i giudici di merito, sarebbe stato corroborato dalle immagini riprese in data 13 novembre 2018 da un impianto di videosorveglianza, istallato nello stesso podere, che darebbero conto dello spostamento delle armi in un'autovettura, esse restituendo l'incedere di [OSCURATO:PERSONA] che portava con sé un fodero presumibilmente contenente i due fucili. Si osserva, tuttavia, che la riferita ricostruzione sarebbe frutto di una mera supposizione investigativa, dal momento che i due fucili non erano stati giammai rinvenuti, né nel podere dei Gentile né nel garage del nonno del Calabretta - in cui era stata rinvenuta la [OSCURATO:PERSONA] rubata in Germaneto nel quale, in ipotesi, avrebbe dovuto essere spostato l'armamento necessario per compiere l'attentato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Oltretutto, non vi era un solo elemento oggettivo atto a suffragare il divisamento dell'Ufficiale di [OSCURATO:PERSONA], Caria, in ordine alla circostanza che Calabretta, la mattina del 13 novembre 2018, si fosse recato presso il podere dei Gentile per recuperare i fucili, dal momento che il dispositivo GPS istallato sull'autovettura di questi non aveva riscontrato tale ipotesi investigativa e che l'impianto di videosorveglianza istallato sul podere dei Gentile non aveva ripreso la traditio delle armi da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. Non decisiva sarebbe, poi, la considerazione espressa dalla Corte di merito in ordine all'uso dello zainetto - evocato nella conversazione n. 11722 - per contenere armi, dal momento che anche le parti di autovetture smontate vi avrebbero potuto trovar posto, come opinato dalla difesa dei Gentile, essendo anche le dette parti, come le armi, sostantivi femminili. 2.4. Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in riferimento al diniego di rinnovazione istruttoria al fine di disporre perizia o altro accertamento utile per attribuire un esatto significato alle parole pronunciate da [OSCURATO:PERSONA] al minuto 2.37 della conversazione n. 11772, dal momento che non risultava logicamente appagante il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte territoriale in ordine all'esistenza di prove suppletive circa la detenzione di armi da parte dei fratelli Gentile. Il contenuto della conversazione telefonica n. 8463 del 27 ottobre 2018, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avrebbero fatto riferimento ad un'azione da compiere con un'autovettura presumibilmente rubata, non sarebbe, infatti, tale da fornire un riscontro logicamente affidabile alla tesi secondo la quale era in atto la preparazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] da parte dei componenti del gruppo facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], cl. '77, per la cui esecuzione erano state approntate le armi, detenute dai fratelli Gentile nel loro fondo, e l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] rubata. 2.5. Il quinto motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento alla partecipazione dei fratelli Gentile alla preparazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] tra la fine di ottobre e la metà di novembre del 2018. Dopo avere premesso che l'oggetto della prova era il concorso dei fratelli Gentile nella detenzione delle armi e dell'autovettura rubata, dal momento che l'attività preparatoria dell'omicidio costituisce un antefatto non punibile, si evidenzia che la valorizzazione degli elementi fattuali tratti dalle conversazioni n. 7738 del 24 ottobre 2018 - in ordine al clima di tensione venutosi a creare a seguito della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] cl. '77 - e n. 7470 del 23 ottobre 2018 - in ordine ad un'autovettura che doveva arrivare - non sarebbe conducente nel senso auspicato, ossia la dimostrazione dell'apporto dato dai fratelli Gentile alla realizzazione dell'omicidio mediante il loro fattivo impegno nella detenzione dei fucili e della macchina che sarebbero stati all'uopo utilizzati, essendo stati assegnati anche a queste conversazioni significati manifestamente sganciati dal loro portato testuale. 2.6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla partecipazione dei fratelli Gentile al reato associativo. Ritenere, come fatto dai giudici di merito, che i ricorrenti si fossero messi a disposizione dell'organizzazione 'ndranghetista di Isola di [OSCURATO:PERSONA] sol perché avevano offerto il loro contributo ad un'azione di speciale rilevanza per la vita stessa dell'organizzazione, ossia l'eliminazione del reggente [OSCURATO:PERSONA], significava arbitrariamente escludere dall'orizzonte della decisione elementi fattuali decisivi: segnatamente, la captazione delle voci dei Gentile solo per lo spazio di due mesi (20 ottobre - 20 dicembre 2018); la mancata dimostrazione del loro coinvolgimento in attività criminali riferibili alla cosca, ad esempio il controllo del gaming; la loro mancata partecipazione a riti di affiliazione mafiosa. Di contro, si sarebbe dovuto tener conto che la loro eventuale partecipazione alla preparazione di attentati in danno di [OSCURATO:PERSONA] non era, di per sé, condotta tale da integrare gli estremi del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, deponendo la stessa, piuttosto, per una contiguità dei fratelli Gentile a [OSCURATO:PERSONA], i cui desiderata costoro tentavano di assecondare. 2.7. Il settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento psicologico della partecipazione dei ricorrenti al reato associativo, posto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non svolgevano attività in qualche modo connesse all'affare (quello delle macchinette per il videogioco) in seno al quale [OSCURATO:PERSONA], cl. '77, intendeva inserirsi, di modo che non era possibile comprendere quale fosse lo scopo ulteriore che costoro avrebbero inteso perseguire partecipando agli attentati in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2.8. L'ottavo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Riscontrata in atti la tripartizione della cosca di 'ndrangheta denominata Arena, sedente in Isola di [OSCURATO:PERSONA], nella frangia facente capo a [OSCURATO:PERSONA], in quella avversaria facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], cl. '77, ed in quella riconducibile alla famiglia Manfredi, è addotto che, nel caso di specie, quantunque i fratelli Gentile risultassero effettivamente legati alla frangia di [OSCURATO:PERSONA], cl. '77, nulla era emerso di oggettivamente tangibile in ordine al loro legame con la consorteria unitariamente considerata, né in ordine al loro riconoscimento nell'ambiente esterno come appartenenti ad un'associazione di tipo mafioso. 3. In data 21 dicembre 2022 sono state avanzate dal Procuratore Generale e dalla difesa dei ricorrenti richieste di trattazione orale del ricorso, loro accordata. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura la manifesta illogicità della motivazione rassegnata nella sentenza impugnata a sostegno della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di detenzione e porto illegali di un fucile calibro 12, con matricola abrasa, dotato del relativo munizionamento, loro ascritto al capo F) della rubrica - fatto commesso in Isola di [OSCURATO:PERSONA] il 20 febbraio 2018 -, meritano esame congiunto, perché articolano questioni relative all'interpretazione degli elementi di prova addotti a sostegno. 1.1. La Corte territoriale (come già il giudice di primo grado) ha ritenuto che la conversazione n. 8455 del 27 ottobre 2018 - in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] che se avessero trovato la macchina, egli sarebbe andato a trovare [OSCURATO:PERSONA] e gli avrebbe detto che la stessa, una [OSCURATO:PERSONA], l'aveva presa lui per ricavarne pezzi di ricambio da utilizzare per la propria macchina e che quando avevano trovato la macchina dai Gentile egli aveva perduto 3.000,00 euro - fosse da interpretare come espressiva dell'attribuzione alla sua persona ed a quella del fratello del possesso dell'autovettura rinvenuta in data 20 febbraio 2018, a bordo della quale era stato trovato il fucile calibro 12, con matricola abrasa, caricato a pallettoni e perfettamente funzionante, alla luce di altre conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'arco temporale compreso tra il 23 e il 27 ottobre 2018. In effetti, richiamato il contesto di grave conflittualità in essere tra il reggente della cosca isolitana di ‘ndrangheta, [OSCURATO:PERSONA], detentore assoluto del controllo della lucrosa attività di istallazione delle macchinette per il videogioco negli esercizi commerciali della zona di riferimento della cosca stessa, e l'emergente [OSCURATO:PERSONA], cl. '77, rampollo di una famiglia antagonista a quella dei [OSCURATO:PERSONA], desideroso di partecipare all'affare del gaming (cfr. conversazioni riportate alle pagg. 44 e 45 della sentenza impugnata), la Corte di appello ha evidenziato come dalle conversazioni nn. 7470 (in data 23 ottobre 2018) e 7738 (in data 24 ottobre 2018) emergesse che gli interloquenti, consci delle gravi minacce lanciate da [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], cl. '77, si fossero resi disponibili a partecipare alla preparazione dell'attentato che avrebbe dovuto portare all'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA]. Progetto la cui realizzazione non era più differibile, vuoi per il malcontento di altre famiglie, vuoi per i rischi che il suo differimento avrebbe comportato per gli stessi aderenti all'accordo omicidiario («le cose lunghe diventano vipere», cfr. progr. n. 7738), i quali, in ipotesi di fallimento della strategia concordata - la quale prevedeva l'utilizzazione di un'autovettura - non solo avrebbero potuto essere incriminati per un reato punito con «trent'anni» di reclusione, ma si sarebbero visti esposti alla violenta ritorsione di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. progr. 7470): perché, infatti: «la prima la lasciano... ma la seconda dicono "aspetta che stanno preparando qualcosa"» (cfr. progr. 7470).Dunque, la Corte di merito ha concluso nel senso che i fratelli Gentile erano coinvolti nel progetto omicidiario in danno di [OSCURATO:PERSONA] - in preparazione da circa un anno sotto la supervisione di [OSCURATO:PERSONA], cl. '77, che si valeva della fattiva collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] - e che costoro avevano partecipato anche all'organizzazione dell'attentato che avrebbe dovuto aver luogo nel febbraio 2018, se non fosse fallito perché le forze dell'ordine avevano localizzato, in un magazzino abbandonato in agro di Isola di [OSCURATO:PERSONA], la Fiat 500 di provenienza furtiva e il fucile a pallettoni che vi si trovava a bordo - che avrebbero dovuto essere impiegati nella spedizione di sangue -, perché tanto emergeva dalla lettura congiunta delle conversazioni telefoniche passate in rassegna. 1.2. Ne viene che non sussiste il vizio logico denunciato dalla difesa dei ricorrenti, poiché a fronte di allegazioni difensive ritenute generiche e non pertinenti (cfr. pag. 47 e 48 della sentenza impugnata), l'avere assegnato alla conversazione n. 8455 un significato coerente con il tenore di altre conversazioni intrattenute dagli imputati nello stesso contesto temporale ed afferenti al medesimo tema - la contrapposizione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la leadership della cosca e per il controllo delle attività d'interesse di questa - è del tutto in linea con i principi che governano il ragionamento giudiziario. D'altro canto, è pacifica acquisizione di questa Corte quella secondo la quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate - come certamente è nel caso di specie -, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389); sicché, poiché la conversazione di cui si discute è stata oggetto di un puntuale scrutinio da parte dei giudici di merito, di entrambi i gradi, i quali ne hanno offerto una lettura non manifestamente illogica, l'opposta interpretazione da parte della difesa si risolve in una non consentita sollecitazione rivolta al giudice di legittimità a scegliere tra ipotesi alternative di attribuzione di un significato probatorio al compendio captativo. 1.3. Le censure avanzate avverso la svalutazione del portato dichiarativo del teste [OSCURATO:PERSONA], siccome corroborato dalle produzioni documentali operate dalla difesa dei ricorrenti - delle quali la Corte di merito non avrebbe tenuto conto -, sono prive di decisività. Il dato fattuale che si pretende di trarre da esso, ossia che i 3.000,00 euro, che [OSCURATO:PERSONA] aveva perduto per effetto del ritrovamento della macchina — la Fiat 500 rubata, trovata in un magazzino abbandonato il 20 febbraio 2018 —, costituivano la sua quota-parte della vendita del terreno ubicato in C.da Cannelle, che egli si era impegnato a trasferire a Pittella, e che non era andato a buon fine perché «[OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA] cl. '25, si era rifiutata di andare dal notaio per formalizzare l'atto dopo il ritrovamento dell'auto rubata» (così, sintesi della seconda parte del quarto motivo di appello a firma degli [OSCURATO:PERSONA] e Lepera, pag. 31, secondo capoverso della sentenza impugnata), non chiarisce una circostanza fondamentale ad esso presupposta: quale sarebbe, cioè, il collegamento tra la Fiat 500 rubata e il terreno in C.da Cannelle di Isola di [OSCURATO:PERSONA] in comproprietà di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata offerta dai ricorrenti alcuna spiegazione plausibile in ordine al perché la coerede [OSCURATO:PERSONA] si fosse rifiutata di stipulare il contratto definitivo di compravendita di quel fondo a seguito del ritrovamento della macchina rubata. 1.4. I motivi in disamina sono, quindi inammissibili. 2. Il terzo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti per il delitto di cui al capo E), ossia per la detenzione e il porto illegali di due fucili occultati in data 12 novembre 2018 all'interno di un deposito ubicato nel loro fondo di Isola di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile per genericità e perché deduce un vizio non consentito nel giudizio di legittimità. 2.1. La Corte territoriale ha ritenuto provati i fatti in contestazione osservando come la loro dimostrazione fosse offerta dal contenuto delle conversazioni intercettate, intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tra 1'11 e il 13 novembre 2018, dalle immagini captate dagli impianti di video-ripresa istallati dalla [OSCURATO:PERSONA] nei luoghi d'interesse in funzione dell'indagine in corso e dalle dichiarazioni dell'Ispettore della [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Crotone, Caria, apprezzati in maniera sinergica e globale gli elementi di conoscenza da esse ritratti. Ha, perciò, concluso affermando: I) che la conversazione n. 11722 del 12 novembre 2018 - intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il primo esternava la sua forte preoccupazione per le cose che egli aveva occultato nel deposito ubicato nel suo fondo e che avrebbe voluto che sparissero al più presto, effettuandone lo spostamento in altro luogo tramite l'uso di due macchine -, al di là del riferimento esplicito «ai due fucili», non poteva che essere interpretata come espressiva del timore di [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione di armi, posto che i pezzi smontati da autovetture, oggetto del 'traffico' espletato con il fratello [OSCURATO:PERSONA], erano accatastati sul fondo senza alcuna cautela di protezione rispetto alla vista altrui (cfr. pag. 55 della sentenza impugnata); II) che il riferimento allo 'zainetto' - contenuto nella stessa conversazione, nel quale erano state riposte le cose responsabili del turbamento di [OSCURATO:PERSONA] - non era evocativo della custodia di pezzi di autovettura, proprio perché questi erano accatastati all'esterno del fondo, come dichiarato dallo stesso Gentile nelle sue dichiarazioni dibattimentali e come emerso a seguito della perquisizione operata sul fondo stesso nella giornata del 12 novembre 2018 dalla [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 55 della sentenza impugnata); III) che vi era perfetta coincidenza tra quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA], in ordine a ciò che egli aveva visto nelle immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza installato su fondo dei Gentile alle ore 10,30 del 13 novembre 2018 - ossia [OSCURATO:PERSONA] che si dirigeva verso il magazzino sito nel terreno e prelevava un tipico fodero per fucili -, e quanto evincibile dal contenuto delle captazioni informatiche effettuate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che consentivano di individuarne la presenza in loco e di sentire rumori metallici compatibili con il caricamento di armi nel portabagagli di un'autovettura; IV) che era irrilevante la circostanza che l'impianto GPS installato sull'autovettura di Calabretta non ne avesse rilevato la presenza nei pressi del fondo dei Gentile alle ore 10,30 del 13 novembre 2018, essendo altamente probabile che egli, anche per ragioni di sicurezza, si fosse valso di una diversa autovettura e poi, secondo il sistema della 'staffetta', avesse ripreso la propria, che, infatti, era stata monitorata nel tragitto che aveva percorso da un luogo non distante dal terreno dei Gentile fino al [OSCURATO:PERSONA]; V) che, infine, la perquisizione nel terreno dei Gentile era stata ivi eseguita nella tarda mattinata del 13 novembre 2018, perché la [OSCURATO:PERSONA] aveva, comunque, avuto contezza della detenzione e del porto delle armi da parte degli imputati, essendo stato visto [OSCURATO:PERSONA] trasportarle qualche ora prima (cfr. pag. 56 della sentenza impugnata). A fronte di tali plausibili valutazioni, rassegnate in un contesto che dava conto di come nello stesso arco temporale (11-12 novembre 2018) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero anche impegnati a trovare sicuro ricetto per l'autovettura [OSCURATO:PERSONA], rubata in Germaneto di Catanzaro e giunta in località [OSCURATO:PERSONA] di Isola di [OSCURATO:PERSONA] nel pomeriggio dell'Il novembre 2018 - autovettura poi rinvenuta il 16 novembre 2018 nel garage di proprietà del nonno di Calabretta (cfr. pagg. 49 e 50 della sentenza impugnata) -, tanto dimostrando come costoro stessero approntando il necessario per compiere l'attentato in danno di [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti, con il motivo in disamina, non solo non si confrontano in maniera compiuta e realmente critica con il tenore della motivazione censurata, ma tendono a suggerire una ricostruzione dei fatti sulla base di un alternativo modello di ragionamento: ciò in contrasto con il diritto vivente, da sempre fermo nello statuire che «In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri» (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260). Ne viene che tutte le deduzioni difensive articolate a sostegno vanno disattese, in quanto protese non a denunciare autentici vizi della motivazione su aspetti decisivi della regiudicanda, ma a sollevare dubbi in ordine alla persuasività, all'adeguatezza, al rigore o alla puntualità dell'argomentazione ostesa a corredo della statuizione impugnata (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747). 3. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Pacifico l'approdo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974), va riconosciuto che, avuto riguardo al tenore della motivazione rassegnata dalla Corte territoriale per affermare che, quand'anche la frase «i due fucili no» (attribuita a [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della conversazione n. 11722 del 12 novembre 2018) fosse stata percepita e trascritta per errore, restava tutto il contesto dal quale emergeva che le cose, custodite nello zainetto riposto nel deposito ubicato nel suo terreno - che gli avevano procurato contrarietà e spavento - erano armi, la giustificazione del diniego di implementazione istruttoria in appello non esibisce alcun profilo di illogicità. Del resto, il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un'ordinanza pronunciata su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv. 203764; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Rv. 283522; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373). 4. Il quinto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla prova del contributo offerto dai fratelli Gentile alla preparazione dell'attentato in danno di [OSCURATO:PERSONA] tramite la realizzazione delle condotte loro ascritte ai capi che precedono, è inammissibile per genericità. Va premesso che non vi è stato alcun travisamento del contenuto della conversazione n. 7738 del 24 ottobre 2018, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posto che la Corte territoriale ha dato espressamente conto di come il riferimento al soggetto da eliminare non appena fosse stato scarcerato non era a [OSCURATO:PERSONA], ma «ad altro esponente di spicco della consorteria» (cfr. pag. 45, secondo capoverso della sentenza impugnata), emergendo da essa piuttosto come l'azione onnicidiaria da compiere fosse stata collegata dagli interloquenti, in linea di continuità con la conversazione n. 7470 del 23 ottobre 2018, al clima di fibrillazione, interna alla cosca, in atto e alla necessità di ricercare «futuri equilibri». Ciò evidenziato, deve riconoscersi che le deduzioni cui il motivo è affidato, oltre a reiterare i rilievi in precedenza sollevati nei confronti dell'interpretazione delle citate conversazioni e delle altre menzionate (ad esempio avverso la conversazione n. 8455 del 27 ottobre 2018), esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato in riferimento al tema dedotto, con il quale obiettivamente non si confrontano, e si risolvono in una indistinta critica difettiva. La frammentazione del ragionamento sotteso al motivo, la moltiplicazione di rivoli argomentativi non decisivi, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano, invero, il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). 5. Generici e manifestamene infondati sono il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, con i quali si deduce l'assenza, nella fattispecie in esame, degli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, per essere carente o logicamente inappagante la motivazione sulla prova della partecipazione dei fratelli Gentile all'organizzazione 'ndranghetista di Isola di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi, peraltro, riconoscere connotazione di sodalizio di mafia al gruppo [OSCURATO:PERSONA]; e ciò, sia dal punto di vista dell'elemento materiale del reato, ossia di una loro effettiva messa a disposizione del sodalizio - nulla essendo emerso, né in ordine a loro stabili legami con la consorteria unitariamente considerata, né in ordine al loro riconoscimento nell'ambiente esterno come affiliati alla stessa -, che dal punto di vista dell'elemento soggettivo, non essendo stato dimostrato alcun loro coinvolgimento negli affari d'interesse della cosca. 5.1. Lo scrutinio dei motivi in rassegna esige un preliminare richiamo a quanto illustrato dalla Corte di appello in ordine all'operatività nel territorio di Isola di [OSCURATO:PERSONA] di gruppi mafiosi, identificati con le famiglie ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) poste al vertice del sodalizio unitariamente inteso, e alla fibrillazione creatasi in seno ad esso tra le dette componenti, determinata dalla volontà di queste ultime di prevalere sulle altre, tramite l'uccisione di rivali ed oppositori, in funzione dell'acquisizione e del mantenimento dell'assoluto controllo sulle attività economiche del territorio, con inevitabili implicazioni anche sul tessuto sociale, stretto nella morsa della soggezione alle logiche della criminalità organizzata (cfr. pagg. 37 - 42 della sentenza impugnata e, in riferimento a quanto accertato nel procedimento denominato 'Tisifone' in ordine all'emersione di nuove figure, inseritesi nel vuoto di potere determinato dalla detenzione dei massimi vertici della cosca isolitana, cfr. sentenza di primo grado). Deve, al riguardo, rilevarsi che le critiche dei ricorrenti (formulate con l'ottavo motivo) al riconoscimento del gruppo [OSCURATO:PERSONA] come sodalizio dotato di un proprio autonomo carisma criminale, suscettibile di determinare, per l'uso della intimidazione e della violenza, l'assoggettamento del territorio di riferimento e l'omertà di quanti lo subivano, ma operante in linea di continuità con la storica famiglia di 'ndrangheta operante in Isola di [OSCURATO:PERSONA], ossia quella degli Arena, sono caratterizzate dalla stessa genericità stigmatizzata nei corrispondenti motivi di appello (cfr. pag. 38 della sentenza impugnata), non essendosi le stesse specificamente confrontate con gli elementi di prova richiamati nella sentenza impugnata ed ivi dettagliatamente esaminati (cfr. quanto illustrato alle pagg. 38 - 41 circa gli atti di intimidazione posti in essere da appartenenti al gruppo - Papaleo e Macrillò -; la loro disponibilità di armi; l'azione di inserimento nel controllo del gaming da parte del duo [OSCURATO:PERSONA] - Calabretta; i riti di affiliazione mafiosa di cui gli aderenti al gruppo [OSCURATO:PERSONA] erano stati protagonisti o partecipi e il loro riconoscimento da parte di esponenti di vertice di sodalizi di ‘ndrangheta operanti in zone viciniori - [OSCURATO:PERSONA] -). Nulla, in particolare, è stato dedotto dai ricorrenti in ordine ad un aspetto decisivo ai fini del riconoscimento del gruppo [OSCURATO:PERSONA] come organizzazione dotata dei requisiti di cui all'art. 416-bis cod. pen.: ossia la preoccupazione, emergente dalle conversazioni intercettate, di [OSCURATO:PERSONA], esponente del gruppo predominante, per la contrapposizione con il gruppo emergente [OSCURATO:PERSONA], attese la capacità di quest'ultinno di subentrare nel controllo delle attività illecite e la comprovata forza intimidatrice della nuova formazione, anche mediante l'uso della violenza, suscettibile di essere rivolta anche nei confronti della sua stessa persona (cfr. pag. 42 della sentenza impugnata). 5.2. In questo quadro si collocano le condotte di detenzione e porto illegali di armi di cui ai capi E) ed F) e di ricettazione della [OSCURATO:PERSONA] rubata in data 11 novembre 2018 ascritte ai ricorrenti, ritenute dai giudici di merito di entrambi i gradi atte ad integrare, al contempo, la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen., loro ascritta al capo A), in ragione dell'altissimo spessore del contributo offerto, ossia la partecipazione alla preparazione dell'eliminazione fisica del reggente della cosca, [OSCURATO:PERSONA], quale evento che, ove verificatosi, avrebbe inciso in maniera determinante sui futuri assetti di potere all'interno di essa (cfr. pag. 60 della sentenza impugnata). Invero, le censure al riguardo articolate (in particolare con il sesto e il settimo motivo di ricorso), oltre ad essere generiche, perché si limitano a reiterare le doglianze articolate con i motivi di gravame senza affatto confrontarsi con i decisivi argomenti sviluppati nella sentenza impugnata - in particolare, con quelli ostesi alla pagina 41, in cui si è dato conto di come Calabretta avesse reso partecipe [OSCURATO:PERSONA] della sua avvenuta affiliazione alla cosca isolitana, con la celebrazione del relativo rito in [OSCURATO:PERSONA] alla presenza del capo dell'organizzazione sedente in quella città, e di come [OSCURATO:PERSONA] gli avesse manifestato l'esigenza di formalizzare anche la sua affiliazione, chiedendo al Calabretta ogni dettaglio circa l'osservanza del relativo rituale, nonché con quelli esplicitati alla pag. 59, in cui la Corte territoriale evidenziava come vi fossero rapporti diretti non solo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche tra il primo ed [OSCURATO:PERSONA], nonché di come [OSCURATO:PERSONA] fosse specificamente a conoscenza dell'identità dei partecipi al gruppo [OSCURATO:PERSONA] sui quali potere fare affidamento per la spedizione onnicidiaria che si stava organizzando in danno di [OSCURATO:PERSONA] - sono manifestamente infondate.Le stesse, infatti, non tengono realmente conto degli approdi del diritto vivente in materia, che ha stabilito come la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Diritto vivente che ha ribadito come la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen. sia a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo: in questo modo, infatti, si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo assunto dall'agente nell'ambito dell'associazione; donde, la condotta del partecipe può risultare variegata, differenziata, ovvero assumere connotazioni diverse, indipendenti da un formale atto di inserimento nel sodalizio, essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nelle dinamiche della vita del gruppo per realizzarne gli scopi. In ossequio, dunque, al criterio della "rilevanza" in concreto, indicato dalle Sezioni Unite di questa Corte, quale parametro da utilizzare nella valutazione della messa a disposizione dell'associazione criminale di tipo mafioso, il giudice della sentenza impugnata ha non illogicamente argomentato nel senso che soltanto partecipi dell'associazione 'ndranghetista - al di là ed a prescindere da una loro formale affiliazione -, ritenuti, peraltro, particolarmente affidabili, sarebbero stati messi al corrente di segreti di estrema delicatezza ed investiti di un incarico di importanza strategica per il gruppo: ossia la preparazione di «un omicidio eccellente, cioè quello di colui che era il reggente della cosca isolitana», quale condotta concreta capace di rendere inequivoco e certo il contributo dei fratelli Gentile a favore della consorteria mafiosa. Quanto riportato in ordine al calibro del contributo predetto rende generiche le deduzioni difensive (articolate con il settimo motivo) in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. Nella sentenza impugnata è ben detto, infatti, che, qualunque fosse il movente dell'agire dei ricorrenti - ossia la natura dell'interesse che li aveva spinti a porre in essere le condotte accertate (cfr. pag. 37 della sentenza impugnata) -, era indubbio che, con il prestarsi a custodire le armi e l'autovettura (allorché quest'ultima, arrivata da [OSCURATO:PERSONA] novembre 2018, doveva essere spostata in un luogo appartato prima di essere nascosta nel garage del nonno di Calabretta) che sarebbero state utilizzate nella spedizione punitiva in danno di [OSCURATO:PERSONA] (circostanza a loro ampiamente nota, come comprovato dalle conversioni intercettate), i fratelli Gentile avessero concretamente manifestato la loro la deliberata volontà di aderire al gruppo [OSCURATO:PERSONA], da loro stessi ed all'esterno riconosciuto
Sentenza Cassazione n. 12524/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris