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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 43952/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Marsala avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Trapani ha confermato il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 7.695,00 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R.309/90, il 15 giugno 2023 dal Giudice delle indagini preliminari di Marsala.

Il G.i.p., in particolare, ha convalidato il sequestro preventivo d'urgenza operato dalla polizia giudiziaria il 12 e il 13 giugno 2023, tempestivamente trasmesso al Pubblico ministero, che ne ha chiesto la convalida ex art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., ritenuto sussistessero i presupposti di cui all'art. 240-bis cod. pen. e che, comunque, il denaro, fosse "cosa pertinente al reato".

Il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza, avendo unicamente riguardo al fatto che si trattava di sequestro funzionale alla confisca obbligatoria ex artt. 85-bis d.P.R. 309/90 e 240-bis cod. pen. 2.

Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione l'indagato, mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen.

Difetta il carattere d'urgenza che giustificava il vincolo cautelare disposto senza provvedimento del giudice; basti considerare che lo stesso è stato eseguito il giorno successivo all'arresto in flagranza di reato, così raggirando la ordinaria procedura prevista dal codice di rito.

Il Pubblico ministero avrebbe, invece, dovuto chiedere il sequestro preventivo della somma di denaro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre evidenziare che, in tema di misure cautelari reali, non sono impugnabili né il decreto di sequestro preventivo, disposto in via d'urgenza dal Pubblico ministero, né l'ordinanza con la quale il giudice, a norma dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., ne dispone la convalida (Sez. 2, n. 50740 del 19/09/2019, Iacomelli, Rv. 277784 - 01).

Il decreto del Pubblico ministero non è, infatti, ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 322-bis cod, proc. pen. e ha carattere provvisorio, essendo destinato ad un'automatica caducazione a seguito della mancata convalida ovvero, in caso di controllo positivo, ad essere sostituito per effetto dell'autonomo decreto di sequestro giudiziale che il giudice emette dopo l'ordinanza di convalida e che costituisce il titolo legittimante il vincolo reale sul bene sequestrato.

3. Nel caso di specie, quindi, l'impugnazione avrebbe dovuto riguardare il provvedimento, con il quale il giudice ha disposto il vincolo e non quello con il quale ha convalidato il sequestro d'urgenza.4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Marsala avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Trapani ha confermato il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 7.695,00 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R.309/90, il 15 giugno 2023 dal Giudice delle indagini preliminari di Marsala. Il G.i.p., in particolare, ha convalidato il sequestro preventivo d'urgenza operato dalla polizia giudiziaria il 12 e il 13 giugno 2023, tempestivamente trasmesso al Pubblico ministero, che ne ha chiesto la convalida ex art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., ritenuto sussistessero i presupposti di cui all'art. 240-bis cod. pen. e che, comunque, il denaro, fosse "cosa pertinente al reato". Il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza, avendo unicamente riguardo al fatto che si trattava di sequestro funzionale alla confisca obbligatoria ex artt. 85-bis d.P.R. 309/90 e 240-bis cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione l'indagato, mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. Difetta il carattere d'urgenza che giustificava il vincolo cautelare disposto senza provvedimento del giudice; basti considerare che lo stesso è stato eseguito il giorno successivo all'arresto in flagranza di reato, così raggirando la ordinaria procedura prevista dal codice di rito. Il Pubblico ministero avrebbe, invece, dovuto chiedere il sequestro preventivo della somma di denaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre evidenziare che, in tema di misure cautelari reali, non sono impugnabili né il decreto di sequestro preventivo, disposto in via d'urgenza dal Pubblico ministero, né l'ordinanza con la quale il giudice, a norma dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., ne dispone la convalida (Sez. 2, n. 50740 del 19/09/2019, Iacomelli, Rv. 277784 - 01). Il decreto del Pubblico ministero non è, infatti, ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 322-bis cod, proc. pen. e ha carattere provvisorio, essendo destinato ad un'automatica caducazione a seguito della mancata convalida ovvero, in caso di controllo positivo, ad essere sostituito per effetto dell'autonomo decreto di sequestro giudiziale che il giudice emette dopo l'ordinanza di convalida e che costituisce il titolo legittimante il vincolo reale sul bene sequestrato. 3. Nel caso di specie, quindi, l'impugnazione avrebbe dovuto riguardare il provvedimento, con il quale il giudice ha disposto il vincolo e non quello con il quale ha convalidato il sequestro d'urgenza.4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2