CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41592/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c., circa un fatto controverso e decisivo, rappresentato dalla natura «non contrattuale» del lodo, soggetto ai mezzi di impugnazione propri del lodo rituale; c) con il terzo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.342 c.p.c. e 1427 e ss. c.c., in relazione alla declaratoria di inammissibilità dei motivi di gravame incidentale riguardanti i vizi della volontà degli arbitri, e omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., rappresentato da alcune diffide ad adempiere non prese in considerazione. 1.1- Il primo motivo (sub 1 a) è infondato. La Corte territoriale ha confermato la natura irrituale del lodo, già affermata dal Tribunale che aveva indicato elementi (per essere il giudizio reso secondo equità e senza obblighi di formalità, intervenendo gli arbitri come amichevoli compositori, ecc.) dimostrativi del fatto che le parti avevano inteso affidare agli arbitri la soluzione della controversia attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alle stesse parti che si impegnavano a considerare la decisione arbitrale come espressione della loro volontà. L'odierna ricorrente principale non indica quali specifici motivi di appello abbia formulato per denunciare l'errata interpretazione della clausola compromissoria operata dal Tribunale o la insufficienza o irrilevanza degli elementi considerati per pervenire all'affermazione della natura irrituale dell'arbitrato, né tali ragioni vengono riportate nel motivo in esame, non essendo sufficiente limitarsi a riproporre le argomentazioni difensive svolte nel giudizio di merito. Trattandosi di lodo irrituale (cioè non rituale), esso è annullabile dinanzi al giudice competente, essendo infondata la tesi dell'impugnabilità diretta dinanzi alla Corte d'appello e ininfluente la problematica concernente la disciplina processuale applicabile ratione temporis. E' incongrua la premessa implicita (sulla quale si fonda il motivo) della asserita diversità tipologica tra lodo (o arbitrato) irrituale e «contrattuale» che porterebbe ad escludere l'impugnabilità diretta solo di quest'ultimo (ex art. 808 ter c.p.c.) assunto - in tesi - come contenutisticamente diverso da altri (o altre forme di) lodi irrituali che sarebbero (attratti nell'orbita dei lodi rituali e) impugnabili direttamente dinanzi alla Corte d'appello. E' una tesi infondata in diritto (è sufficiente considerare la rubrica «Arbitrato irrituale» dell'art. 808 c.p.c., ove nel secondo comma si menziona il «lodo contrattuale») e non pertinente nella specie, avendo i giudici di merito accertato trattarsi di lodo irrituale e contrattuale. 1.2.- Il secondo motivo (sub 1 b) è inammissibile per improprietà del mezzo ex art. 360 n. 5 c.p.c, deducendo un errore di diritto concernente la qualificazione giuridica del lodo, questione sulla quale la Corte territoriale si è pronunciata e, qualora non lo avesse fatto (neppure implicitamente), ove fosse stato proposto uno specifico motivo di appello (ex art. 342 c.p.c.), sarebbe configurabile non un vizio motivazionale (incensurabile) ma una omessa pronuncia su un motivo di appello, del quale dolersi in questa sede mediante adeguata censura per violazione di legge (art.112 c.p.c.). La tesi della ricorrente secondo cui l'arbitrato, seppure irrituale, rimarrebbe soggetto alla normativa dettata per l'arbitrato rituale, in ordine ai mezzi di impugnazione, non è condivisibile, come si è detto. 1.3. Il terzo motivo (sub 1 c) è inammissibile, avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto che la riproposizione delle argomentazioni difensive fatte valere nel primo grado di giudizio, senza tener conto dell'iter motivazionale seguito dal Tribunale a sostegno della decisione, non soddisfi il requisito della specificità che deve presentare il motivo di appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Ne consegue che, ferma la qualificazione del lodo come irrituale, non potevano trovare ingresso le questioni riguardanti i lamentati errori di giudizio commessi dagli arbitri, concernenti una errata valutazione delle risultanze probatorie che si pretende impropriamente di rivedere in questa sede. La Corte territoriale, comunque, ha ritenuto il motivo infondato, atteso che gli errori allegati si risolvevano in errori di interpretazione (della clausola risolutiva contrattuale e della disciplina contrattuale) e non nella contestazione di vizi di volontà degli arbitri, non sussistendo prova di un errore essenziale e riconoscibile. 2.- Venendo al ricorso incidentale, la Edilizia e Gestioni denuncia: a) con il primo motivo (rubricato sub «d»), violazione e falsa applicazione dell'art.345 c.p.c., in punto di declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di irregolare composizione del collegio arbitrale, per essere un arbitro legato da continuativo rapporto di prestazione d'opera professionale con la CO.GE.PA., trattandosi di vizio rilevabile d'ufficio quale causa di nullità assoluta del lodo; b) con il secondo motivo (rubricato sub «e»), la ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.324 c.p.c., come vigente prima della riforma di cui al d.l. n. 82 del 2012, in ordine alla declaratoria di inammissibilità dei primi tre motivi dell'appello principale; c) con il terzo motivo (a pag. 18 ss.), denuncia omesso esame di fatto decisivo e violazione e falsa applicazione degli artt. 803 ter, 829 c.p.c. e 1362 c.c., per mancato rilievo della nullità del lodo per eccesso di mandato, in quanto esorbitante dai quesiti conferiti al collegio arbitrale. 2.1.- Il primo motivo (sub 2 a) è infondato laddove aggredisce la statuizione della Corte di merito di inammissibilità del motivo di appello di Edilizia e Gestioni concernente la irregolare costituzione del collegio arbitrale, per assenza del requisito di imparzialità e terzietà di uno dei componenti, stante la novità dell'eccezione - introdotta solo in appello - che avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio arbitrale o al più nel giudizio di primo grado, come giusta causa di revoca del mandato, previa dimostrazione della non imputabilità a negligenza della tardiva conoscenza del difetto di imparzialità dell'arbitro. La diversa posizione espressa al riguardo dal Procuratore Generale, secondo cui si tratterebbe di una nullità assoluta e rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del giudizio e non preclusa dal dettato dell'art.345 c.p.c., non è condivisibile. Ed infatti, sebbene il principio di imparzialità e terzietà della giurisdizione sia di ordine generale e di rango costituzionale, valido in relazione anche al giudizio arbitrale (cfr. CEDU 20 maggio 2021, [OSCURATO:SOCIETA] c. Italia), questa Corte ha ritenuto che non possa trovare diretta ed immediata applicazione nell'arbitrato irrituale, atteso che la relativa determinazione è frutto di attività negoziale e che l'assenza di terzietà dell'arbitro irrituale deve necessariamente essere proposta prospettando una giusta causa di revoca attraverso l'azione di cui all'art. 1726 c.c. o impugnando il provvedimento decisorio attraverso la deduzione di vizi del negozio o della responsabilità dell'arbitro-mandatario per inesatto adempimento del mandato (cfr. Cass. n. 7045 del 2000 e, nel senso che non trova applicazione l'istituto della ricusazione, Cass. n. 13701 del 2005). E' significativo, a livello sistematico, che non è consentito alla parte di ricusare neppure l'arbitro rituale che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina (art. 815, comma 2, c.p.c.). 2.2.- Il secondo motivo (sub 2 b) è infondato. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità, ex art. 342 c.p.c., i primi tre motivi dell'appello principale di Edilizia e Gestioni, in ragione del fatto che non contenevano censure alle statuizioni del Tribunale ma una mera richiesta di riforma della decisione impugnata mediante pedissequa riproposizione dei primi tre motivi di impugnazione del lodo, senza riferimenti critici al contenuto della sentenza impugnata. Il ricorrente incidentale e il Procuratore Generale sostengono che, stante la natura dell'errore addebitato al Tribunale - di avere esaminato la censura di superamento dei limiti del mandato da parte degli arbitri con riferimento alle materie oggetto della clausola compromissoria, anziché (doverosamente) ai quesiti sottoposti al collegio arbitrale -, le ragioni di doglianza in appello non potevano che coincidere con le argomentazioni già svolte in primo grado, essendo l'appellante costretta a riproporre le medesime critiche già svolte nel giudizio di primo grado avverso l'operato degli arbitri, in quanto non esaminate dal Tribunale. Si tratta, tuttavia, di una linea difensiva che avrebbe dovuto essere esplicitata nell'atto di appello, il quale per soddisfare il requisito di specificità avrebbe dovuto illustrare e contrapporre i predetti argomenti a quelli esposti dal Tribunale, al fine di confutare il fondamento logico- giuridico della decisione impugnata. Non averlo fatto inficia il motivo di appello rendendolo inammissibile, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale. Per altro verso, il motivo è formulato in modo astratto, e dunque inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c., non precisando i termini esatti in cui fu formulato l'atto di appello, né (al di là di un generico cenno al tema dello scioglimento dei contratti per mutuo consenso) quali sarebbero precisamente i limiti del mandato superati dagli arbitri e il significato concreto del riferimento alle materie oggetto della clausola compromissoria in contrapposizione ai quesiti sottoposti al collegio arbitrale. E' noto che il rispetto del principio di specificità del ricorso per cassazione concerne anche la deduzione degli "errores in procedendo". 2.3.- Il terzo motivo (sub 2 c) denuncia errori di giudizio relativi al vizio di eccesso dì mandato da parte degli arbitri, per avere deciso questioni a loro non deferite nei quesiti, costituenti oggetto di statuizione di inammissibilità resa dalla Corte territoriale e non efficacemente censurata in questa sede, come poc'anzi esposto. 3.- In conclusione, entrambi i ricorsi sono rigettati. 4.- Le spese sono compensate in considerazione della soccombenza reciproca. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove