CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 21976/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21872-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima in persona del suo procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo curatore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 18/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 18/19, dell'8 gennaio 2019, della Corte di Appello di Palermo, che - respingendone il gravame avverso la sentenza n. 909/13, del 22 ottobre 2013, del Tribunale di Agrigento - ha confermato il rigetto dell'opposizione alla procedura esecutiva immobiliare relativa ad un fabbricato commerciale sito in Licata, contrada Safarello, procedura iniziata con pignoramento notificatogli il 6 aprile 2004. Precisa, peraltro, lo Zirafi che il ricorso è proposto - contro le società MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nonché contro la curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] - per far accertare l'illegittimità del pignoramento immobiliare al solo fine di conseguire una diversa distribuzione delle spese di lite, atteso che il pignoramento è stato definito negativamente, con una pronuncia di estinzione per inattività delle parti. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver proposto l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. sul presupposto che il pignoramento immobiliare - notificatogli il 6 aprile 2004 - non fosse stato "legittimamente incoato nei propri confronti in quanto, pur essendo debitore, non era tuttavia titolare di alcun diritto reale sull'immobile oggetto del pignoramento" (appartenente, a suo dire, a [OSCURATO:PERSONA] e agli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA]). In particolare, l'allora opponente contestava di aver posseduto i beni ereditari, donde l'impossibilità di considerarlo erede puro e semplice ai sensi degli artt. 485 o 476 cod. civ. Rigettata dal giudice dell'esecuzione l'istanza di sospensione, all'esito del giudizio di merito l'opposizione veniva respinta dal Tribunale agrigentino, con decisione confermata dal giudice di appello. Esso, al pari del primo giudice, riteneva sussistente l'accettazione presunta dell'eredità "per essere stato [OSCURATO:PERSONA] in possesso dei beni ereditari per almeno tre mesi successivi al decesso del padre ai sensi dell'art. 485 cod. civ., sia quella tacita per aver posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciarvi, rinuncia effettuata solo il 25 febbraio 2001" (recte: 2011), consistita nell'esercizio di "azioni giudiziarie travalicanti la mera finalità di tutela del bene aggredito". Su tali basi, dunque, la sentenza impugnata ha concluso che "ai sensi dell'art. 459 cod. civ. l'effetto dell'accettazione risale al momento in cui si aperta la successione con validità sia sostanziale che processuale", atteso che [OSCURATO:PERSONA] "era uno dei chiamati all'eredità". 3. Avverso la pronuncia della Corte panormita ricorre per cassazione lo Zirafi, sulla base - come detto - di un unico motivo. 3.1. Esso denuncia "falsa applicazione degli artt. 459, 476 e 485 cod. civ.". Si censura la sentenza impugnata a partire dall'affermazione secondo cui, "ai sensi dell'art. 459 cod. civ. l'effetto dell'accettazione risale al momento in cui si aperta la successione con validità sia sostanziale che processuale", atteso che [OSCURATO:PERSONA] "era uno dei chiamati all'eredità". Tale affermazione, secondo il ricorrente, risulterebbe "viziata da un marchiano errore nella ricostruzione del fatto storico", ed esattamente "allorquando il giudice di appello ha affermato che il consulente del giudice avrebbe accertato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato nel possesso dei beni ereditari il 6 aprile 2004" (data della notifica del pignoramento), abitando uno di essi, o comunque che esso "sarebbe erede ex art. 476 cod. civ. perché ha esercitato azioni giudiziarie travalicanti la mera finalità di tutela del bene aggredito". [OSCURATO:PERSONA], infatti, contesta che "al momento della notifica del pignoramento" tali circostanze "si fossero già verificate". Difatti, quanto al (presunto) possesso dei beni ereditari, il ricorrente rileva che - come constatato dal CTU - esso sarebbe iniziato non prima del 30 aprile 2005, data di inizio delle operazioni peritali. In merito, invece, alla circostanza relativa all'esercizio delle azioni giudiziarie, il ricorrente rileva come le due opposizioni all'esecuzione, da esso promosse, siano entrambe "successive al pignoramento", risalendo la prima al 5 agosto 2010, nonché la seconda - ovvero, quella che ha dato origine al presente giudizio - al 10 marzo 2011. [OSCURATO:PERSONA], infine, deduce che - anche ad ammettere, come affermato in sentenza, l'esistenza della prova che egli nel 2005 fosse divenuto erede - la retroattività dell'accettazione ereditaria non potrebbe "mai sanare il difetto di legittimazione passiva processuale operando, tale retroattività, solo sul piano sostanziale" (richiama, sul punto, oltre a Cass. Sez. 3, sent. 10 marzo 1992, n. 2849, già citata nei suoi precedenti scritti defensionali, anche Cass. Sez. 3, sent. 26 maggio 2014, n. 11638). 4. La società [OSCURATO:SOCIETA]. (che premette essere titolare del portafoglio crediti già spettante a [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in forza di atto di cessione del 20 dicembre 2017), rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, di infondatezza. L'esito dell'inammissibilità, in particolare, è prospettato ex art. 360-bis cod. proc. civ., ritenendo la controricorrente non conferenti i due precedenti citati dallo Zirafi, che confermerebbero come in caso di accettazione, tacita o presunta, dell'eredità, il pignoramento sia da considerare comunque valido, sancendo - in particolare la seconda della due sentenze citate in ricorso - soltanto la necessità che la vendita del bene pignorato, ove l'accettazione non sia stata trascritta, venga disposta esclusivamente dopo che la qualità di erede del debitore sia stata accertata con sentenza. 5. Sono, invece, rimaste intimate le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha fatto pervenire conclusioni scritte, nel senso della cassazione della sentenza senza rinvio, perché l'azione non poteva essere proposta dello Zirafi, ovvero, in subordine, nel senso del rigetto del ricorso. 7. Il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.[OSCURATO:PERSONA] 8. Il ricorso è inammissibile. 8.1. L'opposizione all'esecuzione oggetto del presente giudizio è stata infatti proposta ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. dal debitore esecutato Zirafi,t e l'unico motivo posto a fondamento della stessa è la negazione da parte dell'opponente della sua qualità di proprietario del bene immobile pignorato in suo danno. Assume pertanto carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione il rilievo dell'originaria inammissibilità di tale opposizione, per l'evidente difetto di interesse ad agire dell'opponente, sulla base principio di diritto - affermato, da tempo, da questa Corte e mai contraddetto, e al quale va senz'altro data continuità - secondo cui "deve escludersi che il debitore esecutato possa proporre opposizione all'esecuzione per espropriazione promossa nei suoi confronti deducendo di non essere proprietario dei beni pignorati, in quanto egli difetta del necessario interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ." (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 8 ottobre 1965, n. 2109, Rv. 314016-01; Cass. Sez. 1, sent. 30 ottobre 1968, n. 974, Rv. 332357-01; Cass. Sez. 3, sent. 8 aprile 1971, n. 1052, Rv. 351069-01; Cass. Sez. 3, sent. 28 luglio 1997, n. 7059, Rv. 506317-01; Cass. Sez. 3, ord. 19 aprile 2010, n. 9202, Rv. 612645-01; Cass. Sez. 3, sent. 4 aprile 2017, n. 8684, Rv. 643706-01). 9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 10. A carico del ricorrente, stante la declaratoria inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, alla società [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi C 5.600,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso in Rom