CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 15345/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i due motivi di ricorso - con cui si contestano, rispettivamente, la violazione dell'art. 99, quarto comma, e dell'art. 62 bis cod. pen. per la mancata esclusione della contestata recidiva ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche - sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi giudice di appello con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici in linea con gli orientamenti interpretativi consolidati, senza che questa Corte possa altrimenti sindacare l'esercizio del potere discrezionale al proposito riconosciuto al giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 42-4; [OSCURATO:PERSONA] CArg ERIA oggi, 2 O