CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05089/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo mancanti gli elementi richiesti dall'art. 81 cod. pen., in particolare rilevando che i due delitti di rapina erano stati commessi in un considerevole arco di tempo e con modalità differenti, sicché non presentavano i profili di sintesi atti all'individuazione dell'unico ed originario disegno criminoso. 2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, denunciando violazione di legge con riferimento all'art. 81, comma 2, cod. pen. per travisamento dei fatti, non essendosi rilevati gli indici di continuazione tra i reati di cui alle elencate sentenze. Con memoria dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa del condannato ha ribadito le argomentazioni a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché si fonda su motivi di mero carattere fattuale e confutativo, riproduttivi di censure già adeguatamente disattese dal giudice di merito. 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha essenzialmente individuato nel fattore cronologico l'elemento ostativo al riconoscimento della continuazione, indican- dolo nel lungo lasso temporale intercorso tra i reati - che si tratti di otto mesi, anziché di un anno e otto mesi non muta la sostanza delle cose - nonché in ragione delle diverse modalità esecutive, in un caso lo strappo di una collanina in danno di un passante e nell'altro la rapina ai danni di un venditore ambulante, dando esaustiva e logica motivazione di tale apprezzamento di merito. Le censure difensive si sono espresse in termini di pura rivalutazione fattuale, come denuncia il rilievo di "travisamento dei fatti", criticando l'apprezzamento del giudice dell'esecuzione e così sollecitando impropriamente ,?.ef una revisione del merito che esula dalla competenza di questa Corte di legittimità, quando i profili fattuali siano stati congruamente esposti e valutati in termini giuridicamente corretti, come nella specie. Va piuttosto evidenziato che il ricorrente non ha assolto l'onere di allegazione degli elementi che valgono a tracciare l'unitarietà genetico-ideativa dei vari reati (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451), onere tanto più pregnante quanto più l'eterogeneità dei fatti rende necessaria la decifrazione e l'individuazione di un criterio ispiratore unitario. 1.2. In termini generali, si deve sottolineare la grande rilevanza del fattore cronologico nell'analisi degli indici della continuazione in executivis, trattandosi di un indicatore specifico, che permette di distinguere le fattispecie di reato continuato da quelle, opposte, di mera tendenza a delinquere o di professionalità criminale. Invero, la verifica dell'esistenza del medesimo disegno criminoso - elemento principe dell'istituto della continuazione - non può ridursi ad una fictio, così da collegare episodi criminosi lontani nel tempo soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analoghe violazione o dalle modalità operative, poiché ciò semmai è sintomo di propensione a delinquere, ma deve comprovare l'esistenza di una effettiva unitaria ideazione programmatica, che va esclusa in presenza di eccessive cesure cronologiche che denotano la rispondenza dell'agente ad uno stimolo estemporaneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazione criminosa. 2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 20