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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36847/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine rispettivamente al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 640 cod. pen., nonché all'omessa applicazione delle circostanze di cui agli artt. 62, nr. 4 cod. pen. e 62-bis cod. pen., sono entrambi indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, come di seguito specificato; che, in particolare, il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha invece correttamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza della condotta ingannatoria tipica della truffa) limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che inoltre il secondo motivo di ricorso non è consentito perché totalmente reiterativo, oltre che generico, quanto alle circostanze attenuanti generiche, atteso che il ricorrente lamenta la mancata concessione delle stesse, invece concesse in regime di equivalenza e si limita a richiamare il parametro normativo della ulteriore aggravante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. senza confrontarsi von gli elementi evidenziati in motivazione (pag. 6); ribadito che, in sede di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nel caso di specie ha adeguatamente evidenziato i parametri relativi alla graduazione della pena, condividendo la valutazione espressa dal giudice di primo grado alla quale si è conformato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 10 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine rispettivamente al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 640 cod. pen., nonché all'omessa applicazione delle circostanze di cui agli artt. 62, nr. 4 cod. pen. e 62-bis cod. pen., sono entrambi indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, come di seguito specificato; che, in particolare, il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha invece correttamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza della condotta ingannatoria tipica della truffa) limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che inoltre il secondo motivo di ricorso non è consentito perché totalmente reiterativo, oltre che generico, quanto alle circostanze attenuanti generiche, atteso che il ricorrente lamenta la mancata concessione delle stesse, invece concesse in regime di equivalenza e si limita a richiamare il parametro normativo della ulteriore aggravante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. senza confrontarsi von gli elementi evidenziati in motivazione (pag. 6); ribadito che, in sede di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nel caso di specie ha adeguatamente evidenziato i parametri relativi alla graduazione della pena, condividendo la valutazione espressa dal giudice di primo grado alla quale si è conformato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 o
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