CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31757/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul conflitto di giurisdizione sollevato da: SB. avverso la sentenza dei 10/01/2025 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di S.Y. l, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di fivoli - con sentenza del 10 gennaio 2025 - dichiarava il proprio difetto di giurisdizione nell'ambito del procedimento penale a carico di S.Y. imputato del reato di cui all'art. 570, comma 2, cod. pen. per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla ex coniuge S. B. e ai figli minori, attualmente residenti in Scozia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile, S. B. , deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 6 cod. pen. La ricorrente - dopo avere premesso l'ammissibilità del ricorso e la sussistenza dell'interesse ad agire - ha evidenziato che - nonostante i soggetti beneficiari dell'assegno di mantenimento fossero residenti in Scozia - nondimeno l'imputato, unico soggetto obbligato al versamento dell'assegno in virtù della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in sede di separazione dei coniugi, aveva conservato la residenza in Italia. Pertanto, essendosi la condotta del reato in contestazione realizzata sul territorio italiano, la giurisdizione si sarebbe radicata in capo al giudice italiano. Dunque, errata in diritto sarebbe stata la decisione del Tribunale nel declinare la propria giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria scozzese. 3. Alla odierna udienza- che si è svolta in forma scritta in assenza di istanza delle parti - il PG e il difensore dell'imputato hanno depositato memorie scritte con cui hanno chiesto il rigetto del ricorso presentato dalla parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. S. B. - parte civile nell'ambito del processo penale nei confronti di S.Y. imputato del reato di omesso versamento dell'assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 570, comma 2, cod. pen. stabilito in favore della famiglia di origine (moglie e figli minorenni) dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del processo di separazione personale - ha contestato la decisione del giudice di merito che ha declinato la propria giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria scozzese. L'omesso versamento dell'assegno da parte di S.Y. consentirebbe di ritenere che un segmento della condotta criminis si sarebbe realizzata in territorio italiano, in tal modo radicando senz'altro la giurisdizione nazionale. 2.1. Ai fini della corretta valutazione della dedotta questione occorre premettere che, secondo il costante e condiviso orientamento di questa Corte di cassazione, il delitto di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 cod. pen. contestato all'imputato è catalogabile come reato di evento, in relazione al quale assume rilievo, ai fini della competenza territoriale, il luogo di effettiva dimora del soggetto avente diritto alla prestazione dei mezzi di sussistenza (così Sez. 6, n. 23017 del 29/05/2014, P., Rv. 259954; Sez. 6. n. 27117 del 11/03/2011, L., Rv. 250727). Il reato, dunque, si consuma nel luogo in cui l'obbligazione di pagamento dell'assegno di mantenimento deve o avrebbe dovuto essere adempiuta._ Ne deriva che se l'obbligazione deve essere adempiuta all'estero perché il beneficiario dell'assegno è ivi residente, l'illecito penale si perfeziona interamente su territorio non nazionale 2.2. Nel caso in esame, costituisce un dato oggettivo indiscusso - evidenziato dal Giudice di merito e non contestato dalla ricorrente - che le persone offese (i.e. moglie e figli di I S.Y. beneficiarie dell'assegno di mantenimento, sono residenti in Scozia e che esse si fossero ivi trasferite per risiedervi stabilmente già in epoca antecedente al contestato inadempimento. 2.3. Trova dunque applicazione il principio di diritto già enunciato da questa stessa Sezione, secondo cui «in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano qualora l'avente diritto alla prestazione dimori stabilmente all'estero e non sussistano condotte, finalizzate a sottrarsi o a precostituire ostacoli all'adempimento, commesse nel territorio nazionale e idonee ad integrare il criterio di collegamento di cui all'art. 6 cod. pen.»(Sez. 6, n. 8613 del 05/02/2020, V., Rv 278559). 2.4. A tal riguardo è il caso di evidenziare come né dal ricorso - nel quale peraltro assertivamente SI rappresenta la consumazione del reato in Italia - né dalla concreta descrizione della fattispecie operatane in sentenza emergono condotte riferibili all'imputato S.Y. finalizzate a precostituire ostacoli all'assolvimento dell'obbligo alimentare ( come ad esempio la chiusura di conti correnti, l'occultamento di strumenti di pagamento o altro) inveratesi in Italia; condotte che- lì dove allegate e provate - avrebbero reso operativo il criterio di collegamento rappresentato dal compimento sul territorio dello Stato di parte dell'azione, che radica la competenza del giudice italiano di cui all'art. 6 cod. pen. Ineccepibile, pertanto, perché conforme a tale esegesi la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che va dunque confermata. 3. Al rigetto del ricorso segue ape legis - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.- la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la rico