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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 novembre 2023

Cassazione n. 51726/2023

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seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 agosto 1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 novembre 1977 Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli il 20 Marzo 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli , aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Napoli il 4 novembre 2021 ha confermato la responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e Della Valle in ordine ai reati loro contestati e ha rideterminato la pena, previo riconoscimento della continuazione esterna con i reati già giudicati con sentenza passata in giudicato.

Avverso detta sentenza propongono ricodue imputati. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte non ha provveduto in ordine al motivo di appello relativo alla dosimetria della pena e ha determinato una pena eccessiva e gravosa, mentre avrebbe potuto concedere le circostanze attenuanti generiche e ridurre ulteriormente la sanzione . [OSCURATO:PERSONA] deduce carenza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché la Corte ha omesso qualsivoglia tipo di valutazione circa la coerenza della pena concordata con le norme vigenti al fine di evitare la sua eventuale illegalità.

I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, in quanto l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., al di fuori dei casi consentiti.

Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01).

Nel caso in esame i ricorrenti si limita a denunziare carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. che è stato oggetto dell'accordo .

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 30 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id Maria DaF [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] #4c94-4\SECONDA sgzioNE PENALE <16251:-Y 29 D I C. 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 agosto 1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 novembre 1977 Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli il 20 Marzo 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli , aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Napoli il 4 novembre 2021 ha confermato la responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e Della Valle in ordine ai reati loro contestati e ha rideterminato la pena, previo riconoscimento della continuazione esterna con i reati già giudicati con sentenza passata in giudicato. Avverso detta sentenza propongono ricodue imputati. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte non ha provveduto in ordine al motivo di appello relativo alla dosimetria della pena e ha determinato una pena eccessiva e gravosa, mentre avrebbe potuto concedere le circostanze attenuanti generiche e ridurre ulteriormente la sanzione . [OSCURATO:PERSONA] deduce carenza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché la Corte ha omesso qualsivoglia tipo di valutazione circa la coerenza della pena concordata con le norme vigenti al fine di evitare la sua eventuale illegalità. I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, in quanto l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., al di fuori dei casi consentiti. Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01). Nel caso in esame i ricorrenti si limita a denunziare carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. che è stato oggetto dell'accordo . Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 30 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id Maria DaF [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] #4c94-4\SECONDA sgzioNE PENALE <16251:-Y 29 D I C. 2023
Sentenza Cassazione n. 51726/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris