CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2024
Cassazione n. 19743/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19292/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E CHIRURGHI E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso DECISIONE di COMM.CENTR.ESERC.[OSCURATO:PERSONA] n.21/2020 depositata i l 03/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un motivo, per la cassazione del provvedimento in epigrafe con cui la commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha respinto l’impugnazione di lui avverso il provvedimento con cui la commissione disciplinare dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri della Provincia di Padova gli aveva irrogato la sanzione della radiazione dall’albo, in relazione a fatti per i quali era stato condannato con sentenza definitiva per reati di cui all’art. 589 c.p. In particolare, la commissione centrale, a fronte delle due censure di nullità sollevate contro il provvedimento sanzionatorio dell’ordine padovano per mancanza dell’indicazione dei nomi dei componenti del collegio e per mancanza della sottoscrizione da parte di tutti i componenti del collegio, ha affermato che la seconda censura era infondata in ragione della sufficienza della sottoscrizione del presidente e dell’estensore e ha dichiarato la prima censura assorbita; 2. l’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri della provincia di Padova, il Ministero della Salute, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova sono rimasti intimati; considerato che: 1.il ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., per avere la commissione centrale dichiarato assorbita la censura sollevata in relazione alla mancata indicazione dei componenti della commissione disciplinare dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri della provincia di Padova, che avevano adottato il provvedimento sanzionatorio; 2. il Collegio ritiene necessario, ai fini della decisione sul motivo di ricorso, acquisire il fascicolo del procedimento svoltosi davanti alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie; 3. la causa deve essere pertanto rinviata a nuovo ruolo con ordine alla Cancelleria di acquisireil fascicolo;