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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28990/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della Corte appello di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'accoglimento : dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Miliano ha ritenuto sussistenti le condizioni per accogliere la richiesta di estradizione, avanzata dalle autorità del Principato del Liechtenstein, della cittadina brasiliana [OSCURATO:PERSONA], fatta segno di mandato di arresto emesso dal Tribunale di Prima Istanza del Principato in ordine ai delitti di truffa professionale aggravata (artt. 146, 147 comma 3, 148 sec. ipot.

StGB, Codice penale del Principato) e riciclaggio di denaro (art. 165, comma 2 e 3 StGB vers. pubbl. su LGBI - [OSCURATO:PERSONA] 2014.110), avendo ravvisato l'esistenza di concreti elementi dei reati ipotizzati a carico della estradanda e l'inesistenza di fattori ostativi, sostanziali e processuali, all'accoglimento della richiesta.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessata che, attraverso il suo difensore, propone due motivi di censura.

Violazione degli artt. 700, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. e dell'art. 12, comma 2, lett. b) della legge n. 300 del 1963 di attuazione ed esecuzione nell'ordinamento nazionale della Convenzione europea di Estradizione di Parigi del 13 dicembre 1957 per essere rimasti indeterminati tanto il luogo di commissione del reato presupposto quanto il tempus commissi delicti.

Tale radicale indeterminatezza non solo non ha consentito un corretto esercizio del diritto di difesa ma, prima ancora, impedisce l'esercizio del potere di controllo riservato allo Stato richiesto della domanda di estradizione sia sotto il profilo più prettamente formale sia sotto quello sostanziale.

Violazione degli artt. 700, comma 2, lett. a), 703, corna 3, 704, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 12, comma 2, lett. b) della legge n. 300 del 1963 per essere incompleta e insufficiente la documentazione prodotta a supporto della domanda di estradizione con conseguente omesso controllo sulla sussistenza delle condizioni richieste per accogliere la richiesta di estradizione, con la conseguente omessa e comunque viziata motivazione anche nel merito in relazione al disposto dell'art. 7 della legge 30 gennaio 1963, n. 300.

I fatti, come genericamente descritti, sembrerebbero, inoltre, essersi realizzati interamente in Italia e non si comprende perché la Corte di appello non abbia attivato i propri poteri di richiedere informazioni e/o documenti aggiuntivi anche ai fini di una verifica della condizione ostativa di cui all'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

La richiesta di estradizione risulta corredata sia dal provvedimento restrittivo emesso dello Stato richiedente ([OSCURATO:PERSONA] / Ordine di Arresto Internazionale) ai sensi dell'art. 700, comma 1, cod. proc. pen. sia dalla relazione sui fatti addebitati di cui all'art. 700, comma 2, lett. a).

Tali documenti, però, presentano un contenuto generico che non fa comprendere appieno quali siano i fatti contestati.

In primo luogo, risulta un'evidente contraddizione: le somme che costituirebbero il profitto della truffa, commessa con raggiri, ai danni di tale avv. [OSCURATO:PERSONA] (immagino cittadino del Principato) dell'importo di CHF 545.450,71 e di EUR 18.010.614,18 figurano allo stesso tempo provento di riciclaggio derivante da reati di amministrazione infedele, truffa e riciclaggio di denaro commessi dallo stesso Gstohl e per i quali questi avrebbe già riportato condanna.

Tali somme sarebbero, inoltre, affluite su diversi conti correnti aperti dalla ricorrente in Italia, tanto che nella richiesta di assistenza giudiziaria, le autorità del Principato indicano che le condotte sono state commesse "in località ancora da determinare" Qualche informazione aggiuntiva è dato ricavare dall'ordine di arresto internazionale in cui si descrive meglio la condotta fraudolenta, ma che non sana la contraddizione per cui il predetto Gstohl figura allo stesso tempo parte offesa della truffa e concorrente nel riciclaggio avente ad oggetto le medesime provviste di denaro; tra l'altro una minima frazione dei proventi del riciclaggio (EUR 118.000,00) sarebbe stata "restituita" a Gstohl, mentre la maggior parte sarebbe affluita su conti correnti del figlio della ricorrente o dalla stessa direttamente utilizzata in attività di vita quotidiana.

In definitiva, sulla base della documentazione allegata alla richiesta di estradizione, non si riesce bene a comprendere gli esatti termini delle accuse e dove le condotte sarebbero state commesse; al riguardo, la Corte di appello, per decidere in termini positivi sulla richiesta, avrebbe dovuto attivare i poteri di integrazione istruttoria di cui all'art. 704, comma 2, cod. proc. pen. per colmare le evidenti lacune delle informazioni necessarie per la decisione.

Assorbite quindi le altre questioni, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio, dovendosi acquisire le informazioni necessarie per la chiara definizione dei fatti per i quali vi è richiesta e la determinazione della eventuale sussistenza delle condizioni di cui all' art. 705, comma 1, cod. proc. pen.

PQM Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Manda alla cancelleria per gli ade pimenti di cui all'art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della Corte appello di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'accoglimento : dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Miliano ha ritenuto sussistenti le condizioni per accogliere la richiesta di estradizione, avanzata dalle autorità del Principato del Liechtenstein, della cittadina brasiliana [OSCURATO:PERSONA], fatta segno di mandato di arresto emesso dal Tribunale di Prima Istanza del Principato in ordine ai delitti di truffa professionale aggravata (artt. 146, 147 comma 3, 148 sec. ipot. StGB, Codice penale del Principato) e riciclaggio di denaro (art. 165, comma 2 e 3 StGB vers. pubbl. su LGBI - [OSCURATO:PERSONA] 2014.110), avendo ravvisato l'esistenza di concreti elementi dei reati ipotizzati a carico della estradanda e l'inesistenza di fattori ostativi, sostanziali e processuali, all'accoglimento della richiesta. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessata che, attraverso il suo difensore, propone due motivi di censura. Violazione degli artt. 700, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. e dell'art. 12, comma 2, lett. b) della legge n. 300 del 1963 di attuazione ed esecuzione nell'ordinamento nazionale della Convenzione europea di Estradizione di Parigi del 13 dicembre 1957 per essere rimasti indeterminati tanto il luogo di commissione del reato presupposto quanto il tempus commissi delicti. Tale radicale indeterminatezza non solo non ha consentito un corretto esercizio del diritto di difesa ma, prima ancora, impedisce l'esercizio del potere di controllo riservato allo Stato richiesto della domanda di estradizione sia sotto il profilo più prettamente formale sia sotto quello sostanziale. Violazione degli artt. 700, comma 2, lett. a), 703, corna 3, 704, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 12, comma 2, lett. b) della legge n. 300 del 1963 per essere incompleta e insufficiente la documentazione prodotta a supporto della domanda di estradizione con conseguente omesso controllo sulla sussistenza delle condizioni richieste per accogliere la richiesta di estradizione, con la conseguente omessa e comunque viziata motivazione anche nel merito in relazione al disposto dell'art. 7 della legge 30 gennaio 1963, n. 300. I fatti, come genericamente descritti, sembrerebbero, inoltre, essersi realizzati interamente in Italia e non si comprende perché la Corte di appello non abbia attivato i propri poteri di richiedere informazioni e/o documenti aggiuntivi anche ai fini di una verifica della condizione ostativa di cui all'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. La richiesta di estradizione risulta corredata sia dal provvedimento restrittivo emesso dello Stato richiedente ([OSCURATO:PERSONA] / Ordine di Arresto Internazionale) ai sensi dell'art. 700, comma 1, cod. proc. pen. sia dalla relazione sui fatti addebitati di cui all'art. 700, comma 2, lett. a). Tali documenti, però, presentano un contenuto generico che non fa comprendere appieno quali siano i fatti contestati. In primo luogo, risulta un'evidente contraddizione: le somme che costituirebbero il profitto della truffa, commessa con raggiri, ai danni di tale avv. [OSCURATO:PERSONA] (immagino cittadino del Principato) dell'importo di CHF 545.450,71 e di EUR 18.010.614,18 figurano allo stesso tempo provento di riciclaggio derivante da reati di amministrazione infedele, truffa e riciclaggio di denaro commessi dallo stesso Gstohl e per i quali questi avrebbe già riportato condanna. Tali somme sarebbero, inoltre, affluite su diversi conti correnti aperti dalla ricorrente in Italia, tanto che nella richiesta di assistenza giudiziaria, le autorità del Principato indicano che le condotte sono state commesse "in località ancora da determinare" Qualche informazione aggiuntiva è dato ricavare dall'ordine di arresto internazionale in cui si descrive meglio la condotta fraudolenta, ma che non sana la contraddizione per cui il predetto Gstohl figura allo stesso tempo parte offesa della truffa e concorrente nel riciclaggio avente ad oggetto le medesime provviste di denaro; tra l'altro una minima frazione dei proventi del riciclaggio (EUR 118.000,00) sarebbe stata "restituita" a Gstohl, mentre la maggior parte sarebbe affluita su conti correnti del figlio della ricorrente o dalla stessa direttamente utilizzata in attività di vita quotidiana. In definitiva, sulla base della documentazione allegata alla richiesta di estradizione, non si riesce bene a comprendere gli esatti termini delle accuse e dove le condotte sarebbero state commesse; al riguardo, la Corte di appello, per decidere in termini positivi sulla richiesta, avrebbe dovuto attivare i poteri di integrazione istruttoria di cui all'art. 704, comma 2, cod. proc. pen. per colmare le evidenti lacune delle informazioni necessarie per la decisione. Assorbite quindi le altre questioni, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio, dovendosi acquisire le informazioni necessarie per la chiara definizione dei fatti per i quali vi è richiesta e la determinazione della eventuale sussistenza delle condizioni di cui all' art. 705, comma 1, cod. proc. pen. PQM Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Manda alla cancelleria per gli ade pimenti di cui all'art
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