CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40581/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise appello di Brescia ha confermato la pronuncia, in data 18 marzo 2019, con cui la Corte di ,assise di Mantova aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (giudicati in separati procedimenti), colpevole del reato di omicidio volontario, aggravato dal nesso teleologico e della minorata difesa, e di quello di rapina, aggravato dalle più persone riunite e della minorata difesa; reati entrambi commessi, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], nel comune di Buscoldo di Cimatone, la tarda serata del 18 maggio 2012. Per l'effetto, il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena dell'ergastolo, oltre alle pene accessorie di legge. I giudici del merito hanno fondato l'accertamento di responsabilità a carico del [OSCURATO:PERSONA] sulle chiamate in correità convergenti rese dai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e sui riscontri, anche di carattere individualizzante, che tali accuse avevano trovato nelle altre emergenze probatorie ed in particolare nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e nei dati del traffico telefonico delle utenze in uso agli imputati sia in concomitanza con l'episodio (dalle 23.02 alle 23.16) sia nei giorni immediatamente precedenti e successivi. Alla stregua del compendio probatorio, già ritenuto affidabile dalle sentenze di condanne irrevocabili che hanno definito i procedimenti a carico dei chiamanti di correo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che di [OSCURATO:PERSONA], era stato possibile ricostruire il contributo di ciascun concorrente nei termini che seguono. - [OSCURATO:PERSONA], fidanzata di [OSCURATO:PERSONA] ed in rapporti di frequentazione con [OSCURATO:PERSONA], amico della vittima, aveva svolto il ruolo di basista, indicando [OSCURATO:PERSONA] come obbiettivo della rapina e fornendo indicazioni sulla sua abitazione nonché sui suoi spostamenti la sera dell'omicidio. - [OSCURATO:PERSONA], aveva, dapprima, condotto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel luogo scelto per commettere la rapina, ossia l'abitazione del Colli; subito dopo, si era appostato presso il ristorante dove la vittima designata stava cenando in compagnia del Gandolfi per seguirne i movimenti e prontamente comunicarli ai complici; infine, era ritornato a casa del Colli, dove aveva prelevato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano aggredito il Colli, con violentissimi pugni e con l'uso di un laccio azionato da tergo intorno al collo, in modo da provocarne l'asfissia, nello stesso frangente in cui il [OSCURATO:PERSONA] si era portato all'interno dell'autovettura dove aveva prelevato, tra le altre cose, una scatolina bianca, poi abbandonata nelle vicinanze, sulla quale era stata rivenuta una sua impronta. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore fiduciario, ha proposto ricorso sviluppando tre motivi. 2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. Si duole, in particolare, dell'errata applicazione dei criteri legali sul vaglio probatorio delle chiamate in correità, sia in tema di attendibilità intrinseca dei dichiaranti sia in tema di riscontri sia in tema di valutazione frazionata del loro contenuto. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale è incorsa in più errori: - discostandosi dai consolidati principi giurisprudenziali in tema di valutazione frazionata, ha ingiustificatamente ritenuto credibile la parte della deposizione del [OSCURATO:PERSONA] relativa alle accuse al [OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo che fosse legata da un rapporto di causalità necessaria e logica con la parte del narrato considerata falsa; si è, infatti, limitata a valorizzare la presenza del chiamante sul luogo del delitto, senza approfondirne la personalità e la natura dei rapporti con accusato. - Non ha tratto dall'accertato condizionamento ricevuto dai computati l'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le conseguenziali valutazioni negative sul!' attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo che aveva cercato di alleggerire le posizioni di questi ultimi anche attraverso la predisposizione di un apposito manoscritto inviato dalla Spagna. - Nel valutare l'esame reso in videoconferenza dal [OSCURATO:PERSONA], lo ha considerato pienamente confermativo del contenuto del manoscritto in ordine alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla fase esecutiva dei delitti, senza considerare che il dichiarante non solo aveva ammesso di non essere in grado di ricordare alcunché perché "troppo drogato", ma aveva più volte cambiato versione: dapprima aveva indicato come presenti nell'autovettura partita verso il luogo del delitto tutti gli imputati; successivamente aveva eliminato la [OSCURATO:PERSONA] collocata soltanto al ristorante dove cenava il Colli; in un'altra versione, infine, non aveva menzionato il [OSCURATO:PERSONA] tra le persone recatesi a casa del Colli per perpetrare la rapina. - Ha ignorato che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] si pongono in netto contrasto con quelle di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], tant'è che non sono state ritenute attendibili dalla Corte di assise di Mantova nel giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a circostanze fondamentali, quali il numero e l'identità dei soggetti che avevano aggredito materialmente il Colli. - Ha considerato convergenti e reciprocamente riscontratesi le chiamate di correo del [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] attraverso un travisamento del loro reale contenuto. Solo il [OSCURATO:PERSONA] ha riferito della partecipazione materiale del [OSCURATO:PERSONA] per conoscenza diretta; la [OSCURATO:PERSONA] e ed il [OSCURATO:PERSONA], che hanno negato la loro personale presenza nel luogo del delitto, hanno fatto riferimento a condotte del [OSCURATO:PERSONA] precedenti o successive ai fatti contestati, sicché il riscontro reciproco con la chiamata del [OSCURATO:PERSONA] è, a tutto concedere, il frutto di una mera deduzione ed è comunque privo del necessario carattere individualizzante. - Ha ingiustificatamente escluso che le chiamate di correo possano essere il frutto di un'intesa fraudolenta. Ha ignorato, infatti, che la [OSCURATO:PERSONA] è tornata in Romania, paese dove si trovavano gli altri due chiamanti, pochi giorni dopo l'omicidio e che il [OSCURATO:PERSONA] prima di inviare il memoriale ha incontrato l'[OSCURATO:PERSONA].etfiot 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione nonché violazione dei criteri di valutazione della prova fissati dall'art. 193, comma 3, cod. proc. pen. in tema di riscontri estrinseci individualizzanti della chiamata di correo. I giudici del merito, nell'individuare i riscontri estrinseci, anche di natura logica, delle chiamate di correo della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], hanno considerato pienamente attendibili le ricostruzioni offerte da entrambi, peraltro divergenti in più punti, nonostante contrastino radicalmente con le risultanze dei tracciati telefonici, integralmente richiamati nel ricorso. I dati informativi contenuti nei tabulati attestano, infatti, una dinamica degli spostamenti dei componenti del gruppo, a bordo dell'unica autovettura, totalmente diversa sia con riferimento alla sera del 16 maggio che a quella dell'omicidio, sicché rimane il ragionevole dubbio che la dinamica degli avvenimenti sia stata diversa da quella recepita in sentenza. Quanto alla sera del 16 maggio, i tabulati danno conto di una sosta di [OSCURATO:PERSONA] nei pressi dell'abitazione del Colli e di una sosta del [OSCURATO:PERSONA] al ristorante che, per la loro protrazione nel tempo, sono del tutto incompatibili con l'esecuzione di un sopralluogo, ma sono spiegabili unicamente con il progettato compimento dell'azione delittuosa, poi rinviata al 18 maggio, con la partecipazione attiva della [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla sera del 18 maggio, i tracciati telefonici attestano una pluralità di continui spostamenti dei componenti del gruppo di cui la sentenza impugnata non dà alcuna spiegazione logica, pur trattandosi di condotte inutilmente rischiose ai fini della riuscita del programma criminoso. 2.3. Con il terzo motivo deduce travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione nonché violazione dei criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen. con riguardo ai riscontri esterni alle chiamate di correo. Gli elementi di conferma individuati dalla sentenza impugnata o sono privi di valenza individualizzante, come il contestuale arrivo a Mantova dei coimputati al fine comune di porre in essere rapine e reati predatori, o non hanno alcuna forza dimostrativa. Si pensi, a quest'ultimo proposito, alla circostanza, riferita dalla Csilla, che il [OSCURATO:PERSONA] era l'unico del gruppo ad indossare felpe con cappuccio e laccio, del tutto neutra, una volta esclusa la presenza del genotipo di [OSCURATO:PERSONA] nel laccio utilizzato per commettere l'omicidio. 3. Con memoria tempestivamente depositata la difesa ricorrente ha ribadito le critiche già espresse coi tre motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va, in premessa, ricordato che oggetto del giudizio di legittimità non è l'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma il controllo sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito. Ne segue che la verifica relativa all'applicazione dei canoni logici e normativi del procedimento probatorio che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Neanche il canone decisorio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n.46 del 2006) consente- di fatto - l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (Sez. 6 n. 8705 del 24/01/2013, Farre, in motivazione). Il principio dell'oltre ragionevole dubbio non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato neanche per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello (Sez. 2, n.29480 del 07/02/2017, Cammarata, R\.270519; Sez.5, n.10411 del 28/01/2013, F., Rv.254579). Al giudice di legittimità, è sempre preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti; né il riferimento del vizio di motivazione anche agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" ha mutato l'oggetto di tale giudizio, che resta limitato al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (ex multis, più di recente Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., dep. 2021, Rv. 280601) . Oltre ad essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, il vizio di travisamento della prova, avente ad oggetto l'introduzione nella motivazione di una informazione rilevante che non esiste nel processo o l'omissione .della valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, «è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio» (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 ). 1.1. Con riferimento più specifico alla valutazione delle chiamate di correo, il sindacato di legittimità non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058). Anche le questioni relative all'attendibilità dei dichiaranti non sono censurabili in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "idquod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). 1.2. E' necessario, infine, ribadire che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero, la specificità del motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che l'ambito della predetta disposizione possa essere dilatato per effetto delle citate regole processuali concernenti la motivazione, utilizzando la "violazione di legge" di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), e ciò sia perché la deducibilità per cassazione è ammissibile solo per la violazione di norme processuali "stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza", sia perché la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale. D'altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" [lett. e)], laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti. Nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente sopravvenuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame), quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092). 2. Tanto posto nessuno dei motivi esposti nel ricorso supera il vaglio di ammissibilità per le ragioni in dettaglio esposte nel prosieguo. 2.1. Il primo motivo che, a prescindere dal riferimento alla violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., segnala, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., una pluralità di criticità dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata relativo alle valutazioni delle chiamate di correo ed in particolare di quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte distrettuale (pagg. 24 e seg.), in scrupolosa applicazione dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità, ha, in primo luogo apprezzato la credibilità soggettiva dei singoli dichiaranti, rilevando'che tutti e tre non avevano alcun interesse ad accusare falsamente il [OSCURATO:PERSONA],• con il quale non avevano mai avuto un rapporto conflittuale. Ha vagliato l'attendibilità del contenuto delle singole propalazioni, rilevandone la intrinseca coerenza oltre che la costanza nel tempo del suo nucleo fondamentale. D'altra parte, non vi era motivo per discostarsi dalla valutazione positiva già espressa sugli stessi profili dalle sentenze di condanna irrevocabili emesse nei procedimenti nei confronti degli altri concorrenti. Ha escluso, alla luce dell'epoca in cui erano state rese per la prima volta, qualsiasi ipotesi di concertazione a tavolino o progressivo allineamento. Per questa via, è pervenuta alla conclusione, tutt'altro, che illogica o, peggio arbitraria, che le chiamate in correità fossero idonee a riscontrarsi reciprocamente in quanto convergenti - oltre che sulla complessiva ricostruzione della vicenda e sul numero dei partecipanti all'azione delittuosa - in modo individualizzante sul contributo materiale fornito all'azione concorsuale dal [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, ha rimarcato che le concrete modalità di esecuzione dell'aggressione mortale - necessariamente commessa, come disvelato dall'esame autoptico, da due soggetti - deponevano nel senso della sua contemporaneità rispetto alla razzia eseguita dal solo [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'autovettura sicché doveva ritenersi certa la presenza nel commando appostato nei pressi dell'abitazione della vittima delle tre persone individuate in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non solo da quest'ultimo, come sostenuto dalla difesa ricorrente, ma anche dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]. Sia l'una che l'altro, in disparte delle falsità riferite per tentare, peraltro vanamente, di scagionarsi o attenuare le loro responsabilità, hanno, infatti, riferito, in piena sintonia coi dati relativi alla localizzazione delle utenze telefoniche delle persone chiamate in causa, non solo di un incontro organizzativo alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] avvenuto qualche giorno prima del 18 maggio, ma soprattutto di avere personalmente osservato, la sera dei fatti, il [OSCURATO:PERSONA] allontanarsi a bordo dell'autovettura BMW in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con l'intento dichiarato di portare a compimento la rapina ai danni del Colli. Il solo [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto di avere successivamente rivisto il [OSCURATO:PERSONA], sempre in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quando si era portato presso l'abitazione del Colli per riprendere i connazionali in vista del programmato ritorno in Romania. 2.1.1. La sentenza ha dato ampiamente conto delle ragioni poste a fondamento della diversa valutazione del contenuto delle dichiarazioni accusatorie dei chiamanti in correità, con la conseguente distinzione tra una parte, riconosciuta falsa, ed un'altra, ritenuta pienamente attendibile e veridica (pagg. 27 e seg.). [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], come evidenziato nella sentenza di condanna di entrambi, avevano interpolato la ricostruzione - per il resto rimasta invariata anche nella indicazione dei soggetti a vario titolo coinvolti nella rapina e nell'omicidio - inserendo alcuni particolari del tutto inverosimili, allo scopo evidente di ridurre al minimo le loro responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] aveva, altrettanto maldestramente, cercato di alleggerire la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche con l'invio del manoscritto dalla Spagna. L'accertata falsità delle dichiarazioni non aveva avuto ripercussioni, nemmeno sotto il profilo dell'attendibilità soggettiva, sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], costantemente indicato dal [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] come partecipe all'azione delittuosa con il medesimo ruolo. Non era, infatti, emerso né era logicamente ipotizzabile un interesse comune dei tre dichiaranti a mentire anche su questo specifico punto, del tutto avulso dall'obbiettivo perseguito con le dichiarazioni false, per di più accusando un soggetto, come il [OSCURATO:PERSONA], verso il quale non nutrivano alcun risentimento e verso il quale non avevano ragioni di astio o altri motivi di conflittualità, invero nemmeno ipotizzati dall'interessato. La Corte territoriale ha fatto corretto ricorso alla logica della valutazione frazionata, costantemente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità a condizione che le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e, in ogni caso, non siano tra loro in rapporto di interferenza fattuale e logica, tenuto conto del fatto che detta interferenza, peraltro, si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra, minando il giudizio di credibilità complessivo e la plausibilità dell'intero racconto (in tema di dichiarazioni di correo, ex multis, cfr. Sez. 6, n. 25266 del 3/4/2017, Polimeni, Rv. 270153; Sez. 1, n. 40000 del 10/7/2013, Pompita, Rv. 256917; in tema di dichiarazioni testimoniali, cfr. Sez. 6, n. 20037 del 19/3/2014, L., Rv. 260160, nonché Sez. 4, n. 21886 del 19/4/2018, Cataldo, RV. 272752; Sez. 5, n. 46471 del 19/10/2015, Rosano, Rv. 265874; più in generale Sez. 3, n., 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103). Né l'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] era stata compromessa dall'atteggiamento ostile apertamente mostrato durante l'esame in videoconferenza anche fornendo risposte volutamente paradossali. [OSCURATO:PERSONA], infatti, in questa fase processuale, come in tutte le volte in cui era stato sentito nei vari procedimenti, era rimasto sempre fermo nell'indicare il [OSCURATO:PERSONA] quale esecutore materiale dell'aggressione. 2.2. Il secondo ed il terzo motivo, relativo ai riscontri estrinseci individualizzanti della chiamata di correo, è aspècifico e, comunque, manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con l'intero apprato argomentativo della sentenza impugnata che ha individuato nella convergenza delle chiamate di correo la prova principale della responsabilità, ma, enfatizzando le risultanze dei tabulati telefonici, utilizzate dai giudici del merito solo alla stregua di riscontri esterni, ne chiede una valutazione diretta del tutto estranea al giudizio di legittimità, senza nemmeno chiarire il carattere dirimente per la decisione della ricostruzione alternativa fondata sulla loro valutazione prospettata come più corretta. Né, infine, possono considerarsi manifestamente illogiche o contraddittorie le argomentazioni spese dalla Corte di assise di appello per evidenziare la forza dimostrativa ed il carattere individualizzante de,gli ulteriori elementi di riscontro individuati negli esiti dei controlli delle Forze dell'ordine e nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che aveva raccolto le confidenze dello stesso [OSCURATO:PERSONA] oltre che di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], constatando di persona la loro assidua dedizione alla consumazione di furti (pagg. 36 e seg.). Dalla valutazione congiunta di tali elementi, la Corte distrettuale ha tratto il dato fattuale, tutt'altro che neutro, che il [OSCURATO:PERSONA], al pari degli altri connazionali, era arrivato dalla Romania allo scopo di commettere azioni predatorie e, per tale ragione, nei pochi giorni intercorsi tra il suo arrivo a Mantova e l'omicidio era sempre rimasto, come confermato dai controlli su strada, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], la cui partecipazione alla rapina e all'omicidio del Colli è stata definitivamente accertata . [OSCURATO:PERSONA] aveva aggiunto che il [OSCURATO:PERSONA] era l'unico dei quattro ad indossare felpe con lacci dello stesso tipo di quello utilizzato per aggredire il Colli. Quest'ultimo particolare mantiene la sua rilevanza, anche in assenza del rilevamento di traccia biologiche del [OSCURATO:PERSONA], che è circostanza spiegabile con l'accertata preponderanza del sangue della vittima nel reperto e con la possibilità concreta che il [OSCURATO:PERSONA], dedito nel periodo di riferimento, insieme ai concorrenti, alla consumazione di furti in appartamento, abbia utilizzato i guanti. Indubbia valenza di riscontro individualizzante ha anche il fallimento dell'alibi del ricorrente, smentito non solo dall'intrinseca inverosimiglianza del narrato e dall'assenza di documentazione a supporto, ma soprattutto dalle insuperabili contraddizioni tra le dichiarazioni dei testimoni, il fratello e la cognata, che avrebbero dovuto confermare la sua presenza in Romania ad una cerimonia di matrimonio fin dalla mattina del 18 maggio 2012. 3. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e, in ragione dei profili di colpa, insiti nella presentazione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in euro 3.000,00 P.Q.M. Dichia