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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 27664/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, primo comma, n.7, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 -bis cod. pen, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, primo comma, n.7, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 -bis cod. pen, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 27664/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris