Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2017
ECLI:EU:C:2017:23
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015CC0625
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-BORDONA
presentate il 18 gennaio 2017 (
1
)
Causa C‑625/15
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA] comunitario delle varietà vegetali ([OSCURATO:PERSONA])
«Impugnazione — Privativa comunitaria per i ritrovati vegetali — Varietà di mela “[OSCURATO:PERSONA]” — Opposizione — Rigetto di una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali da parte della commissione di ricorso — Annullamento da parte del Tribunale — Nuova decisione della commissione di ricorso che respinge la richiesta di privativa comunitaria»
1.
Sono passati più di diciassette anni da quando il [OSCURATO:PERSONA], cui è subentrata la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), ha depositato una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali presso l’[OSCURATO:PERSONA] comunitario delle varietà vegetali ([OSCURATO:PERSONA]) (
2
). Essa riguardava una varietà di mela denominata
[OSCURATO:PERSONA]
, e non è stato ancora possibile decidere in modo definitivo se detto ufficio sia tenuto ad accogliere o a respingere la domanda.
2.
Il comitato competente dell’[OSCURATO:PERSONA] ha concesso, il 26 febbraio 2007, la privativa richiesta per la varietà di mela
[OSCURATO:PERSONA]
(
3
), dopo avere ritenuto che si differenziasse sufficientemente dalla varietà
Baigent
, la cui esistenza era stata invocata dal titolare ([OSCURATO:PERSONA]) in opposizione alla nuova registrazione. La decisione del 26 febbraio 2007, tuttavia, è stata annullata il 21 novembre 2007 dalla commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] a causa di talune irregolarità nel procedimento.
3.
A seguito di impugnazione della decisione della commissione di ricorso del 21 novembre 2007 dinanzi al Tribunale, quest’ultimo ha annullato detta decisione con sentenza del 13 settembre 2010 (
4
).
4.
Una volta passata in giudicato la sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010 (essendo stata respinta dalla Corte l’impugnazione proposta) (
5
), la commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] ha dovuto esaminare nuovamente l’impugnazione presentata contro la decisione del comitato del 26 febbraio 2007.
5.
In alcune decisioni del 20 settembre 2013 (
6
), la commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente annullato la decisione del 26 febbraio 2007, sempre per motivi attinenti, in particolare, al procedimento seguito.
6.
[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato queste due decisioni della commissione di ricorso dinanzi al Tribunale che, in tale occasione, le ha confermate mediante sentenza del 10 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (
7
) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), contro cui è diretta la presente impugnazione.
7.
Pertanto, è la seconda volta che perviene alla Corte la controversia vertente sulla medesima varietà vegetale, incentrata, più che su aspetti sostanziali (ossia, sulle differenze fra i due tipi di mela), su aspetti procedurali. L’esame tecnico del materiale genetico, da cui dipende in buona misura la dichiarazione del carattere distintivo della varietà vegetale, è fondamentale ai fini della concessione o del diniego della privativa comunitaria da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che la disciplina delle modalità con cui si deve effettuare detto esame è rilevante sotto il profilo giuridico.
8.
[OSCURATO:PERSONA] intende conseguire l’agognato titolo di privativa del diritto sulla varietà di mela
[OSCURATO:PERSONA]
, che reputa nuova, stabile e distintiva, visto il decisivo carattere innovativo della larghezza delle sue striature. Nella sentenza controversa, tuttavia, il Tribunale, nel confermare le decisioni della commissione di ricorso, le ha negato la privativa, adducendo, sostanzialmente: a) l’inosservanza
ratione temporis
di talune linee direttrici sull’esame tecnico, e b) il presunto eccesso di potere nell’esercizio delle sue funzioni da parte del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA].
I –
Quadro normativo
A –
Diritto dell’Unione
1. Regolamento (CE) n. 2100/94 (
8
)
9.
A termini dell’articolo 6, è concessa la privativa alle varietà che siano distinte, omogenee, stabili e nuove. Di detti criteri, i primi tre sono designati, in italiano, con la sigla DOS, costituita dalle iniziali delle qualità corrispondenti (
9
).
10.
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l’espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda.
11.
I rimanenti criteri di omogeneità, stabilità e novità sono rinvenibili, rispettivamente, negli articoli 8, 9 e 10 del regolamento n. 2100/94.
12.
Il rispetto dei criteri DOS è verificato in ciascun caso attraverso un esame tecnico, che è effettuato ai sensi degli articoli 55 e 56 del regolamento n. 2100/94.
13.
L’articolo 55, paragrafo 1, di detto regolamento così dispone:
«1. In seguito all’esame di cui agli articoli 53 e 54 l’[OSCURATO:PERSONA], constatato che nulla osta alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, adotta le disposizioni necessarie affinché l’esame tecnico inteso a controllare il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 [criteri DOS] sia effettuato almeno in uno Stato membro dal servizio o dai servizi incaricati (…)».
14.
L’articolo 56, paragrafo 2, prevede quanto segue:
«2. Gli esami tecnici sono effettuati conformemente alle linee direttrici per i test stabilite dal consiglio di amministrazione e alle istruzioni date dall’[OSCURATO:PERSONA]».
15.
Solitamente dette linee direttrici descrivono il materiale vegetale richiesto per l’esame tecnico, le modalità dei test, i metodi applicati, le osservazioni effettuate, il raggruppamento delle varietà su cui sono effettuati i test, nonché il quadro dei caratteri oggetto di esame. Nell’ambito di quest’ultimo aspetto, le piante della varietà candidata sono coltivate accanto alle varietà di riferimento che l’[OSCURATO:PERSONA] e il centro di analisi riconosciuto ritengono più vicine, in funzione della descrizione tecnica inserita nella richiesta di privativa.
2. Regolamento (CE) n. 1239/95 (
10
)
16.
L’articolo 22, rubricato «Decisione sulle linee direttrici per i test» recita quanto segue:
«1. Su proposta del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], il consiglio di amministrazione decide in merito alle linee direttrici per i test. La data della decisione e le specie da essa contemplate sono pubblicate nel Bollettino ufficiale [dell’[OSCURATO:PERSONA]] di cui all’articolo 87.
2. In assenza di una decisione del consiglio di amministrazione sulle linee direttrici per i test, il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] può prendere una decisione provvisoria in materia. La decisione provvisoria decade alla data in cui viene presa una decisione dal consiglio di amministrazione. La decisione provvisoria del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] che si discosti dalla decisione del consiglio d’amministrazione, non incide su un esame tecnico avviato prima della decisione del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può, se necessario, decidere altrimenti» (
11
).
17.
L’articolo 23, rubricato «Autorizzazione per il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA]», dispone quanto segue:
«1. Quando prende una decisione sulle linee direttrici per i test, il consiglio di amministrazione autorizza il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] ad inserire caratteri supplementari di una varietà e loro espressioni.
2. Se il presidente esercita la facoltà di cui al paragrafo 1, si applica,
mutatis mutandis
, l’articolo 22, paragrafo 2».
3. Protocollo TP/14/1 (
12
)
18.
Il protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 stabilisce le linee direttrici dell’esame tecnico delle varietà di mele della specie [OSCURATO:PERSONA]. Prima della sua adozione non esistevano detti principi né istruzioni generali – nel senso del regolamento n. 2100/94 – relativamente alle menzionate varietà. Conformemente ad una pratica costante in materia di esami tecnici, l’[OSCURATO:PERSONA] valutava i criteri DOS delle varietà basandosi sulle linee direttrici generali e sulle tecniche dell’Unione internazionale per la protezione delle varietà vegetali (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), un’organizzazione intergovernativa istituita dalla Convenzione internazionale per la protezione delle varietà vegetali (
13
).
19.
In base al punto III.3 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1, negli esami DOS e nella preparazione delle descrizioni si utilizzano i caratteri elencati nell’allegato I.
20.
Ai sensi del punto III.5 del medesimo protocollo, invece, la durata minima degli esami (cicli vegetativi indipendenti) corrisponde normalmente ad almeno due raccolti di frutta soddisfacenti. Il punto IV aggiunge che le varietà candidate possono soddisfare i criteri DOS dopo due periodi di fruttificazione, ma, in determinati casi, ne sono necessari tre.
21.
Il punto III.6 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 prescrive che il richiedente possa far valere, o nel questionario tecnico o durante il test, il possesso da parte di una varietà candidata di un carattere utile ai fini della distintività. Con una domanda in tal senso, e laddove corroborata da dati tecnici affidabili a sostegno della stessa, è possibile effettuare l’esame, purché si possa elaborare una procedura d’esame tecnicamente accettabile. Si effettuano inoltre test speciali, con il parere conforme del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], nel caso in cui sia poco probabile che la distintività venga dimostrata ricorrendo unicamente ai caratteri enunciati nel protocollo.
B –
Diritto internazionale derivante dall’[OSCURATO:PERSONA]
1. Protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3
22.
L’[OSCURATO:PERSONA], cui l’Unione europea ha aderito il 29 luglio 2005, ha approvato un determinato numero di protocolli e linee direttrici rilevanti ai fini della presente controversia. Nello specifico, il documento [OSCURATO:PERSONA]/1/3, dal titolo «Introduzione generale all’esame della distintività, omogeneità e stabilità e all’elaborazione di descrizioni armonizzate delle varietà vegetali», del 19 aprile 2002 (in prosieguo: il «protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3»), è la norma a fondamento di tutte le linee direttrici dell’[OSCURATO:PERSONA] relative all’esame DOS.
23.
L’oggetto del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3 è enunciato al punto 1.2:
«Il presente documento (…) e la serie di documenti collegati in cui sono specificati i procedimenti delle linee direttrici degli esami (…) sono finalizzati a stabilire i principi utilizzati nell’esame DOS.
(…) La definizione di detti principi garantisce che l’esame delle varietà vegetali sia effettuato in modo armonizzato nei membri dell’Unione».
24.
Al punto 1.3, il protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3 stabilisce quanto segue:
«Gli unici obblighi vincolanti dei membri dell’Unione sono quelli che figurano nel testo della Convenzione dell’[OSCURATO:PERSONA] e il presente documento non deve essere interpretato in modo incompatibile con la normativa rilevante per il membro dell’Unione interessato».
25.
Il punto 4.2.3, seconda frase, del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3 ha il seguente tenore:
«I caratteri inseriti nelle singole linee direttrici per l’esame non sono necessariamente esaustivi e possono essere integrati da caratteri supplementari, ove ciò sia ritenuto utile e siano soddisfatte le condizioni precedentemente esposte».
26.
Quanto ai caratteri rilevanti, il punto 6.2 di detto protocollo così recita:
«I caratteri rilevanti di una varietà comprendono quanto meno tutti quelli utilizzati come base per l’esame DOS o che compaiono nella descrizione della varietà, formulata alla data della concessione della privativa per detta varietà. Pertanto, qualsiasi carattere evidente può essere considerato rilevante, indipendentemente dalla sua inclusione nelle linee direttrici dell’esame».
27.
Relativamente all’esame della stabilità, il punto 7.2 dispone:
«I caratteri rilevanti o essenziali comprendono quanto meno tutti quelli utilizzati per l’esame DOS o che compaiono nella descrizione della varietà, formulata alla data della concessione della privativa per detta varietà. Pertanto, potranno essere considerati tutti i caratteri evidenti, indipendentemente dalla loro inclusione nelle linee direttrici per l’esame».
28.
Per quanto riguarda le mele, si applicano le linee direttrici TG/14/8 per l’esecuzione dell’esame della distintività, omogeneità e stabilità, del 20 ottobre 1995, stabilite dall’[OSCURATO:PERSONA] per la varietà [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/8»).
29.
Il protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/9, del 6 aprile 2005, contiene nuove linee direttrici dell’esame DOS per tutte le varietà di mele [OSCURATO:PERSONA] domestica Borkh, ad eccezione di quelle utilizzate esclusivamente come portainnesti o come varietà ornamentali (
14
). La tabella dei caratteri inserita nel paragrafo 7 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/9 comprende il carattere n. 40, intitolato «Frutto: ampiezza delle striature», che non figurava nella tabella dei caratteri allegata al protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/8.
II –
Fatti
30.
I complessi fatti all’origine della controversia sono descritti ai punti da 22 a 43 della sentenza impugnata. Essi possono essere riassunti come segue.
A –
Fase precontenziosa
31.
La richiesta di privativa dei ritrovati vegetali per la varietà di mele della specie [OSCURATO:PERSONA] denominata [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «varietà candidata») è stata presentata all’[OSCURATO:PERSONA] il 18 gennaio 1999 (
15
). Il mese successivo detto ufficio ha affidato al centro di esame Bundessortenamt ([OSCURATO:PERSONA] federale tedesco per le varietà vegetali; in prosieguo: il «BSA») l’esame tecnico della varietà candidata, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94. Per la comparazione è stata utilizzata la Baigent (in prosieguo: la «varietà di riferimento»), per la sua somiglianza con la varietà candidata.
32.
Dal momento che il materiale presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] conteneva un virus, l’esame è stato sospeso nel 2001 fino alla primavera del 2002, data in cui, a seguito di richiesta, la suddetta impresa ha fatto pervenire nuovo materiale sano. L’esame si è svolto nel 2003 e nel 2004.
33.
Con lettera del 18 gennaio 2005, il BSA ha informato l’[OSCURATO:PERSONA] di avere inviato la relazione preliminare dell’esame DOS della varietà candidata, che riteneva distinta rispetto a quella di riferimento fondandosi su un carattere non elencato nel protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1, vale a dire «fiore: colorazione della base dei filamenti (dopo la deiscenza delle antere)». Esso sottolineava anche che erano stati addotti elementi di prova per sostenere che detto carattere era sufficientemente omogeneo, riproducibile e presentava una sufficiente differenziazione fra le varietà da determinare distintività.
34.
Il 7 febbraio 2005 l’[OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] una relazione preliminare integrativa con l’annotazione «senza commenti particolari». Il BSA ha inviato la relazione finale dell’esame tecnico alla [OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA] il 19 dicembre 2005. Dai punti 16 e 17 di detta relazione si evince, con riferimento al confronto della varietà candidata con quella di riferimento, che la prima presenta ampie striature (nota 7), mentre la seconda striature strette o medie (nota 4). In tale relazione si afferma al contempo che siffatta valutazione era basata sull’esame del carattere supplementare «Frutta: larghezza delle striature», corrispondente al carattere n. 40 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/9 (in prosieguo: il «carattere supplementare controverso»). L’[OSCURATO:PERSONA] osservava, a tale riguardo, che il carattere supplementare controverso non figurava né nel protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1, né nel protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/8.
35.
Con lettera del 24 gennaio 2006 l’[OSCURATO:PERSONA] ha informato il BSA che nella relazione finale dell’esame erano stati citati principi guida erronei e che come base di detta relazione non doveva essere utilizzato il protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1, bensì il protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/8, vigente alla data di adozione della decisione di esaminare la varietà candidata (gennaio 1999).
36.
Il 9 febbraio 2006 il BSA ha trasmesso all’[OSCURATO:PERSONA] una versione modificata della relazione finale dell’esame tecnico, il cui punto 17 aveva il seguente tenore:
«La varietà è stata esaminata conformemente al [protocollo [OSCURATO:PERSONA]] TG/14/8 del 1995. La descrizione della varietà è stata realizzata in base alla tabella dei caratteri di cui al [protocollo] [OSCURATO:PERSONA]/14/1, del 27 marzo 2003, entrato in vigore durante il periodo dell’esame; in base a ciò la varietà [candidata] può far parte della collezione di riferimento delle varietà con priorità successiva. La varietà è distinta, stabile e omogenea nel senso dei due [protocolli]».
37.
Il 5 maggio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] — la prima, titolare di una licenza corrispondente al diritto di privativa della varietà Baigent e la seconda, titolare di detto diritto — hanno depositato presso l’[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 59 del regolamento n.
o
2100/94, un atto di opposizione alla concessione della privativa alla varietà [OSCURATO:PERSONA], invocando il diritto di privativa anteriore della varietà Baigent.
38.
I motivi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardavano, da un lato, il diritto riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] di inviare nuovo materiale vegetale privo di virus, laddove l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto respingere la richiesta iniziale e, dall’altro, l’assenza di un carattere distintivo sufficiente della varietà candidata rispetto a quella di riferimento.
39.
Con decisione del 14 dicembre 2006 il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] ha approvato l’utilizzo del carattere supplementare controverso per operare una distinzione fra la varietà candidata e quella di riferimento (
16
). La decisione era basata espressamente sull’articolo 23 del regolamento n.
o
1239/95.
40.
Nella decisione del 26 febbraio 2007, la commissione dell’[OSCURATO:PERSONA] competente a pronunciarsi sulle obiezioni alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali ha concesso la privativa richiesta alla varietà candidata e ha respinto le obiezioni. In particolare, ha fatto presente che, «per motivi tecnici» si giustificava la presa in considerazione del carattere supplementare controverso, sebbene non figurasse nei protocolli vigenti alla data in cui era stata presentata la richiesta di privativa.
B –
Procedimento/i dinanzi alla commissione di ricorso
41.
La commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del 26 febbraio 2007, annullando quanto ivi disposto e respingendo la domanda di privativa. Essa ha sostenuto che l’articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2100/94 non conferiva all’ufficio il potere di autorizzare la [OSCURATO:PERSONA] a presentare nuovo materiale.
42.
[OSCURATO:PERSONA] ha presentato dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento avverso la decisione della commissione di ricorso del 21 novembre 2007. Il ricorso è stato accolto con sentenza del 13 dicembre 2010 (
17
), circostanza che avrebbe dovuto comportare l’annullamento della decisione in parola.
43.
La commissione di ricorso ha dovuto pertanto riprendere l’esame dell’impugnazione quanto al carattere distintivo della varietà richiesta, dopo averla confrontata con quella di riferimento.
44.
La commissione di ricorso ha affermato questa (seconda) volta che la valutazione del BSA, ai fini all’esame tecnico, del carattere supplementare controverso costituiva una violazione del punto III.3 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 per i seguenti motivi: a) nessuno dei protocolli in vigore, né i principi guida degli stessi, ossia l’[OSCURATO:PERSONA]/14/8 (del 1995) e l’[OSCURATO:PERSONA]/14/1 (del 1993), riportava detto carattere; b) la [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiesto che si tenesse conto di detto carattere né nel questionario tecnico né durante il periodo d’esame; c) il BSA non aveva menzionato il carattere supplementare controverso nella sua corrispondenza con l’[OSCURATO:PERSONA], che lo citava per la prima volte nella relazione finale dell’esame, nonché nella decisione del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] del 14 dicembre 2006 e d) quest’ultima decisione del 14 dicembre 2006, con la quale si autorizzava l’uso retroattivo del suddetto carattere, era viziata da un errore fondamentale, essendo stata adottata a distanza di 12 mesi dalla relazione finale, e non essendo giustificata ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 1239/95.
45.
La commissione di ricorso, inoltre, ha rinviato alla propria decisione nella causa Jewel (A 010/2008) (
18
), in cui aveva dichiarato che l’utilizzo di un carattere supplementare richiede la previa approvazione del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], a fini di certezza del diritto, dell’obiettività nel trattamento delle domande e della prevedibilità del comportamento delle parti interessate.
46.
La commissione ha del pari qualificato come violazione manifesta dei protocolli [OSCURATO:PERSONA]/1/3 e TG/14/8 il fatto che la durata dell’esame tecnico del carattere supplementare controverso da parte del BSA fosse pari a un anno, giacché, per accertare l’omogeneità e la stabilità delle varietà di mele, tali esami devono svolgersi, secondo i protocolli, almeno durante due cicli di coltivazione consecutivi.
47.
La commissione di ricorso ha concluso che, sotto il profilo giuridico, la varietà candidata non poteva essere ritenuta distinta da quella di riferimento.
C –
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
48.
Con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 10 febbraio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato le due decisioni della commissione di ricorso.
49.
Quanto al merito, la [OSCURATO:PERSONA] deduceva un unico motivo di annullamento, articolato in due capi: nel primo lamentava la violazione degli articoli 7 e 56, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, poiché era stata respinta la presa in considerazione del carattere supplementare controverso individuato nel corso dell’esame tecnico, in contrasto con gli elenchi di caratteri contenuti nei protocolli tecnici dell’[OSCURATO:PERSONA], i quali non sarebbero tassativi, come si evince dai principi guida del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3. Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], nelle decisioni era ravvisabile una violazione dell’articolo 22, paragrafo 2, e dell’articolo 23, paragrafi 1 e 2, del regolamento di applicazione, dato che esse erano basate su una concezione erronea del potere discrezionale del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] in materia ed erano contrarie tanto al diritto ad un processo assistito da tutte le garanzie quanto al diritto sostanziale dell’impresa di ottenere la privativa richiesta, sancito dagli articoli da 7 a 10 del regolamento n. 2100/94.
50.
Nel secondo capo del motivo di annullamento, la [OSCURATO:PERSONA] deduceva che le decisioni erano inficiate dall’errore di avere ritenuto irregolare l’esame tecnico effettuato sulla varietà candidata per un solo anno, invece di due.
51.
Il Tribunale ha respinto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al primo motivo di annullamento, esso ha sostenuto che:
—
L’applicazione da parte della commissione di ricorso delle regole processuali del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 era conforme alla giurisprudenza della Corte sugli effetti nel tempo delle norme procedurali, applicabili in generale dalla data in cui entrano in vigore (
19
).
—
Il protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 prevale sui protocolli [OSCURATO:PERSONA], in particolare sul protocollo TG/1/3, dal cui punto 1.3 risulta il carattere non vincolante dell’insieme di raccomandazioni comprese in detto protocollo (
20
).
—
Nonostante l’ampio potere discrezionale riconosciuto all’[OSCURATO:PERSONA] (
21
), detta amministrazione si sarebbe autoimposta dei limiti, adottando norme giuridiche come i protocolli e i principi guida, cosicché né l’ufficio né il suo presidente potevano tenere conto di un carattere supplementare non contemplato nel protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 (
22
).
52.
Dopo aver respinto il primo capo del ricorso, il Tribunale ha ritenuto inconferente il secondo. Ciononostante, esso ha effettuato una serie di affermazioni ad abundantiam (
23
), secondo cui lo svolgimento dell’esame tecnico (relativamente al carattere supplementare controverso) per un solo anno comportava la violazione dei punti III.5 e IV del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1, nonché del punto 5.3.3.1.1 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3.
53.
Conseguentemente, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
III –
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
54.
L’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] è pervenuta alla cancelleria della Corte il 23 novembre 2015 e le comparse di risposta dell’[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] il 2 e il 3 febbraio 2016, rispettivamente.
55.
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese.
56.
Anche l’[OSCURATO:PERSONA], che non condivide le decisioni della propria commissione di ricorso confermate dal Tribunale, chiede che la Corte voglia accogliere l’impugnazione e condannare ciascuna parte alle proprie spese.
57.
[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] chiedono che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
58.
All’udienza, celebrata il 24 novembre 2016, sono comparse la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
IV –
Esame dell’impugnazione
A –
Argomenti delle parti
59.
[OSCURATO:PERSONA] basa il suo unico motivo sulla violazione degli articoli 7 e 56 del regolamento n. 2100/94, in combinato disposto con gli articoli 22 e 23 del regolamento n. 1239/95. La sua argomentazione è basata su tre censure al Tribunale: a) disconoscimento della vera funzione dei principi guida e dei protocolli; b) erronea qualificazione della natura giuridica di detti principi e protocolli; e c) erronea applicazione degli stessi.
60.
Per quanto attiene ai principi guida e ai protocolli, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che essi sono stati elaborati al fine di esplicitare le modalità con cui deve essere svolto l’esame e i requisiti richiesti al materiale vegetale sottoposto ad esso. La definizione dei principi è volta ad armonizzare l’esame delle nuove varietà vegetali negli Stati membri dell’[OSCURATO:PERSONA]. Detto esame tecnico deve dimostrare che i caratteri rilevanti non derivano dalle condizioni ambientali o di coltivazione, bensì dalla struttura genetica della varietà.
61.
In ogni caso, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il punto 6.2 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3 (
24
) consente di valutare tutti i caratteri evidenti, atteso che non prescrive che essi siano presenti nei principi guida dell’esame. Da ciò deduce che né il regolamento n. 2100/94, né la convenzione [OSCURATO:PERSONA] del 1991, né i principi guida né i protocolli obbligano l’[OSCURATO:PERSONA] a non includere nell’esame un numero maggiore di caratteri rispetto a quelli inclusi nell’elenco del rispettivo protocollo o nei principi guida applicabili.
62.
Per quanto attiene alla natura giuridica dei principi guida e dei protocolli, la [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la sentenza impugnata li ha equiparati (ai punti 74 e 75) a norme giuridiche vincolanti. A suo parere non meritano tale qualifica, bensì quella di linee direttrici che indicherebbero all’amministrazione il modus operandi, fornendo indicazioni tecniche relativamente all’esame DOS armonizzato.
63.
Per la [OSCURATO:PERSONA] tali principi guida non possono ostare alla concessione di un titolo dal momento in cui la varietà candidata rispetta i requisiti ex articolo 6 del regolamento n. 2100/94. Essa pone in evidenza, a tale riguardo, che i caratteri rinvenibili nei principi guida dell’esame non sono esaustivi e ad essi se ne possono aggiungere altri, qualora ciò sia utile e risponda ai requisiti richiesti (
25
). Essa sottolinea inoltre la necessaria flessibilità riconosciuta all’[OSCURATO:PERSONA] in virtù dei principi guida [OSCURATO:PERSONA]/14/8 (
26
) e del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 (
27
) per verificare se determinati caratteri possano essere rilevanti e quando lo siano, nonché per inserirli nell’esame tecnico.
64.
Quanto agli errori nell’applicazione dei principi guida e dei protocolli, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale (
28
) di avere ritenuto applicabile il protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 a una domanda depositata prima della sua entrata in vigore. L’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento d’esecuzione stabilisce che l’adozione dei principi guida da parte del consiglio d’amministrazione e la conseguente cessazione degli effetti della decisione provvisoria del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] non incide, in caso di divergenza fra i due, sugli esami tecnici effettuati precedentemente all’intervento di detto consiglio. Pertanto, i principi guida [OSCURATO:PERSONA]/14/8 continuavano ad essere in vigore per gli esami tecnici già effettuati sulla varietà candidata.
65.
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge inoltre che il Tribunale avrebbe ignorato la seconda frase del punto 7. 2 dei principi guida [OSCURATO:PERSONA]/1/3, in base a cui occorre tenere conto di tutti i caratteri evidenti, indipendentemente dalla circostanza che siano inclusi nei principi guida sull’esame tecnico. Detto elemento avvalorerebbe la sua opinione sul potere del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione qualsiasi carattere che consenta di descrivere la distintività della varietà candidata.
66.
[OSCURATO:PERSONA], infine, deduce, in contrasto con il criterio adottato dalla commissione di ricorso e confermato dal Tribunale (
29
), l’inesistenza di norme che impongano all’[OSCURATO:PERSONA], in quanto entità che effettua l’esame tecnico, l’obbligo di fornire informazioni, in un momento specifico, circa i caratteri che intende includere nella descrizione della varietà. Inoltre, nemmeno i principi guida [OSCURATO:PERSONA]/14/1 prescrivono un termine per inserire i caratteri supplementari e le loro manifestazioni relativamente a una varietà. Pertanto, non si deve richiedere, come fa il Tribunale (
30
), il previo consenso del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], il che risulta altresì maggiormente conforme all’ampio potere discrezionale riconosciuto a detto ufficio.
67.
L’[OSCURATO:PERSONA] condivide la tesi della [OSCURATO:PERSONA] e sottolinea la natura di regole pratiche, e non giuridiche, dei protocolli e dei principi guida. Il loro effetto «autovincolante» si esplicherebbe solo in relazione alle «condizioni dell’esame tecnico, quali il materiale vegetale richiesto e la nozione di esame tecnico di per sé» (
31
) per garantire parità di trattamento, ossia che tutte le varietà candidate siano valutate nelle medesime condizioni di coltivazione.
68.
L’[OSCURATO:PERSONA] evidenzia che gli avvisi di pubblicazione dei protocolli e, in particolare, quello relativo al protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1, contengono l’avvertimento che gli esami tecnici iniziati prima della decisione di approvazione del protocollo restano impregiudicati, salvo se diversamente indicato.
69.
Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], la pertinenza dell’inclusione dei caratteri supplementari può essere valutata solo al termine dell’esame tecnico, ciò che rafforzerebbe l’argomentazione secondo cui il presidente di detto ufficio deve avere la facoltà di prendere in considerazione un carattere supplementare di una varietà candidata in qualsiasi momento del procedimento anteriormente alla concessione della privativa.
70.
[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] negano che la sentenza impugnata sia viziata da errori di diritto. Relativamente al carattere vincolante del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 e alla gerarchia normativa fra i protocolli [OSCURATO:PERSONA] e i protocolli [OSCURATO:PERSONA], esse ritengono che, conformemente all’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, i principi guida in materia di esame costituiscono regole giuridiche la cui inosservanza comporta la violazione di detta disposizione. Atteso che, ai sensi del punto 1.3 dell’[OSCURATO:PERSONA]/1/3, i protocolli e i principi guida elaborati da detto organismo internazionale hanno valore di raccomandazioni e, pertanto, sono privi di forza giuridica vincolante, si deve dedurre che i protocolli dell’[OSCURATO:PERSONA] prevalgono su quelli dell’[OSCURATO:PERSONA].
71.
Per quanto attiene all’applicazione
ratione temporis
del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che il momento che determina il quadro processuale applicabile alla domanda di privativa comunitaria di un ritrovato vegetale non è la data della presentazione, bensì l’inizio effettivo dell’esame tecnico. Risulta dagli atti che il BSA ha svolto i test DOS pertinenti nel 2004 e nel 2005, ossia quando il protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 era già in vigore.
72.
Da ultimo, per la Brookfiels e la [OSCURATO:PERSONA] il protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 prescrive senza ambiguità come prendere in considerazione i caratteri supplementari. Secondo il punto III.3 dello stesso, i test DOS possono riferirsi unicamente ai caratteri distintivi citati all’allegato I, mentre il presidente deve autorizzare la presa in considerazione di un carattere supplementare prima che sia effettuato l’esame tecnico. Inoltre, dalla lettura del punto III.6 del medesimo protocollo si deduce che l’osservazione di un carattere speciale presuppone la previa richiesta formale dell’istante affinché sia effettuato un test speciale, vale a dire qualsiasi test su qualunque carattere supplementare, nonché il consenso del presidente.
B –
Esame dell’unico motivo d’impugnazione
1. Sul primo capo del motivo di impugnazione, relativo all’errata applicazione del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1
73.
Sebbene la censura della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] riguardi i tre elementi discussi nella sentenza impugnata (protocollo applicabile, il suo carattere vincolante e la sua relazione con le linee direttrici dell’[OSCURATO:PERSONA]), in realtà sarebbe sufficiente attenersi alle loro deduzioni sull’applicazione
ratione temporis
del protocollo [OSCURATO:PERSONA] TP14/1 per valutare l’errore di diritto che entrambe attribuiscono al Tribunale. Prima di esaminare la sua applicabilità nel tempo, tuttavia, è opportuno analizzare il valore giuridico vincolante di detto protocollo.
74.
Il Tribunale ha qualificato come norme giuridiche i protocolli dell’[OSCURATO:PERSONA] basandosi, principalmente: a) sul rinvio operato dall’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 agli stessi in quanto norme che disciplinano gli esami tecnici; b) sulla pubblicazione degli stessi nel Bollettino ufficiale dell’[OSCURATO:PERSONA]; e c), sull’autolimitazione dell’[OSCURATO:PERSONA] relativamente al suo ampio potere discrezionale. [OSCURATO:PERSONA], al contrario, li considera mere indicazioni tecniche circa le modalità di svolgimento degli esami.
75.
Per dirimere la controversia sulla natura normativa delle regole tecniche inserite nel diritto dell’Unione (in questo caso mediante il rinvio operato dal regolamento n. 2100/94), occorre avere riguardo per i seguenti elementi di giudizio: a) l’[OSCURATO:PERSONA] è un’agenzia dell’Unione cui è conferito il potere di stabilire le proprie linee direttrici (
32
), in base alle quali devono essere effettuati gli esami tecnici; b) i principi guida che contengono le linee direttrici devono essere pubblicati sul Bollettino ufficiale (
33
) al fine di conferire una maggiore certezza del diritto; e c) il tenore letterale del rinvio operato dall’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 conferma l’obbligo che gli esami rispettino le linee direttrici emanate dal consiglio d’amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA].
76.
Questi tre elementi di giudizio, a mio parere, depongono a favore del riconoscimento della natura giuridica (e, nello stesso senso, del carattere vincolante, almeno per l’amministrazione stessa) delle linee direttrici, dei protocolli o dei principi guida adottati dal consiglio d’amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA] per disciplinare lo svolgimento degli esami tecnici. Il Tribunale, pertanto, non avrebbe commesso un errore di diritto nel valutarli in tal modo.
77.
Dissento, tuttavia, dal Tribunale, quanto alle conseguenze della limitazione del potere discrezionale che, secondo la sentenza, l’[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe autoimposto nell’adottare le linee direttrici (
34
). Non credo che dette linee direttrici – proprio perché dotate di natura giuridica, aspetto che impone il rispetto del principio della gerarchia normativa – possano circoscrivere validamente il potere spettante al presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] di includere un carattere supplementare. Giacché detto potere è disciplinato da norme giuridiche di rango superiore (nello specifico dagli articoli 22 e 23 del regolamento di applicazione), le linee direttrici si devono attenere ad esse.
78.
La sentenza impugnata si ispira alla giurisprudenza della Corte relativa alla forza di autolimitazione degli orientamenti in materia di diritto della concorrenza e degli aiuti di Stato (
35
). Tuttavia, gli orientamenti che la Commissione pubblica per l’applicazione degli articoli 101 TFUE, 102 TFUE e 107 TFUE (in cui, effettivamente, spiega come eserciterà il suo potere discrezionale nell’applicare direttamente detti articoli ai casi concreti) non sono paragonabili alle linee direttrici dell’[OSCURATO:PERSONA], che delineano le modalità destinate agli enti nazionali omologati ai fini dello svolgimento armonizzato degli esami tecnici. In quest’ultimo caso, l’[OSCURATO:PERSONA] non descrive come eserciterà il proprio potere discrezionale nell’esercizio delle sue funzioni, riconosciutogli dalla Corte in considerazione della complessità scientifica e tecnica insita nelle condizioni di esame delle richieste di privativa (
36
), né indica il modo con cui eserciterà la propria discrezionalità nel concedere o negare la privativa alle varietà vegetali.
79.
La natura giuridica delle linee direttrici, nonostante il loro innegabile carattere tecnico, è incardinata, pertanto, in un sistema in cui vigono i principi generali del diritto, come quello della gerarchia delle fonti, il che rende impossibile una contraddizione fra queste e le norme di rango superiore, come gli articoli 22 e 23 del regolamento d’esecuzione. Conseguentemente, dette linee direttrici non possono pregiudicare i poteri del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] né, specificamente, impedirgli di valutare un carattere supplementare nei termini in cui lo ha fatto nella presente causa.
80.
Per quanto riguarda l’applicabilità
ratione temporis
del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1, la censura della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] alla sentenza impugnata coglie nel segno.
81.
È stato giustamente detto che i principi in materia di applicazione ratione temporis di nuove disposizioni normative rientrano tra i principi generali del diritto dell’Unione e sono riconducibili in definitiva alle tradizioni comuni degli Stati membri (
37
).
82.
In tale contesto la Corte ha statuito che una nuova norma giuridica si applica a partire dall’entrata in vigore dell’atto recante la medesima e che, sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della vecchia legge, si applica agli effetti futuri delle medesime, nonché alle situazioni giuridiche nuove. Come eccezione a detto principio accetta che, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinano specificamente le proprie condizioni di applicazione nel tempo (
38
).
83.
Quanto alle norme procedurali, la giurisprudenza le considera generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui esse entrano in vigore. Non è così per le norme sostanziali, che, secondo la comune interpretazione, riguardano rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore solo se dal loro testo, dalla loro ratio o dalla loro struttura risulti chiaramente che va loro attribuita tale efficacia (
39
).
84.
Nella presente causa il Tribunale, dopo aver ricordato la medesima giurisprudenza, ha dichiarato l’applicabilità immediata delle norme procedurali di cui al protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1, su cui la commissione di ricorso aveva basato la propria decisione (
40
).
85.
Orbene, dissento da detto giudizio e concordo con la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] nell’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione. Detta norma stabilisce il principio della irretroattività delle decisioni adottate dal consiglio d’amministrazione qualora si discostino dalle decisioni provvisorie adottate dal presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] per «un esame tecnico avviato prima della decisione del consiglio di amministrazione» (
41
).
86.
Inoltre l’[OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere nell’impugnazione che gli avvisi di pubblicazione dei protocolli (anche del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1) comprendono l’indicazione esplicita del fatto che gli esami tecnici avviati prima dell’approvazione (del protocollo) non sono interessati, salvo che non sia disposto il contrario (
42
).
87.
Sebbene, in senso stretto, il protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 non contenga limitazioni espresse alla sua applicazione nel tempo (in esso non figura alcuna specifica in tal senso), trattandosi di una norma che può avere effetti per i terzi, è sufficiente che alla pubblicazione sia reso noto, in modo chiaro, la sua non applicabilità ai procedimenti in corso. Tale informazione è sufficiente affinché entri in gioco una delle eccezioni, sancite dalla giurisprudenza della Corte, al principio di applicabilità immediata delle regole procedurali.
88.
Pertanto, entrambi gli elementi (ossia, l’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione e la pubblicazione delle linee direttrici da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]) evidenziano che, conformemente all’intenzione del legislatore e alla condotta dell’[OSCURATO:PERSONA] stesso, le nuove regole adottate dall’[OSCURATO:PERSONA] per gli esami tecnici non si estendono agli esami già in corso (
43
).
89.
Dalle considerazioni che precedono si evince che il protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 non è applicabile nella presente controversia, il che comporta l’accoglimento della relativa tesi del primo capo del motivo. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto confermandola decisione della commissione di ricorso che applicava detto protocollo.
90.
In virtù di ciò che ho appena affermato non è necessario esaminare il contenuto del terzo argomento del primo capo del motivo, relativo al presunto primato dei protocolli dell’[OSCURATO:PERSONA] su quelli elaborati dall’[OSCURATO:PERSONA] (
44
). Ammessa la non applicabilità ratione temporis al caso di specie del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1, la controversia su detta questione perde di interesse.
2. Sul secondo capo del motivo unico: l’interpretazione dell’articolo 23 del regolamento n. 2100/94
91.
Deve essere accolto anche il secondo capo del motivo unico e ritengo che il suo esame contribuirà a delimitare con maggiore certezza le competenze del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA]. Esso potrebbe persino rendere superflua l’analisi del motivo precedente, giacché confermerebbe la validità della decisione del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] del 14 dicembre 2006, anche nell’ambito del regime di cui al protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1. Ricorderò che, con detta decisione, approvando il carattere supplementare controverso per operare una distinzione fra la varietà candidata e quella di riferimento (adottando come base giuridica precisamente l’articolo 23 del regolamento n. 1239/95), è stata spianata la strada alla concessione della privativa comunitaria alla candidata.
92.
La sentenza impugnata ha confermato le decisioni della commissione di ricorso, secondo le quali la valutazione da parte del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] di un carattere supplementare costituisce una violazione del punto III.3 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1. Il Tribunale ha inoltre posto in evidenza che, se si ammettesse la possibilità di aggiungere caratteri nuovi, sarebbe necessario, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento di esecuzione, il previo parere conforme del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] a garanzia della certezza del diritto, della parità di trattamento delle domande e della prevedibilità del comportamento di tutte le parti interessate (
45
).
93.
Le censure della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] a questa parte della sentenza impugnata (
46
) potrebbero conseguire l’esito sperato se l’interpretazione del Tribunale fosse contraria a o incompatibile con la corretta comprensione delle attribuzioni del presidente ex articolo 23, in combinato disposto con l’articolo 22, entrambi del regolamento di esecuzione. È opportuno esaminare, pertanto, tanto dette attribuzioni quanto le modalità di esercizio delle stesse.
94.
Il regime giuridico del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] è disciplinato principalmente dall’articolo 42 del regolamento n. 2100/94. Oltre alle funzioni tipiche di tutti gli organi di gestione di un ente amministrativo (relative all’attività, al personale e al bilancio) (
47
) vengono in rilievo l’adozione di «
tutte le misure necessarie, segnatamente l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni
, per garantire il funzionamento dell’[OSCURATO:PERSONA]» (
48
), nonché la facoltà di «presentare al consiglio d’amministrazione
proposte di modifica del presente regolamento
, dei provvedimenti di cui agli articoli 113 e 114 [ (
49
)] nonché di qualsiasi altro provvedimento relativo alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali» (
50
).
95.
L’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento d’applicazione autorizza il presidente ad adottare decisioni provvisorie (
51
) sulle linee direttrici per i test, qualora non lo abbia fatto precedentemente il consiglio di amministrazione – che è l’organo competente a tal fine – su proposta del presidente (
52
). L’articolo 23 del medesimo regolamento prescrive al consiglio d’amministrazione di autorizzare il presidente a «inserire caratteri supplementari di una varietà e loro espressioni».
96.
La possibilità che il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] inserisca caratteri supplementari deve essere valutata tenendo in considerazione la giurisprudenza della, che ha riconosciuto all’[OSCURATO:PERSONA] un ampio potere discrezionale nell’esercizio delle sue funzioni in ragione della complessità scientifica e tecnica delle condizioni di esame delle domande di privativa comunitaria che caratterizza la missione dell’[OSCURATO:PERSONA] (
53
).
97.
Inoltre, come fatto presente dal rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] all’udienza, la procedura per la concessione della privativa comunitaria sui ritrovati vegetali si distingue da quella seguita per altri titoli di proprietà industriale, proprio perché è basata sullo studio di un elemento brevettabile rappresentato da materiale vivo, ossia soggetto ad un’evoluzione per un periodo di tempo relativamente prolungato, durante il quale subisce o può subire modifiche importanti ai fini della concessione di detto titolo. Un motivo in più per rendere flessibile il margine di valutazione tecnica delle proprietà o dei caratteri dei prodotti vegetali soggetti ad analisi.
98.
L’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 subordina gli esami tecnici (a carico dello stesso [OSCURATO:PERSONA] o di altri organismi riconosciuti) al rispetto delle linee direttrici per i test stabiliti dal consiglio di amministrazione e alle
istruzioni
date dall’[OSCURATO:PERSONA]. A mio parere, il presidente, che ha il potere di dettare istruzioni a norma dell’articolo 42 del medesimo regolamento, può farlo anche nel contesto degli esami tecnici, elemento che, unitamente all’ampio potere discrezionale, depone a favore del riconoscimento del potere di adottare criteri supplementari.
99.
D’altro canto, tuttavia, anche qualora le «istruzioni interne» del presidente non potessero avere una siffatta portata, il suo potere di «inserire caratteri supplementari di una varietà e loro espressioni» resterebbe impregiudicata, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento di esecuzione. Detta facoltà deve essere rispettata in ogni caso, fino al punto che il consiglio di amministrazione, quando adotta una decisione sulle linee direttrici, deve necessariamente riconoscergliela («autorizza»).
100.
Il presidente non è privato del suo potere di adottare criteri supplementari se, in uno specifico caso, il consiglio di amministrazione ha dimenticato di autorizzarlo o in altre circostanze analoghe. Una valida prova di ciò è il rinvio operato dall’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 22, paragrafo 2, entrambi del regolamento d’esecuzione, in forza dei quali il presidente deve poter adottare, quanto meno, decisioni provvisorie sui caratteri supplementari.
101.
Detta interpretazione delle competenze del presidente è, da un lato, conforme all’ampio margine di discrezionalità di cui deve godere nell’esercizio delle sue funzioni e, dall’altro, la più coerente con lo spirito dei principi contenuti nel protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3 che, in quanto parte firmataria di detta organizzazione internazionale, ispirano anche l’azione dell’Unione europea. Di fatto, mi spingo persino a ipotizzare che l’articolo 23 del regolamento di esecuzione sia l’espressione, a livello europeo, del punto 4.2.3. del suddetto protocollo (
54
) che contiene la flessibilità necessaria affinché i caratteri delle linee direttrici non vengano considerati esaustivi e siano accettati i caratteri supplementari, compresi quelli identificati nel corso dell’esame tecnico.
102.
In sintesi, deduco da quanto esposto che il presidente ha la facoltà di adottare criteri supplementari, conferita direttamente dai regolamenti n. 2100/94 e n. 1239/95, indipendentemente dalla vigenza del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1. Le linee direttrici non potrebbero comprimere una facoltà stabilita normativamente e attuata nei citati regolamenti, il cui rango superiore rispetto ai protocolli e ai principi guida è indiscutibile.
103.
Da ultimo, quanto al momento in cui il presidente debba prendere una decisione relativa all’inclusione dei caratteri supplementari, la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] fanno correttamente osservare che non esiste alcuna regola che lo precisi. Conseguentemente, vengono meno le censure relative a questo punto nella sentenza impugnata (
55
). La tardività nell’adottare detta decisione nel caso di specie (quasi dodici mesi) può certamente non essere stata una delle migliori pratiche amministrative, ma, in assenza di qualsiasi indicazione temporale nelle norme applicabili, non la rende invalida.
104.
Pertanto, il secondo capo del motivo è parimenti infondato.
V –
Conseguenze dell’annullamento della sentenza impugnata
105.
L’accoglimento dell’impugnazione comporta il conseguente annullamento della sentenza impugnata, nella misura in cui ha confermato le decisioni della commissione di ricorso. Logicamente, occorre al contempo annullare queste ultime.
106.
Ai sensi dell’articolo 61, primo paragrafo, dello Statuto della Corte, in caso di annullamento della decisione del tribunale, questa può statuire definitivamente sulla controversia quando lo stato degli atti lo consenta. Non credo tuttavia che la causa si trovi in questa situazione, soprattutto perché la sentenza impugnata ha svolto considerazioni solo «ad abundantiam», ma prive di carattere decisionale, sul secondo capo del motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale stesso ha giudicato inconferente. Atteso che, in tale situazione, la ricorrente non potrebbe impugnare dette considerazioni (
56
), è necessario che la causa sia rinviata per una nuova trattazione dinanzi al giudice che ha emesso le decisioni annullate. Riconosco che, vista la durata smisurata della presente controversia (cui ho fatto riferimento all’inizio delle mie conclusioni), la soluzione non è soddisfacente, ma non trovo un’alternativa.
107.
Da ultimo, l’annullamento della sentenza impugnata obbliga la Corte a statuire anche sulle spese in primo grado. Ai sensi dell’articolo 137, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 184, paragrafo 2, entrambi del regolamento di procedura della Corte, l’[OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere condannato al pagamento delle spese di primo grado e in sede di impugnazione, dato che le decisioni della sua commissione di ricorso dovrebbero essere annullate, come chiesto dalla ricorrente. Ciononostante, atteso che l’[OSCURATO:PERSONA] è intervenuto a favore della posizione della [OSCURATO:PERSONA], anche in primo grado, non si può sostenere che le sue conclusioni siano state respinte. Ciascuna parte, pertanto, è tenuta a sostenere le proprie spese.
VI –
Conclusione
108.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo che la Corte voglia:
1)
Annullare la sentenza del 10 settembre 2015 del Tribunale, pronunciata nelle cause T‑91/14 e T‑92/14, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]).
2)
Annullare le decisioni della commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] comunitario delle varietà vegetali ([OSCURATO:PERSONA]) del 20 settembre 2013, procedimenti A 003/2007 e A 004/2007.
3)
Condannare ciascuna parte alle proprie spese dei due gradi di giudizio.
(
1
) Lingua originale: lo spagnolo.
(
2
) All’ottenimento di una nuova varietà vegetale può conseguire, in determinate circostanze e in presenza di taluni requisiti, la concessione di un titolo di proprietà intellettuale e, quindi, un monopolio sullo sfruttamento dei semi di detta pianta, frutto o fiore.
(
3
) Decisioni EU 18759, OBJ 06-021 e OBJ 06-022, del 26 febbraio 2007.
(
4
) Sentenza del 13 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
T‑135/08
,
EU:T:2010:397
.
(
5
) Sentenza della Corte del 19 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑534/10 P
,
EU:C:2012:813
.
(
6
) Decisioni del 20 settembre 2013, procedimenti A 003/2007 e A 004/2007.
(
7
) Cause
T‑91/14 e T‑92/14
, non pubblicata,
EU:T:2015:624
.
(
8
) Regolamento del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (
GU 1994, L 227, pag. 1
), nella versione modificata dal regolamento (CE) n.
o
2506/95 del Consiglio, del 25 ottobre 1995 (
GU 1995, L 258, pag. 3
) (in prosieguo: il «regolamento n.
o
2100/94»).
(
9
) Tuttavia, è comunemente utilizzato l’acronimo inglese DUS (
distinctness, uniformity, stability
).
(
10
) Regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo al procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] comunitario delle varietà vegetali (
GU 1995, L 121, pag. 37
). Nel prosieguo utilizzerò indistintamente le denominazioni «regolamento di applicazione» e «regolamento d’esecuzione». Quest’ultimo è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009, recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo ai procedimenti dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] comunitario delle varietà vegetali (
GU 2009, L 251, pag. 3
), che non è applicabile
ratione temporis
al caso di cui trattasi.
(
11
) Il regolamento n. 874/2009 (v. nota precedente) riporta integralmente detto articolo 22, tuttavia la sua recente modifica mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1448 della Commissione, del 1
o
settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 874/2009 (
GU 2016, L 236, pag. 3
), ha introdotto, a fini di chiarezza e per evitare sovrapposizioni – come recita il considerando 19 – un nuovo paragrafo 3, il cui testo è il seguente:
«3. In assenza di una decisione del consiglio d’amministrazione o di una decisione provvisoria del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] di cui al paragrafo 2, sulle linee direttrici per i test stabilite dall’[OSCURATO:PERSONA], si applicano le linee direttrici dell’[OSCURATO:PERSONA] suddivise per generi e specie. In assenza di tali linee direttrici, possono essere utilizzati gli orientamenti nazionali elaborati da un’autorità competente incaricata dell’esame tecnico di una varietà vegetale, previo consenso del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA]. L’autorità competente presenta tali linee direttrici all’[OSCURATO:PERSONA] che le pubblica sul suo sito web».
(
12
) Protocollo TP/14/1 dell’[OSCURATO:PERSONA], del 27 marzo 2003, relativo all’esame del carattere distintivo, l’uniformità e la stabilità (mela) (in prosieguo: il «protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1»). L’unica versione disponibile è in lingua inglese.
(
13
) Adottata a Parigi il 2 dicembre 1961.
(
14
) Basate, rispettivamente, sui protocolli [OSCURATO:PERSONA]/163/3 (portainnesti di melo) e [OSCURATO:PERSONA]/192/1 (melo ornamentale).
(
15
) La domanda recava il numero 1999/0033.
(
16
) Per contro, la suddetta decisione non citava il carattere supplementare «colorazione degli antociani alla base dei filamenti», che figurava parimenti nella relazione finale dell’esame.
(
17
) Citata alla nota 4 delle presenti conclusioni. Avverso detta sentenza del Tribunale è stata proposta l’impugnazione (causa C‑534/10 P), respinta dalla Corte con sentenza del 19 dicembre 2012, indicata alla nota 5.
(
18
) Decisione dell’8 ottobre 2008.
(
19
) Con riferimento alla sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna,
C‑610/10
,
EU:C:2012:781
, punto
45
e giurisprudenza ivi citata. V. punti da 73 a 76 della sentenza impugnata.
(
20
) Punti 79 e 80 della sentenza impugnata.
(
21
) Il Tribunale ha citato la propria sentenza del 19 novembre 2008, Schräder/[OSCURATO:PERSONA] (SUMCOL 01),
T‑187/06
,
EU:T:2008:511
, punti da
59
a
64
, confermata dalla sentenza del 15 aprile 2010, Schräder/[OSCURATO:PERSONA],
C‑38/09 P
,
EU:C:2010:196
, punto
77
.
(
22
) Punti da 81 a 87 della sentenza impugnata.
(
23
) Punti 103 e 104 della sentenza impugnata.
(
24
) V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni.
(
25
) Secondo la sua lettura del punto 4.2.3. del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3.
(
26
) Rinvia al punto IV.3.
(
27
) Secondo la sua interpretazione del punto III.3.
(
28
) La ricorrente indica, al punto 57 del suo ricorso, che le sue censure degli errori nell’applicazione dei principi guida [OSCURATO:PERSONA]/14/8 e del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 sono proposte a scopo cautelativo e per fini di completezza, poiché ritiene irrilevante sapere se si applichi uno dei due documenti.
(
29
) Punto 91 della sentenza impugnata.
(
30
) Punti 92 e 93 della sentenza impugnata.
(
31
) Punto 43 della comparsa di risposta.
(
32
) V. articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/ 94, riportato al paragrafo 14 delle presenti conclusioni.
(
33
) Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento d’esecuzione, riportato al paragrafo 16 delle presenti conclusioni.
(
34
) Punto 85 della sentenza impugnata.
(
35
) Cita le sentenze del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e altri/Commissione,
C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P
,
EU:C:2005:408
, punti da
209
a
211
, nonché dell’11 settembre 2008, Germania e altri/Kronofrance,
C‑75/05 P e C‑80/05 P
,
EU:C:2008:482
, punto
60
e giurisprudenza ivi citata.
(
36
) Sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑534/10 P, EU:2012:813, punto 50.
(
37
) V. l’esaustiva disamina sulla questione proposta dall’avvocato generale Kokott nelle conclusioni da lei presentate nella causa Commissione/[OSCURATO:PERSONA],
C‑596/13 P
,
EU:C:2014:2438
, paragrafi da
26
a
33
.
(
38
) Sentenza del 26 marzo 2015, Commissione/[OSCURATO:PERSONA],
C‑596/13
,
EU:C:2014:2438
, punto
32
e giurisprudenza ivi citata.
(
39
)
Ibidem
, punto 33.
(
40
) Punti 75 e 76 della sentenza impugnata.
(
41
) È logico che detta regola si esprima solo in relazione agli aspetti discordanti delle decisioni contrastanti, atteso che, quando le une e le altre coincidano, non si determina alcuna incertezza del diritto, bensì piuttosto si confermano e validano le misure applicabili agli esami, fino ad allora provvisorie.
(
42
) Sul sito Internet dell’[OSCURATO:PERSONA], nella sezione in cui sono reperibili i protocolli tecnici, vi è un’informativa avente il seguente tenore: «
A termini dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) [n.
o
] 2100/94 del Consiglio, gli esami tecnici effettuati dall’[OSCURATO:PERSONA][…] o gli esami tecnici i cui risultati l’[OSCURATO:PERSONA] intendere tenere in considerazione devono conformarsi alle linee direttrici relative ai test adottati dal consiglio d’amministrazione. Gli esami tecnici avviati prima dell’approvazione della decisione non sono interessati, salvo che non sia disposto il contrario
».
(
43
) Questa interpretazione è al contempo corroborata dal nuovo paragrafo 3 dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (v. nota 11 delle presenti conclusioni), secondo cui in assenza di una decisione del consiglio d’amministrazione o di una decisione provvisoria del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], si applicano le linee direttrici dell’[OSCURATO:PERSONA] suddivise per generi e specie (considerando 19) con per quanto riguarda le linee direttrici per la realizzazione dei test. Sebbene detto paragrafo sia successivo ai fatti della controversia, viene in rilievo l’intenzione chiarificatrice del legislatore, secondo detto considerando.
(
44
) Come affermato dal Tribunale ai punti 79 e 80 della sentenza impugnata
(
45
) V. punti da 87 a 93 della sentenza impugnata.
(
46
) Riportate, in particolare, ai paragrafi da 64 e 69 delle presenti conclusioni.
(
47
) Lettere b), c) e d) dell’articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento.
(
48
) Il corsivo è mio.
(
49
) L’articolo 113 riguarda le tasse dell’agenzia e il 114 delle norme d’applicazione, analogamente al regolamento n.
o
1239/95.
(
50
) Paragrafo 2, lettere f) e g), di detto articolo. Il corsivo è mio.
(
51
) Il regolamento n. 2016/1448 (v. nota 11 delle presenti conclusioni) ha soppresso il paragrafo 2 dell’articolo 23 del regolamento d’esecuzione, atteso che le decisioni sulle linee direttrici per i test devono avere natura permanente in virtù della loro importanza per gli utenti e per tener conto del fatto che la decisione del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio del potere di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, non è provvisoria, secondo quanto afferma il considerando venti del regolamento n. 2016/1448.
(
52
) Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), in combinato disposto con gli articoli 42, paragrafo 1, lettera g), e 56, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94.
(
53
) Sentenza della Corte del 19 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑534/10 P
,
EU:C:2012:813
, punto
50
. Su questo punto condivido il criterio adottato dall’avvocato generale Mazák nelle conclusioni da lui presentate nella causa Schräder/[OSCURATO:PERSONA],
C‑38/09 P
,
EU:C:2009:753
, paragrafi
25
e
26
giurisprudenza ivi citata.
(
54
) V. paragrafo 25 delle presenti conclusioni.
(
55
) V. punti 92 e 93 della sentenza impugnata.
(
56
) Sentenza del 26 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione,
C‑679/11 P
,
EU:C:2013:606
, punto
85
e giurisprudenza ivi citata.