CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41132/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo (LA: udito iLffensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 20 febbraio 2020, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Locri, il 19 settembre 2016, a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al furto di 50 quintali di legname, loro contestato come commesso in agro di Stilo il 14 aprile 2016 ed aggravato dalla violenza sulle cose. I sunnominati erano stati colti da due agenti del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato in prossimità di un autocarro fermo su una strada sterrata che costeggiava un bosco di lecci e castagni di proprietà del Comune di Stignano; accanto al veicolo vi erano alberi tagliati e depezzati; l'Emanuele e lo Ierace venivano altresì trovati in possesso di due roncole e due motoseghe. La Corte reggina ha disatteso le doglianze rassegnate in sede d'appello e tese, fra l'altro, a contestare la prova della realizzazione della condotta furtiva da parte dei due imputati e a ottenere la riqualificazione del delitto come tentativo di furto. 2. Avverso la prefata sentenza ricorrono l'Emanuele e lo Ierace, con unico atto a firma del loro difensore di fiducia; due i motivi di lagnanza dagli stessi articolati. 2.1. Con il primo motivo» ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla loro penale responsabilità per il reato loro addebitato: contestano gli esponenti che la loro presenza accanto al legname e il possesso di strumenti da taglio valgano a far ritenere comprovata la condotta furtiva, laddove gli stessi, nel momento dell'intervento degli agenti forestali, erano semplicemente intenti a consumare una birra; il taglio degli alberi risaliva certamente a qualche giorno prima e non può univocamente affermarsi che esso fosse opera degli odierni ricorrenti; in definitiva vi é carenza argomentativa in rapporto alla natura indiziaria del giudizio. 2.2. Con il secondo motivo si denunciano nuovamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esclusione della derubricazione del furto da consumato a tentato: non vi fu, infatti, l'impossessamento del legname da parte dei soggetti attivi, momento dal quale può ravvisarsi la consumazione del furto, non bastando a tal fine la sottrazione della res furtiva, e l'intervento degli agenti forestali avvenne prima che la stessa res fosse uscita dalla sfera di vigilanza dell'avente diritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, che investe la regola di giudizio propria del processo indiziario, é manifestamente infondato.Al riguardo, conviene muovere dai principi affermati dalla costante giurisprudenza di legittimità in base ai quali l'indizio é un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. É possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante é significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.. Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi, per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (in tal senso Sez. U, Sentenza n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci e altri, Rv. 191230; conformi, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056; Sez. 1, Sentenza n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, Sentenza n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605). In linea con i suddetti principi in tema di valutazione della prova indiziaria, la giurisprudenza chiarisce inoltre che il giudice di. merito non può limitarsi ad una valutazione parcellizzata ed atomistica dei singoli indizi ma deve procedere anche ad un esame globale degli stessi al fine di verificare se l'ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa essere superata (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677; Sez. 1, Sentenza n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321); all'esito di tale valutazione, il giudice dovrà considerare che la regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, ex art. 533, comma 1, cod. proc. pen. consente di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 2, Sentenza n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280; Sez. 5, Sentenza n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299). Sempre sul piano della metodologia di giudizio nell'ambito del processo indiziario, si ricorda che il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile é la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto (Sez. 2, Sentenza n. 35827 del 12/07/2019, Matasaru, Rv. 276743; Sez. 5, Sentenza n. 36152 del 30/04/2019, Barone, Rv. 277529). Venendo al caso di specie, la Corte di merito é pervenuta al convincimento di colpevolezza risalendovi dai fatti noti congiuntamente considerati: la presenza dei due imputati accanto al legname, la disponibilità di strumenti idonei al taglio e alla lavorazione del legname stesso (due roncole e due motoseghe), la prossimità all'autocarro - di proprietà dello Ierace - del legname, pronto ad essere caricato (il legname, in base a quanto riportato a pagina 4 della sentenza, é stato definito dal teste Mongiardi come «posizionato in modo tale che il cassone dava proprio sulla...sul cumulo di legna già pronto in mezzo alla strada»), il fatto che il 99% delle piante del bosco risultava già tagliato e depezzato, evidentemente in vista del successivo carico. Dalla convergenza di tali circostanze, in definitiva, la Corte reggina ha tratto la conclusione che la condotta posta in essere dall'Emanuele e dallo Ierace sul predetto quantitativo di legname dovesse qualificarsi come furtiva, e ha a tal fine sottolineato l'assenza di spiegazioni alternative plausibili da parte dei prevenuti delle ragioni della loro presenza sul posto. Il percorso argomentativo che ne deriva risulta pienamente aderente a quello ricavabile dai principi giurisprudenziali dianzi richiamati. Ovviamente, in tale quadro, non rileva il fatto che i due imputati, al momento del controllo, non fossero impegnati né nel taglio, né nella preparazione, né nel carico del legname, ma stessero consumando una birra: circostanza, questa, del tutto inidonea a contrastare la convergenza di elementi dianzi ricordata. Né giova ai ricorrenti, a fronte della valutazione congiunta dei predetti elementi indiziari, l'assunto da loro sostenuto in base al quale il taglio degli alberi sarebbe avvenuto giorni prima: all'evidenza infatti, sulla base del richiamato quadro indiziario, il già avvenuto taglio della quasi totalità degli alberi presenti nel bosco costituiva unicamente la parte iniziale della condotta addebitata (comprensiva infatti del depezzamento dei tronchi e della lavorazione della legna, in vista dell'asporto della stessa) ed é stato anzi letto dalla Corte di merito - in termini chiari, univoci, logicamente corretti e non sindacabili in questa sede - come elemento di rinforzo alla qualificazione come furtiva della condotta degli imputati, che risultavano in possesso di strumenti atti alla recisione e alla lavorazione della legna e in procinto di caricare sull'autocarro il legname di cui veniva constatata la presenza, già pronto per l'asporto. 2. E' infondato il secondo motivo di doglianza. Come affermato nella sentenza impugnata, ai fini della consumazione del delitto di furto é sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente (giurisprudenza ormai pacifica: da ultimo vds. Sez. 4, Sentenza n. 13505 del 04/03/2020, Shehi, Rv. 279134, in cui ha trovato conferma la responsabilità dell'imputato per furto consumato, aggravato dalla violenza sulle cose, di una panchina di proprietà comunale sottratta al dominio della pubblica amministrazione). Oltre alla sottrazione propriamente detta, vi é stato nel caso di che trattasi lo spossessamento del legname a seguito del taglio degli alberi, atteso che la legna era stata ricavata dal precedente taglio degli alberi presenti nel bosco (si é visto che la quasi totalità di essi era stata già tagliata) e che tanto integrava il passaggio del possesso dal Comune legittimo proprietario all'esclusiva signoria degli autori del taglio, che in base a quanto si é visto a proposito del primo motivo di ricorso sono stati individuati negli odierni imputati. E' del resto appena il caso di richiamare la risalente, ma mai disattesa giurisprudenza di legittimità in base alla quale, nel furto di una pianta, lo spossessamento si verifica con il suo abbattimento, tale fatto determinando il passaggio del tronco nella disponibilità materiale dell'agente (Sez. 2, Sentenza n. 6306 del 18/04/1973, Fabio, Rv. 124985). 3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Co