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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 03654/2026

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22605/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con domicilio digitale come per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimate - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 878/2022 depositata il 16/03/2022.

R.g. n. 22605 del 2022 Ad. 16/12/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 16/12/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesero al Tribunale di Varese l’emanazione di un decreto ingiuntivo per il recupero di somme giacenti sul conto aperto con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la partecipazione al gioco a distanza.

2. Il decreto ingiuntivo venne concesso ma la società ingiunta non effettuò il pagamento.

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesero, quindi, allo stesso Tribunale di Varese, l’emanazione di decreto ingiuntivo nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli allegando il mancato pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la mancata adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti della stessa da parte dell’autorità vigilante.

4. Il Tribunale di Varese emanò il monitorio per la somma di euro 21.173,98 oltre interessi legai ai sensi dell’art. 1284, quarto comma, cod.civ. dalla data della domanda al saldo.

5. L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli propose opposizione al decreto ingiuntivo.

6. Il Tribunale, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettò l’opposizione.

7. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propose appello.

8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono in fase d’impugnazione.

9. La Corte d’appello di Milano ha, con sentenza n. 878 del 16/03/2022, rigettato l’impugnazione. 10.Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con un unico motivo di ricorso.

R.g. n. 22605 del 2022 Ad. 16/12/2025; estensore: C. Valle 11.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate. 12.Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.per violazione e falsa applicazione dell’art. 2049 cod. c iv . in quanto, afferma la difesa erariale , non sarebbe ravvisabile un rapporto di vigilanza da parte della P.A., ossia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sull’operato del concessionario, che, alla stregua della convenzione di concessione sarebbe tenuto a gestire in proprio le vincite e quanto preteso dai giocatori, anche a titolo di reclami e comunque è tenuto a tenere indenne l’Agenzia di quanto preteso a titolo di spese legali e altri oneri derivanti da giudizi o provvedimenti di qualsiasi natura e anche da transazioni.

2. Il ricorso, alla stregua d ella giurisprudenza di questa Corte (segnatamente di Cass. n. 4026 del 20/02/2018) è infondato, posto che detta sentenza ha affermato, con riferimento a fattispecie concreta sostanzialmente analoga, la sussistenza di un rapporto di preposizione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti del concessionario,che consente l’applicazione, nei confronti del concedente, cioè dell’Amministrazione, del regime di responsabilità di cui all’art. 2049 cod. c iv .

Segnatament e è stato affermato quanto segue: «L’accertamento in fatto del giudice di merito è stato nel senso che «nella concessione della gestione del gioco on line è riscontrabile un potere di vigilanza e di controllo da parte dell'A.A.M.S. sui concessionari».

Tale presupposto di fatto, collocato nell'ambito della disciplina dell'attività di giuoco, è sufficiente per la sussunzione della fattispecie nell'ipotesi legislativa di cui all'art. 2049 cod. civ.

La connotazione funzionale della «responsabilità dei padroni e committenti» è ravvisabile nel potere di R.g. n. 22605 del 2022 Ad. 16/12/2025; estensore: C. Valle vigilanza e di controllo da parte del preponente tale da influenzare la condotta del preposto.

In base al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 l'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici sono riservati allo Stato e sono affidate all'autorità ministeriale la quale può effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità.

L'attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici integra così un servizio pubblico che può essere concesso in gestione a terzi (Cass. Sez.

U. 1 aprile 2003, n. 4994).»

3. La detta sentenza ha, inoltre, escluso che potesse valere , a escludere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], quanto affermato da Cass. n. 6219 del 31/03/2016, poiché in detta fattispecie la responsabilità era stata fatta valeredal giocatore insoddisfatto a titolo contrattuale e non extracontrattuale, come invece, nel caso deciso dalla stessa Cass. n. 4026 del 2018.

Questa Corte, nuovamente investita dall’Avvocatura dello Stato di controversia di tenore pressochéidentico, pure nata dalla concessione di decreto monitorio per somme dovute a titolo di vincite di gioco non corrisposte dalla concessionaria, ha, con la più recente ordinanza n. 10135 del 15/04/2024, ribadito l’orientamentoche il Collegio ritiene meritevole di condivisione, affermando testualmente: «il giudice territoriale ha fondato la propria decisione sull’integrale adesione ai princìpi di diritto enunciati da questa Corte con la sentenza del 20 febbraio 2018, n. 4026; con tale arresto, sul rilievo che l’attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici integra un servizio pubblico che può essere concesso in gestione a terzi, si è affermato che l’inserimento del concessionario nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione comporta la responsabilità, riconducibile a quella dei padroni e committenti disciplinata dall’art. 2049 cod. civ., dell’autorità ministeriale concedente, titolare del potere di vigilanza e controllo, per i danni R.g. n. 22605 del 2022 Ad. 16/12/2025; estensore: C. Valle arrecati dal fatto illecito del concessionario; la qui gravata sentenza, riscontrato il rapporto di preposizione e il fatto illecito del concessionario, ha osservato come la P.A. concedente non abbia offerto prova dell’insussistenza del nesso causale oppure della configurabilità di un rapporto di mera occasionalità necessaria tra incombenze affidate e illecito consumato; può, anzi, rilevarsi che il precedente richiamato dal giudice di merito, siccome univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza rilevante ai fini dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ. (Cass. 22 febbraio 2018, n. 4266);nella censura qui articolata, parte ricorrente non attinge in maniera critica la testé riassunta trama argomentativa - compiuta, esaustiva, conforme agli orientamenti di nomofilachia e per discostarsi dalla quale neppure sono somministrati idonei elementi - riproponendo argomentazioni, già svolte in sede di merito ed ivi disattese, sulla distinzione tra il rapporto concedente-concessionario e ilrapporto concessionario-giocatore, con richiami giurisprudenziali alla differente fattispecie giuridica dell’appalto;».

Questa Corte ha già affermato il detto principio in numerosi altri precedenti, quali Cass. 26/09/2019n. 23973 e Cass. 14/11/2023 n. 31675 in tema di responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub-agente; Cass. n. 21385 del 30/07/2024in tema di responsabilità della banca, quale committente, per il fatto del preposto ad un’agenzia, quale commesso e Cass.11/11/2024 n. 28988 nel caso di responsabilità del gestore di una sala bingo per la condotta di sviamento della clientela posta in essere da suoi dipendenti.

4. Alla stregua dei dett i precedent i specifici il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve, pertanto, essere rigettato.

5. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio , in questa fase di legittimità,delle Zuliani e della Sciammacca.

R.g. n. 22605 del 2022 Ad. 16/12/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] trova infine applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228): il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal versamento del contributo, con il meccanismo della prenotazione a debito (ex plurimis, Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315; Cass. 29/01/2016 n. 1778; Cass. 14/03/2014 n. 5955) P.Q.M La Corte rig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22605/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con domicilio digitale come per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimate - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 878/2022 depositata il 16/03/2022. R.g. n. 22605 del 2022 Ad. 16/12/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 16/12/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesero al Tribunale di Varese l’emanazione di un decreto ingiuntivo per il recupero di somme giacenti sul conto aperto con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la partecipazione al gioco a distanza. 2. Il decreto ingiuntivo venne concesso ma la società ingiunta non effettuò il pagamento. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesero, quindi, allo stesso Tribunale di Varese, l’emanazione di decreto ingiuntivo nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli allegando il mancato pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la mancata adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti della stessa da parte dell’autorità vigilante. 4. Il Tribunale di Varese emanò il monitorio per la somma di euro 21.173,98 oltre interessi legai ai sensi dell’art. 1284, quarto comma, cod.civ. dalla data della domanda al saldo. 5. L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli propose opposizione al decreto ingiuntivo. 6. Il Tribunale, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettò l’opposizione. 7. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propose appello. 8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono in fase d’impugnazione. 9. La Corte d’appello di Milano ha, con sentenza n. 878 del 16/03/2022, rigettato l’impugnazione. 10.Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con un unico motivo di ricorso. R.g. n. 22605 del 2022 Ad. 16/12/2025; estensore: C. Valle 11.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate. 12.Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.per violazione e falsa applicazione dell’art. 2049 cod. c iv . in quanto, afferma la difesa erariale , non sarebbe ravvisabile un rapporto di vigilanza da parte della P.A., ossia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sull’operato del concessionario, che, alla stregua della convenzione di concessione sarebbe tenuto a gestire in proprio le vincite e quanto preteso dai giocatori, anche a titolo di reclami e comunque è tenuto a tenere indenne l’Agenzia di quanto preteso a titolo di spese legali e altri oneri derivanti da giudizi o provvedimenti di qualsiasi natura e anche da transazioni. 2. Il ricorso, alla stregua d ella giurisprudenza di questa Corte (segnatamente di Cass. n. 4026 del 20/02/2018) è infondato, posto che detta sentenza ha affermato, con riferimento a fattispecie concreta sostanzialmente analoga, la sussistenza di un rapporto di preposizione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti del concessionario,che consente l’applicazione, nei confronti del concedente, cioè dell’Amministrazione, del regime di responsabilità di cui all’art. 2049 cod. c iv . Segnatament e è stato affermato quanto segue: «L’accertamento in fatto del giudice di merito è stato nel senso che «nella concessione della gestione del gioco on line è riscontrabile un potere di vigilanza e di controllo da parte dell'A.A.M.S. sui concessionari». Tale presupposto di fatto, collocato nell'ambito della disciplina dell'attività di giuoco, è sufficiente per la sussunzione della fattispecie nell'ipotesi legislativa di cui all'art. 2049 cod. civ. La connotazione funzionale della «responsabilità dei padroni e committenti» è ravvisabile nel potere di R.g. n. 22605 del 2022 Ad. 16/12/2025; estensore: C. Valle vigilanza e di controllo da parte del preponente tale da influenzare la condotta del preposto. In base al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 l'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici sono riservati allo Stato e sono affidate all'autorità ministeriale la quale può effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità. L'attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici integra così un servizio pubblico che può essere concesso in gestione a terzi (Cass. Sez. U. 1 aprile 2003, n. 4994).» 3. La detta sentenza ha, inoltre, escluso che potesse valere , a escludere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], quanto affermato da Cass. n. 6219 del 31/03/2016, poiché in detta fattispecie la responsabilità era stata fatta valeredal giocatore insoddisfatto a titolo contrattuale e non extracontrattuale, come invece, nel caso deciso dalla stessa Cass. n. 4026 del 2018. Questa Corte, nuovamente investita dall’Avvocatura dello Stato di controversia di tenore pressochéidentico, pure nata dalla concessione di decreto monitorio per somme dovute a titolo di vincite di gioco non corrisposte dalla concessionaria, ha, con la più recente ordinanza n. 10135 del 15/04/2024, ribadito l’orientamentoche il Collegio ritiene meritevole di condivisione, affermando testualmente: «il giudice territoriale ha fondato la propria decisione sull’integrale adesione ai princìpi di diritto enunciati da questa Corte con la sentenza del 20 febbraio 2018, n. 4026; con tale arresto, sul rilievo che l’attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici integra un servizio pubblico che può essere concesso in gestione a terzi, si è affermato che l’inserimento del concessionario nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione comporta la responsabilità, riconducibile a quella dei padroni e committenti disciplinata dall’art. 2049 cod. civ., dell’autorità ministeriale concedente, titolare del potere di vigilanza e controllo, per i danni R.g. n. 22605 del 2022 Ad. 16/12/2025; estensore: C. Valle arrecati dal fatto illecito del concessionario; la qui gravata sentenza, riscontrato il rapporto di preposizione e il fatto illecito del concessionario, ha osservato come la P.A. concedente non abbia offerto prova dell’insussistenza del nesso causale oppure della configurabilità di un rapporto di mera occasionalità necessaria tra incombenze affidate e illecito consumato; può, anzi, rilevarsi che il precedente richiamato dal giudice di merito, siccome univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza rilevante ai fini dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ. (Cass. 22 febbraio 2018, n. 4266);nella censura qui articolata, parte ricorrente non attinge in maniera critica la testé riassunta trama argomentativa - compiuta, esaustiva, conforme agli orientamenti di nomofilachia e per discostarsi dalla quale neppure sono somministrati idonei elementi - riproponendo argomentazioni, già svolte in sede di merito ed ivi disattese, sulla distinzione tra il rapporto concedente-concessionario e ilrapporto concessionario-giocatore, con richiami giurisprudenziali alla differente fattispecie giuridica dell’appalto;». Questa Corte ha già affermato il detto principio in numerosi altri precedenti, quali Cass. 26/09/2019n. 23973 e Cass. 14/11/2023 n. 31675 in tema di responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub-agente; Cass. n. 21385 del 30/07/2024in tema di responsabilità della banca, quale committente, per il fatto del preposto ad un’agenzia, quale commesso e Cass.11/11/2024 n. 28988 nel caso di responsabilità del gestore di una sala bingo per la condotta di sviamento della clientela posta in essere da suoi dipendenti. 4. Alla stregua dei dett i precedent i specifici il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve, pertanto, essere rigettato. 5. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio , in questa fase di legittimità,delle Zuliani e della Sciammacca. R.g. n. 22605 del 2022 Ad. 16/12/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] trova infine applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228): il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal versamento del contributo, con il meccanismo della prenotazione a debito (ex plurimis, Sez. U, 20/02/2020, n. 4315; Cass. 29/01/2016 n. 1778; Cass. 14/03/2014 n. 5955) P.Q.M La Corte rig
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