CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 12718/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 25457-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – R.G.N.25457/2017 Cron. Rep. C.C. 7/02/2023 giurisdizione Sgravi contributivi per il sisma siciliano deldicembre1990 -2 - per la cassazione della sentenza n. 462 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata l’11 maggio 2017 (R.G.N. 509/2012). Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 7 febbraio 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–La signora [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, dinanzi al Tribunale di Modica, contro la cartella di pagamento n. 29720080000704342, notificata il 17 giugno 2008 e concernente i contributi INPS per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992, per un ammontare complessivo di Euro 3.419,66. A sostegno dell’opposizione, la signora Giunta ha dedotto: a)la prescrizione delle somme menzionate ai numeri 1, 2, 7, 8, 15, 16, 23 e 24 della cartella, in quanto attinenti ai contributi dovuti per l’anno 1989; b) l’insussistenza dei crediti azionati, per levoci recanti i numeri 3, 4, 9 e 10e relative a somme già richieste con una cartella annullata dal Tribunale di Modica per l’intervenuta prescrizione quinquennale; c) la decadenza per i crediti contraddistinti dai numeri 5, 6, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 28 e per le poste indicate con i numeri 3, 4, 9 e 10, in quanto l’Istituto avrebbe dovuto recuperare tali somme con iscrizione a ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre 2007: nel caso di specie, la cartella sarebbe stata invece tardivamente notificata solo il 17 giugno 2008 e la tardività della notificazione invaliderebbe l’iscrizione a ruolo; d) in via gradata, l’erroneità dei conteggi, in quanto i soggetti colpiti dal sisma del 13-16 dicembre 1990 avrebbero potuto regolarizzare la propria posizione con il pagamento del 10% dell’importo complessivamente dovuto. Il Tribunale di Modica, con sentenza n. 42 del 2012, ha annullato la cartella con riferimento alle voci indicate con i numeri 1, 2, 7, 8, 15, -3 - 16, 23 e 24 e con i numeri 3, 4, 9 e 10, sulla base della prescrizione quinquennale già compiuta per i contributi inerenti agli anni 1989, 1990, 1991 e 1992. Quanto al mancato rispetto dei termini di notifica della cartella, la doglianza è inammissibile, in quanto la causa non è stata instaura ta nel termine di venti giorni dalla notificazione della cartella, imposto a pena d’inammissibilità per le opposizioni agli atti esecutivi. Infondata, infine, è la censura sull’erroneità dei conteggi, poiché la quantificazione delle somme iscritte a ruolo è stata contestata soltanto in modo generico. 2.–Contro la sentenza del Tribunale di Modica la signora Giunta ha interposto appello in via principale, lamentando l’erronea qualificazione dell’opposizione come opposizione agli atti esecutivi e la violazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che accorda al contribuente la facoltà di pagare soltanto il 10% dell’importo dovuto. L’INPS ha spiegato appello incidentale, sulla scorta di due motivi, che vertono sulla decorrenza della prescrizione e, quanto alle voci di cui ai numeri 3, 4, 9 e 10, sulla mancanza di ogni nesso con la cartella già opposta e annullata. Con sentenza n. 462 del 2017, depositata l’11 maggio 2017, la Corte d’appello di Catania ha respinto il gravame della signora Giunta e, in accoglimento del gravame incidentale dell’INPS, ha dichiarato che sono dovuti i contributi successivi al dicembre 1990. 2.1.– Nel respingere l’appello principale, la Corte di merito, anzitutto, ha reputato inammissibile la prima censura : la parte soccombente avrebbe dovuto dolersi delle statuizioni del giudice di primo grado con ricorso per cassazione, a fronte d’una pronuncia che ha qualificatol’azione intrapresa come opposizione agli atti esecutivi. Infondato, invece, è il secondo motivo di gravame: per beneficiare delle agevolazioni sancite dall’art. 9 della legge n. 289 del 2002, la -4 - parte avrebbe dovuto pagare l’importo dovuto entro il 30 settembre 2006. La legge non prevede, difatti,«una possibilità di regolarizzazione del debito contributivo liberamente sfruttabile in ogni tempo dal contribuente». 2.2.–Parzialmente fondato è il primo motivo di appello incidentale dell’INPS, che si appunta sulla prescrizione. Ne consegue l’assorbimento del secondo motivo, incentrato suicrediti erroneamente ritenuti prescritti dal giudice di prime cure. In virtù della normativa dettata per i soggetti colpiti dal sisma sicilianodel 13 e del 16 dicembre 1990, la riscossione dei contributi è stata sospesa e si deve dunque ritenere sospeso , fino al settembre 2006, anche il corso della prescrizione. Tale sospensione si applica ai soli contributi dovuti a decorrere dal dicembre 1990. Pertanto, la pretesa dell’INPS è stata tempestivamente azionata per il periodo dal dicembre 1990 al giugno 1993. Sono invece prescritti i contributi dovuti per l’anno 1989 e per l’anno 1990, fino al mese di novembre. 3.–Contro la sentenza della Corte d’appello di Catania la signora [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di un motivo. 4.–L’INPS resiste con controricorso. 5.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nella versione antecedente alle modificazioni introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporis in virtù della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. -5 - 138, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002. Le previsioni richiamate consentirebbero a tutti i contribuenti interessati dal sisma del 1990 di pagare il 10% del debito tributario o contributivo ed escluderebbero l’inefficacia della definizione automatica in caso di omesso versamentodelle “eccedenze” su lle somme dovute. Avrebbe errato, pertanto, la Corte territoriale nel negare tale agevolazione e nel condizionarla al versamento tempestivo de i contributi. 2.–Non sono state riproposte in questa le questioni dibattute nei gradi di merito, attinenti alla decadenza dell’Istituto e alla prescrizione delle pretese, che la Corte d’appello di Catania ha riconosciuto come tempestive per il periodo successivo al dicembre 1990. L’odierno giudizio s’incentra sulla spettanza delle agevolazioni di cui all’art. 9, comma17, della legge n. 289 del 2002 e, in particolare, sul diritto di definire la posizione mediante il pagamento del 10% dell’importo dovuto. La previsione richiamata a sostegno del motivo di ricorso così dispone, nel testo vigente, frutto dell’avvicendarsi delle proroghe del termine, originariamente fissato al 16 aprile 2003: «I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 31 marzo 2008, l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione -6 - comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l’applicazione degli interessi legali a decorrere dal 31 marzo 2008. L’omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l’inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali». 3.–La censura è inammissibile. 4.– La Corte territoriale, nel respingere il second o motivo di gravame, ha argomentato che la contribuente non ha versato le somme dovute entro il termine di legge e non può neppure accedere al beneficio d’un pagamento rateale, «trattandosi di contributi inferior[i] alla somma di Euro 5.000,00» (pagina 3 della sentenza impugnata). Ad avviso dei giudici d’appello, ildebito contributivo non può essere regolarizzato senza limitazioni di tempo (pagina 4 della pronuncia) e il beneficio accordato dalla legge non può essere reclamato solo dopo la notificazione della cartella esattoriale. 5.–La doglianza, veicolata con l’unico motivo di ricorso, poggia sul rilievo che l’omesso versamento delle “eccedenze” entro le scadenze semestrali non determini l’inefficacia della definizione automatica (pagina 3). 6.–La censura non si confronta con la più articolata ratio decidendi della pronuncia impugnata, che subordina il diritto di fruire dell’agevolazione sia alla tempestività che alla spontaneità del pagamento, in coerenza con la ratio della disciplina, volta a sostenere -7 - i soggetti danneggiati dal sisma e a favorire in pari tempo un adempimento sollecito del più ridotto debito contributivo, in una logica deflattiva. 7.–La parte ricorrente non contesta che il pagamento non sia stato tempestivo e, in questa sede, si limita a opporre che il mancato pagamento degl’importi eccedenti i cinquemila Euro nei termini prescritti dal legislatore non sia d’ostacolo alla definizione automatica (cfr. pagina 3 del ricorso, che trascrive con enfasi aggiunta la previsione sull’omesso versamento delle eccedenze rispetto all’importo di Euro 5.000,00). La Corte d’appello di Catania, con valutazione che i rilievi svolti in questa sede non scalfiscono, ha escluso che la parte ricorrente possa giovarsi d’un pagamento rateale a fronte d’un importo dovuto inferiore ai 5.000,00 Euro. Come ha eccepito l’INPS nel controricorso (pagina 4), non è dunque conferente – ed è estraneo alla ratio decidendi della pronuncia impugnata – il richiamo a una disposizione che regola tutt’altra fattispecie, quella del pagamento rateale, motivatamente esclusa dalla Corte di merito. 8.–Neppure sotto il profilo della spontaneità dell’adempimento, le doglianze incrinano il percorso argomentativo della pronuncia d’appello. Al cospicuo beneficio contributivo fa riscontrol’imposizione di un obbligo di esatto adempimento, in ossequio ai termini che peraltro il legislatore ha differito a più riprese. Con valutazione non efficacemente confutata dalla parte ricorrente (pagine 3 e 4 della sentenza), la Corte territoriale muove dal presupposto che la disciplina invocata, proprio perché volta a incentivare la definizione agevolata della posizione contributiva, postuli un pagamento “spontaneo”, oltre che tempestivo. -8 - Tale normativa dunquenon si concilia, proprio per le finalità cui è improntata, con una contestazione radicale del credito , coltivata in entrambi i gradi di merito. Anche da quest’angolazione, la parte ricorrentenon si premura di vagliare e di criticare, con la specificità necessaria,le ragioni illustrate dalla Corte d’appello di Catania e idonee a giustificare la decisione. 9.–Ne consegue l’inammissibilità del ricorso. 10.– La ricorrente dev’essere condannata a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), che si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 11.– La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, in Euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica