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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 08686/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché con essi vengono riproposte questioni già affrontate e respinte con adeguata motivazione dalla sentenza impugnata, sia con riferimento alla rilevanza della falsa testimonianza nel procedimento penale in cui è stata resa e sia con riferimento all'attinenza ai fatti che costituivano oggetto del giudizio penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato su tutti i punti dedotti con l'appello. rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA] o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché con essi vengono riproposte questioni già affrontate e respinte con adeguata motivazione dalla sentenza impugnata, sia con riferimento alla rilevanza della falsa testimonianza nel procedimento penale in cui è stata resa e sia con riferimento all'attinenza ai fatti che costituivano oggetto del giudizio penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato su tutti i punti dedotti con l'appello. rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA] o
Sentenza Cassazione n. 08686/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris