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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26960/2026

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025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bolognaha confermato la sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 12aprile 2023 dal Tribunale di Rimini con la quale era stata affermata la penaleresponsabilità del predetto imputato in relazione ai reati di concorso in rapina,lesioni personali volontarie e ricettazione commessi/accertati in data 10 agosto2022.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico: vizi dimotivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine al mancatoriconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 2 [inrealtà comma 4 – ndr.] cod. pen. stante l’esiguità del valore del bene ricettato.[OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso è indeducibile perché fondato suargomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti inappello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolverela tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto diricorso;che, la Corte di appello risulta avere motivato adeguatamente al riguardo(v. pag. 6 della sentenza impugnata) ed avere fatto corretta applicazione delprincipio secondo il quale «In tema di ricettazione, il valore del bene è unelemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazionedell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se essonon è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata lalieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenzadegli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art.133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e aquello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente» (Sez. 2, n. 29346 del10/06/2022, Mazza, Rv. 283340-01);che, in relazione agli altri fatti-reato diversi dalla ricettazione per i quali èintervenuta condanna non vi è impugnazione con la conseguenza chel’affermazione di responsabilità in ordine a detti ulteriori fatti è già divenutairrevocabile.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bolognaha confermato la sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 12aprile 2023 dal Tribunale di Rimini con la quale era stata affermata la penaleresponsabilità del predetto imputato in relazione ai reati di concorso in rapina,lesioni personali volontarie e ricettazione commessi/accertati in data 10 agosto2022.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico: vizi dimotivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine al mancatoriconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 2 [inrealtà comma 4 – ndr.] cod. pen. stante l’esiguità del valore del bene ricettato.[OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso è indeducibile perché fondato suargomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti inappello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolverela tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto diricorso;che, la Corte di appello risulta avere motivato adeguatamente al riguardo(v. pag. 6 della sentenza impugnata) ed avere fatto corretta applicazione delprincipio secondo il quale «In tema di ricettazione, il valore del bene è unelemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazionedell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se essonon è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata lalieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenzadegli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art.133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e aquello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente» (Sez. 2, n. 29346 del10/06/2022, Mazza, Rv. 283340-01);che, in relazione agli altri fatti-reato diversi dalla ricettazione per i quali èintervenuta condanna non vi è impugnazione con la conseguenza chel’affermazione di responsabilità in ordine a detti ulteriori fatti è già divenutairrevocabile.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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