CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 29477/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19352/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA alla via VALADIER n. 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende, con domiciliazione telematica come per legge -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge in ROMA alla via dei PORTOGHESI , n. 12 , presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende per legge, con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliate in ROMA alla via NIZZA n. 45, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l e rappresenta e difende , con domiciliazione telematica come per legge -ricorrenti incidental i - R.g. n. 19352 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. Valle nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 013 S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 4348/2023 depositata il 16/03/2023; R.g. n. 19352 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 22 /10/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], impugnano, con atto affidato a due motivi di ricorso, la sentenza n. 4348 del 16/03/2023del Tribunale di Roma, che ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi da essiproposta. Risponde con controricorso il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’Avvocatura dello Stato. Resistono con altro controricorso, contenente ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA],per la quale i ricorrenti hanno depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] ha trattenuto il ricorso in decisone, riservando il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] I motivi del ricorso principale sono i seguenti. I° motivo: erronea e ( o ) falsa interpretazione, operata in sentenza, dell ’ atto di citazione per la prosecuzione nel merito dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., dell ’ oggetto del giudizio e dell’azione traendo in tal modo il Tribunale l ’ inammissibilità dal mancato utilizzo dello strumento del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., mentre dal tenore complessivo dell’atto processuale emerge chiaramente la volontà degli opponenti di voler proseguire nel merito l’opposizione proposta; violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 112, 615, 617 e 669 terdecies c.p.c. in relazione all ’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per avere il Tribunale di Roma nella sentenza impugnata erroneamente ritenuto che fosse stata impugnata l’ordinanza di sospensione dell ’ esecuzione immobiliare, anziché quella (l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) di rigetto dell’istanza di decadenza (provocatio ad opponendum) della prelazione esercitata R.g. n. 19352 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. Valle dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA], confermata nel merito anche dall’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come emergente dall’intestazione dello stesso atto di citazione, oltre che dal contenuto riportato e trascritto in esso del ricorso cautelare introduttivo; conseguente nullità della sentenza impugnata. II° motivo: violazione e ( o ) falsa applicazione degli artt. 569, 586, 587 e 176 disp. att. al c.p.c., 617 c.p.c. e 65 del r.d. 30.1.1913 n. 363, nonché degli artt. 24 e 111 Cost. e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, primo co mma, n. 4 c.p.c. per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante consistente in motivazione meramente apparente, apodittica e perplessa per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] esplichi con l’esercizio della prelazione nell’ambito di un procedimento immobiliare poteri di supremazia o di imperio e che lo stesso Ministero non sia assoggettato alla disciplina processuale relativa alla sua posizione di prelazionario nel pagamento del prezzo trattandosi di un acquisto a titolo originario. Il Tribunale non si è così conformato ai principi di diritto enunciati dalla Corte Suprema nella pronuncia n. 18421/2022 in tema di omesso/tardivo pagamento del prezzo, discostandosi pure dalle enunciazioni date dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 4282/1986. Conseguente nullità della sentenza. Va premesso che non rileva la non integrità del contraddittorio in ordine al ricorso principale, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità fin da Cass. Sez. U. 6826/2010. Infatti, il primo motivo è inammissibile: il giudice di merito ha correttamente ritenuto, qualificando il relativo atto introduttivo in modo non implausibile e - pertanto - qui non censurabile, che l’oggetto del giudizio di opposizione agli atti esecutivi fosse l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione laddove questa R.g. n. 19352 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. Valle non riteneva fondata l’opposizione in adesione all’orientamento giurisprudenziale che esclude il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] dall’obbligo di provvedere al pagamento del prezzo contestualmente all’esercizio del diritto di prelazione. L’opposizione agli atti esecutivi, invero, non può a vere ad oggetto l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione, in quanto avverso di essa è previsto uno specifico mezzo di tutela che è il reclamo di cui all’art. 669 terdecies c.p.c. , stante la previsione di compatibilità della disciplina detta per la sospensione nel corso dell’opposizione di merito, di cui all’art 624, quarto comma, c.p.c., alla sospensione di cui all’art. 618 c.p.c., mentre sulle ragioni dispiegate con l’opposizione formale la sola sede deputata alla loro disamina è il giudizio di merito ad introdursi dopo la definizione della fase sommaria. Il secondo motivo è infondato: per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 13779 del 12/06/2007; Cass. n. 7142 del 5/08/1996), dalla quale il Collegio non intende discostarsi, in tema di vendita di cose di interesse artistico e storico, il provvedimento con il quale l’amministrazione esercita il diritto di prelazione segna il passaggio allo Stato della proprietà del bene (artt. 32, terzo comma, della legge n. 1 089 del 1/06/ 1939 e 65 , secondo comma , del r.d. 30 gennaio 1913 n. 363 - applicabili “ ratione temporis ” e successivamente artt. 60 e segg. del d.lgs. n. 42 del 22/01/2004), mentre il pagamento del prezzo in favore dell’avente diritto non integra condizione o requisito di detto trasferimento, salva restando, ove l’amministrazione medesima non provveda nei modi e nei termini all’uopo prescritti, la sua responsabilità quale debitrice inadempiente. A tanto consegue che il secondo motivo non coglie nel segno laddove contesta l’esplicazione dell’esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero, non considerando la peculiarità della R.g. n. 19352 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. Valle struttura di essa, che prescinde, per il perfezionamento dell’acquisto, dal versamento del prezzo e, peraltro, il Ministero non può ritenersi avere acquistato dal precedente aggiudicatario, trattandosi di una peculiare ipotesi di acquisto a utonomo . Questa Corte ha precisato che la fase di valutazione discrezionale sul se esercitare o meno la prelazione è procedimentalizzata e la cognizione sulla legittimità del provvedimento con cui la P.A., attraverso la detta fase procedimentalizzata a garanzia sua e delle stesse parti, esercita – in condizioni di supremazia – detta prelazione, è demandata alla giurisdizione del giudice amministrativo(Sez. U n. 10619 del 03/05/2010). A tanto consegue il rigetto del ricorso principale. Il ricorso incidentale propone la seguente censura: violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) - in relazione agli articoli91, 17 c.p.c. e al d.m. n. 55 del 10/03/ 2014 . Il motivo del ricorso incidentale si i n cen t r a sull ’ esiguità dell’importo liquidato dal giudice del merito a titolo di spese legali, pari ad Euro 10.180,00, a fronte di un valore della controversia superiore a un milione e mezzo di euro. In questo caso, per essere circoscritta la contestazione al solo capo sulle spese, controinteressati ai quali sono soltanto gli odierni ricorrenti principali, è venuta meno l’ordinaria inscindibilità che connota tutte le opposizioni agli atti esecutivi e, con essa, anche la necessità che al giudizio su quell’impugnazione partecipino tutti gli altri contraddittori necessari del precedente grado di merito (negli esatti termini: Cass. n. 1654del 19/01/2023). Il motivo è ammissibile, atteso che con esso si contesta specificamente, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte, la liquidazione operata dal giudice di merito (Cass. n. 18190 del 16/09/2015; Cass. n. 22287 del 21/10/2009). R.g. n. 19352 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] motivo è fondato, non risultando la liquidazione operata rispettosa dei minimi tariffari, assunti come termini di riferimento. Sul punto, la gravata sentenza va, pertanto, cassata. Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, pertanto , il ricorso può essere deciso nel merito, con decisione della causa mediante liquidazione delle spese del grado di merito (riferite, per la non particolare complessità della controversia, ai minimi dello scaglione per il valore effettivo, pari al prezzo di aggiudicazione, con riguardo a tutte le fasi del giudizio di primo e unico grado e tenuto conto dell’aumento per pluralità di parti) in Euro 30.000 (trentamila) in favore degli odierni ricorrenti incidentali, che di quella liquidazione originaria si sono doluti; e con condanna dei ricorrenti principali - tra loro in solido, per l’evidente identità della posizione processuale - al pagamento delle medesime in favore dei detti ricorrenti incidentali. Il ricorso principale è rigettato e, pertanto , le spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei Pinna - tra loro in solido per l’evidente identità della posizione processuale - seguono la loro soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in favore delle due parti controricorrenti, in relazione all’attività difensiva in concreto svolta. La decisione di rigettodel ricorso principale comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito , liquida le spese del l’unico grado di merito in Euro 3 0.000 ,00 , oltre accessori di legge , al cui R.g. n. 19352 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. Valle pagamento in favore dei ricorrenti incidentali condanna i ricorrenti principali, tra loro in solido. Condanna i ricorrenti principali , tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: in favore de l Ministero della [OSCURATO:PERSONA], in Euro 7.000,00 per compensi , oltre alle spese eventualmente prenotate a debito e agli accessori di legge ; in favore della T ariffa S.r.l.s. e di [OSCURATO:PERSONA] , in Euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e in favore del competente Uff ici o di merito , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale , a norma del c