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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 17633/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (4‹. avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTAPPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza Corte di Appello di Catanzaro in epigrafe indicata, che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Castrovillari in ordine ai delitti, unificati dalla continuazione, di furto in abitazione e di tentata estorsione, realizzata con l'intimazione alla persona offesa di consegnargli una somma di denaro, senza il versamento della quale non le avrebbe restituito i gioielli a lei sottratti, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.

A sostegno del ricorso, ha presentato due motivi di impugnazione:

1.1. Violazione di legge, in particolare degli artt. 429 e 456 cod. proc. pen., per non essere stata riconosciuta la nullità del decreto che dispone il giudizio notificato all'imputato, contenente l'indicazione di altro nominativo e di reati diversi da quelli oggetto dell'imputazione.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) dell'imputazione come furto in abitazione, pur avendo riferito la persona offesa nell'atto di denuncia di aver riposto la sua borsa con i monili d'oro in un magazzino attiguo alla sua abitazione.

2. Il ricorso è inammissibile perché sorretto da motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede.

2.1. Il primo motivo di ricorso, meramente reiterativo di censure già disattese dai giudici di merito, è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, atteso che, come rilevato dalla sentenza impugnata, nessuna nullità può riconoscersi in relazione al decreto di giudizio immediato del 4/11/2021 con riferimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], regolarmente notificato all'imputato con il capo di imputazione oggetto del presente procedimento, con il quale si è regolarmente effettuata la vocatio in jus del ricorrente, tanto che questo aveva avanzato richiesta di giudizio abbreviato, pur rigettata.

Era stato disposto, pertanto, il rinvio a nuova udienza dinanzi al collegio giudicante, essendo stata la prima superata dalla necessità di discutere la richiesta di giudizio abbreviato, e solo alla seconda comunicazione era stato per errore allegato un atto eccentrico rispetto al procedimento, comunque inidoneo ad inficiare la validità dell'originario decreto di giudizio immediato, che aveva già raggiunto lo scopo.

2.2. La doglianza di cui al secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, nel quale non si rinviene alcuna prospettazione di una sottrazione dei beni della persona offesa non già dalla sua abitazione, come riferito in entrambe le sentenze di merito, bensì da un magazzino attiguo, non meglio precisato.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso il 26 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (4‹. avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTAPPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza Corte di Appello di Catanzaro in epigrafe indicata, che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Castrovillari in ordine ai delitti, unificati dalla continuazione, di furto in abitazione e di tentata estorsione, realizzata con l'intimazione alla persona offesa di consegnargli una somma di denaro, senza il versamento della quale non le avrebbe restituito i gioielli a lei sottratti, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. A sostegno del ricorso, ha presentato due motivi di impugnazione: 1.1. Violazione di legge, in particolare degli artt. 429 e 456 cod. proc. pen., per non essere stata riconosciuta la nullità del decreto che dispone il giudizio notificato all'imputato, contenente l'indicazione di altro nominativo e di reati diversi da quelli oggetto dell'imputazione. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) dell'imputazione come furto in abitazione, pur avendo riferito la persona offesa nell'atto di denuncia di aver riposto la sua borsa con i monili d'oro in un magazzino attiguo alla sua abitazione. 2. Il ricorso è inammissibile perché sorretto da motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede. 2.1. Il primo motivo di ricorso, meramente reiterativo di censure già disattese dai giudici di merito, è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, atteso che, come rilevato dalla sentenza impugnata, nessuna nullità può riconoscersi in relazione al decreto di giudizio immediato del 4/11/2021 con riferimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], regolarmente notificato all'imputato con il capo di imputazione oggetto del presente procedimento, con il quale si è regolarmente effettuata la vocatio in jus del ricorrente, tanto che questo aveva avanzato richiesta di giudizio abbreviato, pur rigettata. Era stato disposto, pertanto, il rinvio a nuova udienza dinanzi al collegio giudicante, essendo stata la prima superata dalla necessità di discutere la richiesta di giudizio abbreviato, e solo alla seconda comunicazione era stato per errore allegato un atto eccentrico rispetto al procedimento, comunque inidoneo ad inficiare la validità dell'originario decreto di giudizio immediato, che aveva già raggiunto lo scopo. 2.2. La doglianza di cui al secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, nel quale non si rinviene alcuna prospettazione di una sottrazione dei beni della persona offesa non già dalla sua abitazione, come riferito in entrambe le sentenze di merito, bensì da un magazzino attiguo, non meglio precisato. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 26 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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