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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 08358/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta per l'indagata la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 11 aprile 2023 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 22 febbraio 2023 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento a suo carico per violazione dell'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006.

2. L'indagata ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge per la mancata acquisizione del video circolato su Facebook e da cui era partita l'indagine.

Con il secondo eccepisce la violazione di legge perché non aveva mai assunto la qualità di titolare d'impresa o di responsabile di ente.

Contesta sia il fumus che il periculum.

Con la memoria insiste e ribadisce gli argomenti già svolti. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La prima censura, relativa alla mancata acquisizione del video, non coglie nel segno.

Il Tribunale del riesame ha ben spiegato che la pubblicazione del post su Facebook, "[OSCURATO:PERSONA]", relativo a due soggetti che erano scesi da un furgone e avevano abbandonato svariati rifiuti all'interno dell'area di un distributore di carburante in disuso, era stata solo lo spunto dell'indagine, costituita invece dai rilievi della polizia giudiziaria, dall'esame delle immagini dei limitrofi circuiti di videosorveglianza, dalle verifiche in merito alla titolarità del furgcne.

In tale contesto, il video postato su Facebook non ha avuto alcuna funzione indiziaria, per cui la sua acquisizione è stata correttamente ritenuta superflua.

La seconda censura attiene alla corretta qualificazione giuridica del fatto, alla ricorrenza del fumus e del periculum.

Il Tribunale del riesame ha accertato, nei limiti della cognizione sommaria della fase cautelare, che la quantità di rifiuti abbandonata, costituiti da scarti di edilizia e altro materiale, proveniva senz'altro dall'attività d'impresa, relativa a una ristrutturazione edilizia.

Di qui la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006.

Quanto alla possibilità di ricondurre la condotta illecita proprio alla ricorrente, è emerso dalle indagini che la stessa era titolare del furgone da cui erano scesi i due uomini per scaricare i rifiuti.

Rispetto a tale pacifico dato, la tesi difensiva, secondo cui aveva ceduto il veicolo al titolare di un bar, senza formalizzare il passaggio di proprietà, non è stata considerata valida ai fini dell'esonero di responsabilità e anzi è stata utilizzata per supportare ulteriormente la motivazione a base del periculum, dal momento che l'omessa custodia integrava il concreto rischio che il veicolo venisse nuovamente utilizzato per il trasporto e l'abbandono di rifiuti.

Peraltro, va ricordato che, avverso il sequestro preventivo del furgone, trattandosi di misura cautelare reale, è ammesso il ricorso per cassazione solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le più recenti, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01).

Nel caso in esame, l'ordinanza è stata compiutamente motivata e non ricorre la violazione di legge.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichhra inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta per l'indagata la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 11 aprile 2023 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 22 febbraio 2023 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento a suo carico per violazione dell'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006. 2. L'indagata ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge per la mancata acquisizione del video circolato su Facebook e da cui era partita l'indagine. Con il secondo eccepisce la violazione di legge perché non aveva mai assunto la qualità di titolare d'impresa o di responsabile di ente. Contesta sia il fumus che il periculum. Con la memoria insiste e ribadisce gli argomenti già svolti. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La prima censura, relativa alla mancata acquisizione del video, non coglie nel segno. Il Tribunale del riesame ha ben spiegato che la pubblicazione del post su Facebook, "[OSCURATO:PERSONA]", relativo a due soggetti che erano scesi da un furgone e avevano abbandonato svariati rifiuti all'interno dell'area di un distributore di carburante in disuso, era stata solo lo spunto dell'indagine, costituita invece dai rilievi della polizia giudiziaria, dall'esame delle immagini dei limitrofi circuiti di videosorveglianza, dalle verifiche in merito alla titolarità del furgcne. In tale contesto, il video postato su Facebook non ha avuto alcuna funzione indiziaria, per cui la sua acquisizione è stata correttamente ritenuta superflua. La seconda censura attiene alla corretta qualificazione giuridica del fatto, alla ricorrenza del fumus e del periculum. Il Tribunale del riesame ha accertato, nei limiti della cognizione sommaria della fase cautelare, che la quantità di rifiuti abbandonata, costituiti da scarti di edilizia e altro materiale, proveniva senz'altro dall'attività d'impresa, relativa a una ristrutturazione edilizia. Di qui la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006. Quanto alla possibilità di ricondurre la condotta illecita proprio alla ricorrente, è emerso dalle indagini che la stessa era titolare del furgone da cui erano scesi i due uomini per scaricare i rifiuti. Rispetto a tale pacifico dato, la tesi difensiva, secondo cui aveva ceduto il veicolo al titolare di un bar, senza formalizzare il passaggio di proprietà, non è stata considerata valida ai fini dell'esonero di responsabilità e anzi è stata utilizzata per supportare ulteriormente la motivazione a base del periculum, dal momento che l'omessa custodia integrava il concreto rischio che il veicolo venisse nuovamente utilizzato per il trasporto e l'abbandono di rifiuti. Peraltro, va ricordato che, avverso il sequestro preventivo del furgone, trattandosi di misura cautelare reale, è ammesso il ricorso per cassazione solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le più recenti, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). Nel caso in esame, l'ordinanza è stata compiutamente motivata e non ricorre la violazione di legge. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichhra inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen