CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 aprile 2021
Cassazione n. 04734/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al nr. 11344/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA]() che, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso l'ordinanza r.g.n. 59855/2020 emessa dal [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. 2021 n. 11344 sez. M3 - ud. 19-01-2022 -2- Rilevato che, [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto la [OSCURATO:PERSONA] 2000 P.S.C. a r.l. dinanzi al Tribunale di Roma al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti (e in favore della società convenuta) per il pagamento di corrispettivi relativi a prestazioni di trasporto eseguiti nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA].; nell'introdurre il giudizio di opposizione, la [OSCURATO:SOCIETA]., tra le restanti difese, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, ritenendo competente il Tribunale di Milano; con ordinanza resa in data 1/4/2021 (r.g.n. 59855/2020), il Tribunale di Roma, disattesa l'eccezione di competenza territoriale sollevata dalla società opponente, ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, adottando altresì taluni provvedimenti d'indole ordinatoria finalizzati alla prosecuzione della causa in sede istruttoria; avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto regolamento di competenza, cui ha fatto seguito il deposito di memoria; la [OSCURATO:PERSONA] 2000 P.S.C. a r.l. si è costituita nel presente giudizio, mediante il deposito di difese scritte; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per l'accoglimento del ricorso per regolamento di competenza e indicando il Tribunale di Milano quale giudice competente a conoscere della controversia; considerato che, con il ricorso proposto, la [OSCURATO:SOCIETA]. censura diffusamente l'ordinanza impugnata per aver omesso di rilevare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, negando quella del Tribunale di Milano, da affermarsi viceversa nella specie, in ragione della natura del Adunanza del 19 gennaio 2022 - R.G. n. 11344/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri credito vantato dalla controparte e delle specifiche circostanze analiticamente indicate in ricorso; osserva preliminarmente il Collegio di dover rilevare l'inammissibilità del ricorso; al riguardo, varrà evidenziare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza - senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito - e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli art. 187, comnna 3, e 177, comma 1, c.p.c. (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11742 del 05/05/2021, Rv. 661277 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017, Rv. 644625 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017, Rv. 642736 - 01; Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014, Rv. 631956 - 01); nel caso di specie, non risultando l'avvenuta rimessione della causa in decisione e il previo invito delle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito (quali adempimenti preliminari alla decisione definitiva sulla competenza), e difettando altresì, nel provvedimento impugnato, alcuna decisione sulla competenza dotata di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, sì da assumere la qualità di atto idoneo a risolvere in modo definitivo la Adunanza del 19 gennaio 2022 - R.G. n. 11344/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Ufo suddetta questione di competenza, l'odierno regolamento deve ritenersi radicalmente inammissibile; sulla base delle argomentazioni che precedono, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del regolamento di competenza, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore di controparte, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev'essere attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 19 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] nte Enrico S oditti [OSCURATO:PERSONA] oggl, I 4 FEB 7972 IL