CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 28438/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede, con il quale è stato rigettato il reclamo proposto ex art. 35- ter Ord. pen., nell'interesse [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale dell'Ucciardone di Palermo. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. S. Agrò, (violazione di legge per mancanza di motivazione) devolve censura non consentita in sede di legittimità in quanto generica e, comunque, manifestamente infondata, posto che denuncia vizio di motivazione che non ravvisa dalla lettura del provvedimento censurato. Rilevato, infatti, che il Tribunale si è soffermato, quanto al periodo di detenzione sofferto presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], a considerare che le disfunzioni concernenti l'impianto di riscaldamento, considerate anche le condizioni climatiche ove l'istituto penitenziario è allocato, nello specifico caso, non erano state tali da integrare patimento e da provocare un trattamento lesivo della dignità della persona, dunque inumano e degradante, ma mero disagio (richiamando sul punto, Sez. 1, n. 26097 del 26/02/2018), escludendo anche che per il Graziano fossero intervenute condizioni di salute problematiche. Considerato, invero, che il ricorrente si limita a denunciare come insufficiente la motivazione del Tribunale, senza contestare, specificamente, il contenuto dell'ordinanza (cfr. pag. 3), sollecitando, inoltre, lo scomputo,dai mq. 8,44 complessivi della cella, di arredi fissi sospesi, genericamente indicati, senza precisare in che numero e di quale misura, né precisando la ragione per la quale detti arredi, in quanto sospesi, inciderebbero sulla determinazione dello spazio vitale pro capite. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore