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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27637/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta falsa applicazione dell'art.49 cod. pen., invocando la grossolanità del falso compiuto, non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituita da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; in effetti, il provvedimento impugnato si diffonde, con un ragionamenl:o immune da vizi, sulle ragioni per cui è stata acclarata la concreta idoneità del documento di identità falsificato a ingannare la fede pubblica ("per accertare che il documento fosse contraffatto, è stato necessario utilizzare la strumentazione tecnica a disposizione degli operanti, projectina docucenter, microscopio elettronico e lente di ingrandimento"cfr. pag. 3 della sentenza di appello) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle. ammende.

Così deciso il 25 gennaio 202a Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta falsa applicazione dell'art.49 cod. pen., invocando la grossolanità del falso compiuto, non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituita da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; in effetti, il provvedimento impugnato si diffonde, con un ragionamenl:o immune da vizi, sulle ragioni per cui è stata acclarata la concreta idoneità del documento di identità falsificato a ingannare la fede pubblica ("per accertare che il documento fosse contraffatto, è stato necessario utilizzare la strumentazione tecnica a disposizione degli operanti, projectina docucenter, microscopio elettronico e lente di ingrandimento"cfr. pag. 3 della sentenza di appello) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle. ammende. Così deciso il 25 gennaio 202a Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 27637/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris