CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 1984
Cassazione n. 30015/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 10/10/1984 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE. APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 4 novembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 24 marzo 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di estorsione, dichiarando estinti per intervenuta prescrizione gli episodi di tentata estorsione, e riduceva la pena inflitta dal primo giudice, escludendo altresì la recidiva contestata. Rilevato che la prima doglianza contenuta nel ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che censurano la mancata riqualificazione dei fatti nel delitto di truffa, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (si vedano le pagine 1 e 2 della motivazione della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha sottolineato, uniformandosi alla pacifica giurisprudenza, peraltro richiamata, come i fatti contestati non potessero essere sussunti nell'alveo della truffa aggravata ex art. 640, secondo comma, n. 2 cod. pen., in ragione della prospettazione, dotata di concreta efficacia coercitiva, di un male certo - la revoca della patente - attribuibile indirettamente al prevenuto, che è stata tale da indurre la persona offesa alla dazione del denaro per non subire il danno minacciato); Considerato che la seconda censura proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA],, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondata, in quanto il secondo giudice a pagina 2 ha ampiamente motivato il diniego delle generiche sulla base della riprovevolezza della condotta e dell'assenza di resipiscenza da parte del prevenuto, peraltro gravato da un precedente specifico, (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27)549 - 02), e sancito la congruità della sanzione, del resto minima (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore I