CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 17648/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anza del g.e. ex art. 591-terc.p.c. (nel testo di cui al d.l. n. 83/2015) -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Cron. R.G.N. 15225/2023 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 15225/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s. r . l . , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - e contro [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA],AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONEe [OSCURATO:PERSONA] -intimati - N. 15225/23R.G. avverso la sentenza n. 1/2023 emessa dal Tribunale di Mantova e pubblicata il 2.1.2023; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 2.4.2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Nell’ambito dell’esecuzione immobiliare N. 59/2012 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Mantova in danno di [OSCURATO:SOCIETA]., in data 5.5.2021 si tenne esperimento di vendita senza incanto dei beni immobili pignorati a cura del professionista delegato, notaio [OSCURATO:PERSONA], alla presenza degli offerenti [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. Il professionista delegato aggiudicò gli immobili alla AL.SO., previa esclusione della [OSCURATO:SOCIETA], in quanto il firmatario dell’offerta non aveva adeguatamente documentato i poteri di firma. La società esclusa propose quindi reclamo al g.e. ex art. 591-terc.p.c., che venne accolto con ordinanza del 22.6.2021, con cui si revocò l’aggiudicazione in favore di AL.SO. e si ordinò al professionista delegatola ripetizione della gara tra gli offerenti originari. Avverso detta ordinanza, la [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. con ricorso del 12.7.2021. Negata dal giudice dell’esecuzione la sospensione ed introdotto il giudizio di merito (svolt o si nella contumacia di tutti i convenuti) , con sentenza del 2.1.2023 il Tribunale di Mantova rigettò l’opposizione. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; gli intimati non hanno svolto difese. Le parti costituite hanno depositato memoria . Ai sensi dell’art. N. 15225/23R.G. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 -Con il primo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 591-ter, vigente ratione temporis, e 571 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. 1.2 -Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 591-ter, vigente ratione temporis, e 157, commi 2 e 3, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. 1.3 -Con il terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art.571 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. 2.1 -Non mette conto esaminare le doglianze avanzate col ricorso in quanto occorre rilevare che l’opposizione agli atti esecutiviavanzata dal [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe potuto essere proposta, giacché l’ordinanza del giudice dell’esecuzione non era opponibile, vizio che,tuttavia, non è stato rilevato dal Tribunale mantovano Invero, questa Corte, sulla medesima vicendaprocessuale che qui occupa, s’è già pronunciata con ordinanza n. 17775/2023, con cui venne dichiarata l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., proposto dall’odierna ricorrente avverso l’ordinanza collegiale ex art. 669-terdeciesc.p.c. del 19.8.2021 , res a a seguito di ordinanza del g.e. ex art. 591-terc.p.c. del 22.6.2021, ossia quella stessa ordinanza avverso la quale la AL.SO. propose (evidentemente) pure l’opposizione agli atti che qui occupa. N. 15225/23R.G. Ebbene, come correttamente eccepito dalla controricorrente, detta ulteriore attività processuale della AL.SO. non avrebbe potuto essere avviata, giacché l’ordinanza del giudice dell’esecuzione risolutiva del reclamo ex art. 591-ter c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (ossia, quello discendente dalla modifica apportata dal d.l. n. 83/2015, conv. in legge n. 132/2015), erasolo impugnabile col rimedio di cui all’art. 669-terdeciesc.p.c., come s’è detto pure proposto dalla stessa odierna ricorrente; ciò a differenza della veste attuale della disposizione, assai opportunamente modificata dal d.lgs. n. 149/2022 (ma non applicabile, ratione temporis, nel ca so che occupa). La suddetta ordinanza, quindi, non era suscettibile di divenire oggetto di opposizione formale. In proposito, richiamandosi testualmente quanto già osservato con l’ordinanza n. 17775/2023con riguardo alla detta disposizione nel testo qui applicabile , può evidenziarsi che, “per quanto i vizi del subprocedimento liquidatorio riverberino, di norma, sull’aggiudicazione e, dunque, sul decreto di trasferimento (v. ex multis, Cass. n. 9255/2015), occorre rilevare che, nella specie, l’aggiudicazione è avvenuta dinanzi al professionista delegato, i cui atti, com’è noto, non sono suscettibili di stabilizzazione, non potendo opporsi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (v. Cass. n. 12238/2019, in motivazione); ne discende che detti viziben possono denunciarsi - si ripete, avuto riguardo alla disciplina vigente ratione temporis - col rimedio di cui all’art. 591 - ter c.p.c. (se del caso, con l’appendice collegiale da detta disposizione già prevista), ma al solo scopo di superare eventuali ‘ difficoltà ’ in cui sia incorso il delegato nell’espletamento dell’ufficio, non anche per risolvere, con efficacia di N. 15225/23R.G. giudicato, vere e proprie controversietra le parti del procedimento, o anche tra gli offerenti(v. ancora Cass. n. 12238/2019, in motivazione). A tal fine, infatti,occorre denunciare i pretesi vizi del subprocedimentocon l’opposizione ex art. 617 c.p.c., avverso il primo atto successivo emesso dal giudice dell’esecuzione, ossia di regola contro il decreto di trasferimento, ma in via derivata, in quanto -come già anticipato - detti vizi sono idonei (in ipotesi) ad inficiarne la legittimità”. Ora, al contrario di quanto mostra di aver inteso la ricorrente in memoria, è evidente che per “primo atto successivo emesso dal giudice dell’esecuzione” deve intendersi il provvedimento adottato dopo la definizione del subprocedimento ex art. 591-ter c.p.c., atto , che di regola (ma non necessariamente: v. Cass. n. 26824/2023), va individuato nel decreto di trasferimento(v. Cass. n. 6083/2023; Cass. n. 36081/2023). È ben vero che, nella specie, lo sviluppo dell’esecuzione individuale a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. si arenò a seguito della proposizione del la domanda di concordato preventivo da parte di quest’ultima, ma ciò non toglie che - pur non emergendo alcunché, sul punto, dalla lettura degli atti regolamentari -un provvedimento del giudice dell’esecuzione successivo e, per ciò solo, idoneo ad essere impugnato con l’opposizione formale, onde denunciarne l’invalidità (evidentemente, di natura “derivata”, a cagione della pretesa illegittimità del subprocedimento di vendita delegato)non può non essere stato emesso, se non altro al fine di prendere atto della temporanea improseguibilità (al tempo) dell’esecuzione individuale ex art. 168 l.fall., in forza del c.d. automatic stay. N. 15225/23R.G. Nessun vulnusal diritto di difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. può dunque configurarsi, anche per tal verso. Infine, è appena il caso di precisare che, quand’anche la delega al professionista fosse stata conferita in epoca antecedente alla citata novella dell’art. 591-ter c.p.c. operata nel 2015, in ogni caso la disposizione così modificata opera pienamente nel caso che occupa, posto chel’esperimento di vendita per cui è processo si tenne dinanzi al delegato in data 5.5.2021, giacché, ai sensi dell’art.23, comma 9, del d.l. n. 83/2015, conv. in legge n. 132/2015, “Le disposizioni di cui all'articolo 13 (tra cui quella modificativa dell’art. 591-terc.p.c., n.d.e.), diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita”. Discende da quanto precede la radicale inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , erroneamente non rilevata dal giudice di merito. 3.1 -In definitiva, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., giacché la causa non avrebbe potuto essere proposta. Quanto alle spese di lite, nulla va disposto in relazione all’unico grado del giudizio di merito, giacché nessuno dei convenuti vi svolse difese. Quanto al giudizio di legittimità, esse, liquidate come in dispositivo, seguono la N. 15225/23R.G. soccombenza della ricorrente.Nulla va disposto nei confronti degli intimati, che non hanno svolto difese. Infine, in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della controricorrente in € 8.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteal competente ufficio di merito , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bi