CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 febbraio 2021
Cassazione n. 36801/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa in data 11 febbraio 2021 dal Tribunale di Palmi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso lordo pari a gr. 576 in Rosarno in data 11 ottobre 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con unico motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione determinati da erronea valutazione del numero di dosi ricavabili dalla sostanza detenuta. Tale calcolo errato determina la violazione dell'art. 73 T.U. Stup. in quanto i giudici hanno erroneamente attribuito rilevanza al dato quantitativo per negare l'applicabilità dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup. al caso di specie. In particolare, secondo il ricorrente, convertendo il principio attivo di gr. 16,4 in milligrammi si ottiene un valore di mg.1640, pari a 65,6 dosi medie piuttosto che alle 656 dosi indicate nella sentenza impugnata. La sentenza, nel soffermarsi sul dato ponderale, travisandolo, ha posto tale risultato a base del ragionamento con il quale è stata confermata la sentenza di primo grado. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Le censure proposte con il ricorso si fondano sull'unico argomento dell'errore di calcolo nel quale sarebbero incorsi i giudici di merito nel confermare la sentenza impugnata. Si tratta di censure manifestamente infondate, posto che il principio attivo di gr.16,4 detenuto dall'imputato corrisponde a mg.16.400, dai quali si ricavano 656 dosi singole, così come correttamente valutato dai giudici in entrambe le fasi di merito. La sentenza ha, dunque, espresso, con motivazione logica e corrispondente ai princìpi enunciati da ultimo dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo), le ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad escludere la possibilità di qualificare il fatto come di lieve entità. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; e inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 set