CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 16427/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7412-2021 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 326/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 12/02/2021; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7412/2021 Numero sezionale 3604/2022 Numero di raccolta generale 16427/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 12-2-2021, ha dichiarato inammissibile per tardività il reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso la sentenza che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; la fallita ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, illustrati da memoria; la curatela e la creditrice istante non hanno svolto difese. Considerato che: I. - la Corte d’appello di Catania ha rilevato che il reclamo ex art. 18 legge fall. era stato proposto il 18- 6-2019, a fronte della sentenza dichiarativa di fallimento notificata a cura della cancelleria il 10-1- 2019 all’indirizzo Pec della società risultante dal registro delle imprese; II. - coi tre motivi di ricorso (violazione o falsa applicazione degli artt. 10 e 115 legge fall. e 2495 cod. civ.; nullità della sentenza per inesistenza della notifica eseguita al domicilio personale del curatore speciale nominato per supplire all’estinzione della società; illogicità della valutazione in fatto a proposito della nullità della notificazione) la società essenzialmente lamenta che sia stata ritenuta valida la notifica della sentenza di fallimento all’indirizzo Pec risultante dal Ric. 2021 n. 07412 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7412/2021 Numero sezionale 3604/2022 Numero di raccolta generale 16427/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 registro delle imprese, quando invece quell’indirizzo era da aversi per inesistente in considerazione dell’avvenuta cancellazione della società medesima da oltre un anno; III. - la circostanza dell’avvenuta cancellazione della società oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento non risulta neppure dedotta nel giudizio di merito, in base a quanto si evince dall’impugnata sentenza; né il ricorso soddisfa il fine di autosufficienza in ordine a tale deduzione; IV. - a ogni modo la circostanza, anche ai fini dell’art. 360-bis cod. proc. civ., è ininfluente per la correttezza della notificazione eseguita via Pec; questa Corte ha più volte precisato che “in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può esserle notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese” (v. per tutte Cass. n. 602- 17); deve osservarsi che la previsione dell'art. 10 legge fall. consente che la società cancellata dal registro delle imprese sia dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione, e quindi implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi, per fictio iuris, pure nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la Ric. 2021 n. 07412 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7412/2021 Numero sezionale 3604/2022 Numero di raccolta generale 16427/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 propria capacità processuale (v. Cass. n. 5253-17, Cass. n. 24968-13); cosicché sia il ricorso per la dichiarazione di fallimento, sia la sentenza dichiarativa, possono essere in tal caso notificati seguendo le regole all’uopo stabilite; V. - nel caso concreto la sentenza dichiarativa di fallimento è intervenuta il 10-1-2019 e nell’incipit del ricorso per cassazione si dice che la società era stata cancellata il 5-4-2018 a fronte di domanda presentata (per chiusura della liquidazione) il 19-1-2018; ne consegue che in nessun modo può seguirsi l’assunto al quale è affidata, pregiudizialmente, la tesi della società, poiché finanche l’incipit del ricorso lo smentisce; anche nelle condizioni date, cioè, è valida la notifica della sentenza dichiarativa seguita a mezzo Pec all’indirizzo desunto dal registro delle imprese; e la notifica del testo integrale della sentenza dichiarativa di fallimento, che l’art. 17 legge fall. postula che sia fatta su richiesta del cancelliere, esattamente come accade per il caso della sentenza reiettiva del reclamo avverso la detta pronuncia dichiarativa (sulla quale v. esplicitamente Cass. n. 10125-16, Cass. n. 25375-17 e Cass. n. 23443-19), è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Ric. 2021 n. 07412 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7412/2021 Numero sezionale 3604/2022 Numero di raccolta generale 16427/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 07412 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G