CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42589/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] MOHAMED nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2014 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie gravi. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante. 3. Il ricorso é inammissibile in quanto manifestamente infondato, atteso che con l'atto d'appello era stata contestata la configurabilità dell'aggravante contestata in relazione alla concreta lesione riportata dalla persona offesa. Il giudice dell'appello ha dunque correttamente compreso l'oggetto della doglianza e la sua risposta risulta coerente all'obiezione sollevata. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 2.000,00