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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 31502/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rovigo;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoriascritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovogiudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 18 febbraio 2026 il Tribunale di Rovigo,quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] diriconoscere l'istituto della continuazione tra i reati di cui all'art. 73, comma 1,d.P.R. n. 309/1990 commesso tra il giugno 2021 e il maggio/giugno 2022 e dicui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 commesso il 25/11/2024, giudicaticon due diverse sentenze di condanna, ed ha rideterminato la pena complessivain anni sei e mesi tre di reclusione ed euro 23.700 di multa.Il giudice ha ritenuto sussistenti vari elementi indicatori dell'unicità didisegno criminoso tra detti reati, costituiti dall'analogia delle condotte,trattandosi di episodi di spaccio di cocaina compiuti a seguito dell'inserimento delsoggetto in una struttura organizzata, nella quale egli fungeva da intermediario,dall'identità spaziale, e dalla breve distanza temporale, essendo il distaccodovuto ad una sopravvenuta detenzione, che non aveva interrotto il propositocriminoso tanto che l'ultima condotta era stata tenuta mentre l'istante si trovavaagli arresti domiciliari.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Rovigo, con un unico motivo con il quale deduce laviolazione di legge e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione.Non vi è alcuna prova della identità di disegno criminoso tra gli episodigiudicati con la sentenza n. 584/2023, consumati nel 2022, e quelli giudicati conla sentenza n. 906/2024, commessi nell'ottobre 2021 e nel novembre 2024.Inoltre tra i primi vi è una violazione commessa in concorso con un complice,non coinvolto negli altri episodi, commessi pertanto con modalità diverse.

Ladetenzione protrattasi per due anni, poi, induce a ritenere assente una ideazioneunitaria.

I reati sono stati commessi, pertanto, sulla base di una scelta di vita enon di una programmazione unitaria, difficilmente ipotizzabile nel presente casoanche per la distanza temporale elevata tra il primo reato, commessonell'ottobre 2021, e l'ultimo, commesso oltre tre anni più tardi.3.

Il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta,ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, perl'apparenza della motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.2.

Questa Corte ha stabilito che «Il riconoscimento della continuazione,necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo dicognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori,quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074).Il giudice dell'esecuzione non si è conformato a tale principio, perché laverifica della sussistenza degli indicatori dell'unicità di disegno criminoso non èstata condotta in modo approfondito, al punto che alla pag. 2 dell'ordinanzaimpugnata il nome dell'esecutato è riportato in modo del tutto errato, e lavalutazione della esistenza di tale unicità è stata motivata in modo apparente emanifestamente illogico.L'unico indicatore effettivamente sussistente è l'identità dei titoli di reato,essendo stato il [OSCURATO:PERSONA] condannato per la violazione dell'art. 73 d.P.R. n.309/1990, anche se qualificata, solo nella secondo sentenza, come un'ipotesi dilieve entità.

L'affermazione di una contiguità temporale è, infatti,manifestamente illogica, essendo intercorsi quasi due anni e mezzo tra l'ultimoreato giudicato con la prima sentenza e quello giudicato con la secondasentenza, ed altrettanto illogica è l'affermazione dell'identità delle modalità dellecondotte dal momento che, per quanto risulta dall'ordinanza stessa, i reati di cuialla prima sentenza sono stati commessi dal condannato all'interno di unastruttura organizzata, in cui egli operava quale intermediario, e quindi agendounitamente a dei complici, mentre il delitto commesso il 25/11/2024 è statocontestato come un episodio occasionale, commesso cedendo una modestaquantità di cocaina ad un consumatore recatosi presso la sua abitazione, ove eglisi trovava agli arresti domiciliari.L'identità delle modalità di commissione dei vari reati è stata di fattoritenuta sussistente, dal giudice, solo per l'identica tipologia della sostanzaceduta, trattandosi in tutti i casi di cocaina, perché l'affermazione che anche il[OSCURATO:DATA_NASCITA] il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito all'interno della medesima struttura organizzata,in esecuzione dell'unica programmazione risalente al 2021, che non si sarebbemai interrotta nonostante la detenzione in corso e una sospensione dell'attivitàcriminosa per quasi due anni e mezzo, è manifestamente illogica e apodittica.L'ordinanza non chiarisce, infatti, in base a quali accertamenti il giudice haritenuto che il reato commesso nel novembre 2024 rientri nel disegno criminosoprogrammato nel 2021, quando il [OSCURATO:PERSONA] agiva all'interno di un'organizzazionecriminosa, e non derivi, invece, da una nuova ed autonoma decisione, diprocurarsi un profitto mediante la cessione di singole dosi di cocaina, dopo avereinterrotto la precedente attività criminosa a causa dello stato di detenzioneapplicato a seguito di detta attività, e della condanna subita.

E' manifestamenteillogica e apodittica, infatti, l'affermazione che lo iato temporale tra l'ultimo reatogiudicato con la prima sentenza, commesso nel giugno 2022, e quello giudicatocon la seconda sentenza, commesso come detto il 25/11/2024, dovuto allo statodi detenzione protrattosi effettivamente per tale periodo di tempo, non avrebbe«scardinato l'originaria deliberazione criminosa ma ne ha meramente complicatol'esecuzione», avendo il giudice omesso di spiegare perché, nonostante ilpersistere di tale disegno criminoso, il [OSCURATO:PERSONA] non lo abbia attuato per quasi dueanni e mezzo, e come abbia potuto, nonostante lo stato detentivo, riprendere icontatti con i precedenti o con altri fornitori, al fine di proseguire nell'attivitàcriminosa.Dalla scarna descrizione dei fatti ricavabile dall'ordinanza impugnata,pertanto, non si rileva la sussistenza di indicatori di una unicità di disegnocriminoso, quali la contiguità temporale e l'analogia delle modalità delle variecondotte criminose, perché queste sono state dichiarate sussistenti dal giudicedell'esecuzione con motivazione apodittica e manifestamente illogica.

La meraidentità dei titoli di reato, in simili casi, può ugualmente rivelare una unicità didisegno criminoso, che deve però essere valutata approfonditamente eaccertando la presenza di altri indicatori significativi, anche al fine di distinguerela identità di programmazione rispetto alla mera scelta di vita: la commissione direati analoghi nel corso degli anni, in particolare se distanziati tra loro, come nelpresente caso, può infatti essere sintomatica non di una unicità diprogrammazione, ma di un'abitualità criminosa o di una scelta di procurarsi unprofitto mediante la consumazione di illeciti, anche di identica natura, illeciti chenon vengono però programmati unitariamente, neppure in linea generale, macommessi in modo occasionale, sulla base delle concrete contingenze.Il giudice dell'esecuzione, pertanto, avrebbe dovuto valutareapprofonditamente le modalità e le ragioni della condotta tenuta il 25/11/2024, edella almeno apparente cessazione di condotte analoghe per gli oltre due anniprecedenti, al fine di valutare e motivare se tale condotta si inserisca nella stessaprogrammazione dei reati che il condannato ha commesso tra il 2021 e il 2022, ose sia frutto di una nuova determinazione, insorta successivamente, ovvero diuna semplice adesione ad uno stile di vita criminale, avendo egli scelto diprocurarsi un profitto mediante la cessione di sostanze stupefacenti, conmodalità e tempistiche decise autonomamente e a seconda delle contingenze.3.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere, pertanto, accolto, el'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Rovigoper un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispettodei principi sopra puntualizzati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diRovigo.Così deciso il 01 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rovigo;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoriascritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovogiudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 18 febbraio 2026 il Tribunale di Rovigo,quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] diriconoscere l'istituto della continuazione tra i reati di cui all'art. 73, comma 1,d.P.R. n. 309/1990 commesso tra il giugno 2021 e il maggio/giugno 2022 e dicui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 commesso il 25/11/2024, giudicaticon due diverse sentenze di condanna, ed ha rideterminato la pena complessivain anni sei e mesi tre di reclusione ed euro 23.700 di multa.Il giudice ha ritenuto sussistenti vari elementi indicatori dell'unicità didisegno criminoso tra detti reati, costituiti dall'analogia delle condotte,trattandosi di episodi di spaccio di cocaina compiuti a seguito dell'inserimento delsoggetto in una struttura organizzata, nella quale egli fungeva da intermediario,dall'identità spaziale, e dalla breve distanza temporale, essendo il distaccodovuto ad una sopravvenuta detenzione, che non aveva interrotto il propositocriminoso tanto che l'ultima condotta era stata tenuta mentre l'istante si trovavaagli arresti domiciliari.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Rovigo, con un unico motivo con il quale deduce laviolazione di legge e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione.Non vi è alcuna prova della identità di disegno criminoso tra gli episodigiudicati con la sentenza n. 584/2023, consumati nel 2022, e quelli giudicati conla sentenza n. 906/2024, commessi nell'ottobre 2021 e nel novembre 2024.Inoltre tra i primi vi è una violazione commessa in concorso con un complice,non coinvolto negli altri episodi, commessi pertanto con modalità diverse. Ladetenzione protrattasi per due anni, poi, induce a ritenere assente una ideazioneunitaria. I reati sono stati commessi, pertanto, sulla base di una scelta di vita enon di una programmazione unitaria, difficilmente ipotizzabile nel presente casoanche per la distanza temporale elevata tra il primo reato, commessonell'ottobre 2021, e l'ultimo, commesso oltre tre anni più tardi.3. Il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta,ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, perl'apparenza della motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.2. Questa Corte ha stabilito che «Il riconoscimento della continuazione,necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo dicognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori,quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074).Il giudice dell'esecuzione non si è conformato a tale principio, perché laverifica della sussistenza degli indicatori dell'unicità di disegno criminoso non èstata condotta in modo approfondito, al punto che alla pag. 2 dell'ordinanzaimpugnata il nome dell'esecutato è riportato in modo del tutto errato, e lavalutazione della esistenza di tale unicità è stata motivata in modo apparente emanifestamente illogico.L'unico indicatore effettivamente sussistente è l'identità dei titoli di reato,essendo stato il [OSCURATO:PERSONA] condannato per la violazione dell'art. 73 d.P.R. n.309/1990, anche se qualificata, solo nella secondo sentenza, come un'ipotesi dilieve entità. L'affermazione di una contiguità temporale è, infatti,manifestamente illogica, essendo intercorsi quasi due anni e mezzo tra l'ultimoreato giudicato con la prima sentenza e quello giudicato con la secondasentenza, ed altrettanto illogica è l'affermazione dell'identità delle modalità dellecondotte dal momento che, per quanto risulta dall'ordinanza stessa, i reati di cuialla prima sentenza sono stati commessi dal condannato all'interno di unastruttura organizzata, in cui egli operava quale intermediario, e quindi agendounitamente a dei complici, mentre il delitto commesso il 25/11/2024 è statocontestato come un episodio occasionale, commesso cedendo una modestaquantità di cocaina ad un consumatore recatosi presso la sua abitazione, ove eglisi trovava agli arresti domiciliari.L'identità delle modalità di commissione dei vari reati è stata di fattoritenuta sussistente, dal giudice, solo per l'identica tipologia della sostanzaceduta, trattandosi in tutti i casi di cocaina, perché l'affermazione che anche il[OSCURATO:DATA_NASCITA] il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito all'interno della medesima struttura organizzata,in esecuzione dell'unica programmazione risalente al 2021, che non si sarebbemai interrotta nonostante la detenzione in corso e una sospensione dell'attivitàcriminosa per quasi due anni e mezzo, è manifestamente illogica e apodittica.L'ordinanza non chiarisce, infatti, in base a quali accertamenti il giudice haritenuto che il reato commesso nel novembre 2024 rientri nel disegno criminosoprogrammato nel 2021, quando il [OSCURATO:PERSONA] agiva all'interno di un'organizzazionecriminosa, e non derivi, invece, da una nuova ed autonoma decisione, diprocurarsi un profitto mediante la cessione di singole dosi di cocaina, dopo avereinterrotto la precedente attività criminosa a causa dello stato di detenzioneapplicato a seguito di detta attività, e della condanna subita. E' manifestamenteillogica e apodittica, infatti, l'affermazione che lo iato temporale tra l'ultimo reatogiudicato con la prima sentenza, commesso nel giugno 2022, e quello giudicatocon la seconda sentenza, commesso come detto il 25/11/2024, dovuto allo statodi detenzione protrattosi effettivamente per tale periodo di tempo, non avrebbe«scardinato l'originaria deliberazione criminosa ma ne ha meramente complicatol'esecuzione», avendo il giudice omesso di spiegare perché, nonostante ilpersistere di tale disegno criminoso, il [OSCURATO:PERSONA] non lo abbia attuato per quasi dueanni e mezzo, e come abbia potuto, nonostante lo stato detentivo, riprendere icontatti con i precedenti o con altri fornitori, al fine di proseguire nell'attivitàcriminosa.Dalla scarna descrizione dei fatti ricavabile dall'ordinanza impugnata,pertanto, non si rileva la sussistenza di indicatori di una unicità di disegnocriminoso, quali la contiguità temporale e l'analogia delle modalità delle variecondotte criminose, perché queste sono state dichiarate sussistenti dal giudicedell'esecuzione con motivazione apodittica e manifestamente illogica. La meraidentità dei titoli di reato, in simili casi, può ugualmente rivelare una unicità didisegno criminoso, che deve però essere valutata approfonditamente eaccertando la presenza di altri indicatori significativi, anche al fine di distinguerela identità di programmazione rispetto alla mera scelta di vita: la commissione direati analoghi nel corso degli anni, in particolare se distanziati tra loro, come nelpresente caso, può infatti essere sintomatica non di una unicità diprogrammazione, ma di un'abitualità criminosa o di una scelta di procurarsi unprofitto mediante la consumazione di illeciti, anche di identica natura, illeciti chenon vengono però programmati unitariamente, neppure in linea generale, macommessi in modo occasionale, sulla base delle concrete contingenze.Il giudice dell'esecuzione, pertanto, avrebbe dovuto valutareapprofonditamente le modalità e le ragioni della condotta tenuta il 25/11/2024, edella almeno apparente cessazione di condotte analoghe per gli oltre due anniprecedenti, al fine di valutare e motivare se tale condotta si inserisca nella stessaprogrammazione dei reati che il condannato ha commesso tra il 2021 e il 2022, ose sia frutto di una nuova determinazione, insorta successivamente, ovvero diuna semplice adesione ad uno stile di vita criminale, avendo egli scelto diprocurarsi un profitto mediante la cessione di sostanze stupefacenti, conmodalità e tempistiche decise autonomamente e a seconda delle contingenze.3. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere, pertanto, accolto, el'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Rovigoper un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispettodei principi sopra puntualizzati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diRovigo.Così deciso il 01 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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