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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 settembre 1966

Cassazione n. 46837/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/09/1966 avverso l'ordinanza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; celebrato il giudizio con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha impugnato l'ordinanza con cui è stata dichiarata inammissibile la sua istanza di revisione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 724 del 2014 (che, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 27.500,00 di multa, confermando la sua condanna per i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi 14, 15, 16, 17) - istanza fondata sulla prova nuova costituita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], acquisite nel corso di indagini difensive, e sul conflitto tra il giudicato in esame con quello delle sentenze n. 22 del 2004 del Tribunale di Brescia e n. 1923 del 2004 della Corte di appello di Brescia.

Il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità ed inidoneità della nuova prova, essendo stata affermata l'inidoneità de plano, ai sensi dell'art. 634 cod.proc.pen., in violazione del contraddittorio, nonostante le penetranti valutazioni di merito espresse, ed essendo stata erroneamente negata la strumentalità di tale nuova prova - del tutto compatibile con la versione difensiva del condannato - a contestare il fatto storico dell'incontro dello stesso con il chiamante in correità; 2) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza del conflitto di giudicati, che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, non concerne fatti di contorno, ma fatti storici incompatibili con la condanna. 2.La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

2. In via preliminare occorre evidenziare che l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (così Sez. 2, n. 19648 del 3/02/2021, Martinelli, Rv. 281422 - 01).

Invero, caratteristica peculiare del giudizio di revisione è quella della distinzione logico- funzionale tra la fase rescindente - che ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla ammissibilità e sulla non manifesta infondatezza della richiesta, da valutarsi apprezzando l'astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810).

In ordine alle prove nuove, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta «implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu ()culi» (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo, Rv. 257496, entrambe pronunciate in relazione a fattispecie di annullamento delle decisioni della Corte d'appello che aveva proceduto ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva, in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali prodotte a sostegno della richiesta di revisione).

In altri termini, il compito affidato al giudice della revisione nella fase rescindente è quello di «valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.

Detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563).

Per quanto concerne l'art. 630, comma 1, lett. a, cod.proc.pen., si è di recente affermato che, nel caso in cui la richiesta di revisione, si fondi sull'inconciliabilità tra giudicati, il giudizio sull'ammissibilità o meno della domanda di revoca della sentenza non può prescindere da una pur sommaria valutazione e comparazione tra le due sentenze che si assumono in contrasto, non potendo il giudice limitarsi a verificare esclusivamente l'irrevocabilità della decisione che avrebbe introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale sentenza ai fatti oggetto del giudizio di condanna (v.

Sez. 2, n. 29373 del 18/09/2020, Nocerino, Rv. 280002 - 01, che ha superato il principio affermato da Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, Sciumè, Rv. 271821 - 01, in tema di giudizio di revisione, nel caso in cui la richiesta si fondi sull'inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., il controllo giurisdizionale che può condurre alla declaratoria dell'inammissibilità dell'istanza per manifesta infondatezza deve avere ad oggetto la verifica dell'irrevocabilità della sentenza che si vuole abbia introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale decisione ai fatti oggetto del giudizio di condanna, non potendo tale controllo estendersi alla "tenuta" della sentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia, che va obbligatoriamente realizzato in contraddittorio).

3. Alla luce di tali premesse, la prima censura, avente ad oggetto la decisione sulla prova nuova posta a fondamento della richiesta di revisione, è infondata.

In primo luogo, la Corte territoriale, nell'escludere che la prova dedotta investa direttamente i fatti oggetto di condanna e sia, dunque, riconducibile all'art. 630 lett. c cod.proc.pen., ha espresso appunto una valutazione preliminare di ammissibilità, optando correttamente per il rito di cui all'art. 634 cod.proc.pen., applicabile laddove la richiesta sia proposta fuori dalle ipotesi di cui all'art. 630 cod.proc.pen.

Deve, inoltre, osservarsi che la valutazione della Corte territoriale, secondo cui le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] possono assumere rilevanza solo ai fini dell'attendibilità del chiamante in correità Bettinazzi, risulta del tutto ragionevole, trattandosi di dichiarazioni che, in ragione del loro concreto contenuto negativo, non sono astrattamente idonee a negare radicalmente il fatto storico affermato da un altro teste ed a tradursi nella prova negativa del fatto ritenuto dimostrato nel giudizio oggetto di revisione.

Difatti, [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a dichiarare di non aver visto e di non aver conoscenza di un fatto.

A ciò si aggiunga che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto (Sez. 5, n. 5217 dell'11/12/2020, dep.10/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280335 - 01), mentre, nel caso di specie, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non riguardano il fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del chiamante in correità.

La doglianza è, pertanto, infondata. 4.Pure il secondo motivo, avente ad oggetto la rilevanza dei giudicati invocati, è infondato alla luce del principio secondo cui, in tema di revisione, l'inconciliabilità deve riguardare i fatti di reato accertati e posti a fondamento delle due diverse decisioni, non già la valutazione differente, da parte dei giudici, di fatti storici diversi (Sez. 1, n. 381 del 30/11/1992, dep. 15/01/1993, Rv. 194797 - 01).

La Corte territoriale ha, difatti, con argomentazioni congrue e logiche, precisato che i fatti risultanti dalle sentenze prodotte, riguardanti alcuni correi dei capi 16 e 17, sono circostanze di mero contorno, inidonee ad escludere la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] agli episodi contestati.

Il ricorrente, in modo a-specifico, siè semplicemente limitato ad insistere nella sua tesi ed ad affermare il contrario senza neppure evidenziare con precisione i passaggi motivazionali delle sentenze prodotte, concernenti gli altri correi, ritenuti rilevanti, senza svolgere un puntuale raffronto con le contestazioni a lui rivolte e con l'accertamento compiuto nella sentenza che lo riguarda, e soprattutto senza individuare alcuna lacuna, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. 5.In conclusione, il ricorso è infondato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/09/1966 avverso l'ordinanza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; celebrato il giudizio con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha impugnato l'ordinanza con cui è stata dichiarata inammissibile la sua istanza di revisione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 724 del 2014 (che, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 27.500,00 di multa, confermando la sua condanna per i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi 14, 15, 16, 17) - istanza fondata sulla prova nuova costituita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], acquisite nel corso di indagini difensive, e sul conflitto tra il giudicato in esame con quello delle sentenze n. 22 del 2004 del Tribunale di Brescia e n. 1923 del 2004 della Corte di appello di Brescia. Il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità ed inidoneità della nuova prova, essendo stata affermata l'inidoneità de plano, ai sensi dell'art. 634 cod.proc.pen., in violazione del contraddittorio, nonostante le penetranti valutazioni di merito espresse, ed essendo stata erroneamente negata la strumentalità di tale nuova prova - del tutto compatibile con la versione difensiva del condannato - a contestare il fatto storico dell'incontro dello stesso con il chiamante in correità; 2) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza del conflitto di giudicati, che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, non concerne fatti di contorno, ma fatti storici incompatibili con la condanna. 2.La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. In via preliminare occorre evidenziare che l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (così Sez. 2, n. 19648 del 3/02/2021, Martinelli, Rv. 281422 - 01). Invero, caratteristica peculiare del giudizio di revisione è quella della distinzione logico- funzionale tra la fase rescindente - che ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla ammissibilità e sulla non manifesta infondatezza della richiesta, da valutarsi apprezzando l'astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810). In ordine alle prove nuove, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta «implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu ()culi» (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo, Rv. 257496, entrambe pronunciate in relazione a fattispecie di annullamento delle decisioni della Corte d'appello che aveva proceduto ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva, in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali prodotte a sostegno della richiesta di revisione). In altri termini, il compito affidato al giudice della revisione nella fase rescindente è quello di «valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. Detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563). Per quanto concerne l'art. 630, comma 1, lett. a, cod.proc.pen., si è di recente affermato che, nel caso in cui la richiesta di revisione, si fondi sull'inconciliabilità tra giudicati, il giudizio sull'ammissibilità o meno della domanda di revoca della sentenza non può prescindere da una pur sommaria valutazione e comparazione tra le due sentenze che si assumono in contrasto, non potendo il giudice limitarsi a verificare esclusivamente l'irrevocabilità della decisione che avrebbe introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale sentenza ai fatti oggetto del giudizio di condanna (v. Sez. 2, n. 29373 del 18/09/2020, Nocerino, Rv. 280002 - 01, che ha superato il principio affermato da Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, Sciumè, Rv. 271821 - 01, in tema di giudizio di revisione, nel caso in cui la richiesta si fondi sull'inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., il controllo giurisdizionale che può condurre alla declaratoria dell'inammissibilità dell'istanza per manifesta infondatezza deve avere ad oggetto la verifica dell'irrevocabilità della sentenza che si vuole abbia introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale decisione ai fatti oggetto del giudizio di condanna, non potendo tale controllo estendersi alla "tenuta" della sentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia, che va obbligatoriamente realizzato in contraddittorio). 3. Alla luce di tali premesse, la prima censura, avente ad oggetto la decisione sulla prova nuova posta a fondamento della richiesta di revisione, è infondata. In primo luogo, la Corte territoriale, nell'escludere che la prova dedotta investa direttamente i fatti oggetto di condanna e sia, dunque, riconducibile all'art. 630 lett. c cod.proc.pen., ha espresso appunto una valutazione preliminare di ammissibilità, optando correttamente per il rito di cui all'art. 634 cod.proc.pen., applicabile laddove la richiesta sia proposta fuori dalle ipotesi di cui all'art. 630 cod.proc.pen. Deve, inoltre, osservarsi che la valutazione della Corte territoriale, secondo cui le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] possono assumere rilevanza solo ai fini dell'attendibilità del chiamante in correità Bettinazzi, risulta del tutto ragionevole, trattandosi di dichiarazioni che, in ragione del loro concreto contenuto negativo, non sono astrattamente idonee a negare radicalmente il fatto storico affermato da un altro teste ed a tradursi nella prova negativa del fatto ritenuto dimostrato nel giudizio oggetto di revisione. Difatti, [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a dichiarare di non aver visto e di non aver conoscenza di un fatto. A ciò si aggiunga che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto (Sez. 5, n. 5217 dell'11/12/2020, dep.10/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280335 - 01), mentre, nel caso di specie, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non riguardano il fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del chiamante in correità. La doglianza è, pertanto, infondata. 4.Pure il secondo motivo, avente ad oggetto la rilevanza dei giudicati invocati, è infondato alla luce del principio secondo cui, in tema di revisione, l'inconciliabilità deve riguardare i fatti di reato accertati e posti a fondamento delle due diverse decisioni, non già la valutazione differente, da parte dei giudici, di fatti storici diversi (Sez. 1, n. 381 del 30/11/1992, dep. 15/01/1993, Rv. 194797 - 01). La Corte territoriale ha, difatti, con argomentazioni congrue e logiche, precisato che i fatti risultanti dalle sentenze prodotte, riguardanti alcuni correi dei capi 16 e 17, sono circostanze di mero contorno, inidonee ad escludere la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] agli episodi contestati. Il ricorrente, in modo a-specifico, siè semplicemente limitato ad insistere nella sua tesi ed ad affermare il contrario senza neppure evidenziare con precisione i passaggi motivazionali delle sentenze prodotte, concernenti gli altri correi, ritenuti rilevanti, senza svolgere un puntuale raffronto con le contestazioni a lui rivolte e con l'accertamento compiuto nella sentenza che lo riguarda, e soprattutto senza individuare alcuna lacuna, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. 5.In conclusione, il ricorso è infondato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso i
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