CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 febbraio 1972
Cassazione n. 33769/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/02/1972 a [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 23/12/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del decreto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, in data 23 dicembre 2022, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione a decreto penale formulata dall'imputato, in quanto presentata personalmente con sottoscrizione non autenticata, e, in data 29 dicembre 2022. lo stesso era dichiarato esecutivo. 2. Ricorre per [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo, come unico motivo, la violazione dell'art. 461 cod. proc. pen., nella parte in cui il Giudice delle indagini preliminari di Roma ha ritenuto erroneamente la inammissibilità dell'atto di opposizione al decreto penale di condanna rimarcando che lo stesso era stato presentato personalmente e senza autenticazione della sottoscrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il ricorrente, nel formulare opposizione al decreto penale emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma di Roma il 28 settembre 2022, ha rispettato tutte le formalità di cui all' art. 461 cod. proc. pen.: l'atto è stato presentato personalmente e con firma autenticata dal difensore, il quale, peraltro, era procuratore speciale dell'imputato; in calce all'atto di opposizione, era, infatti, rilasciata procura speciale che lo abilitava espressamente anche al deposito telematico dell'impugnazione. Inoltre, Armanna, avendo apposto un'unica firma digitale in calce, sia alla dichiarazione di opposizione, che al conferimento della procura, ha manifestamente inteso ratificare entrambe le manifestazioni della propria volontà. Sicché, la successiva firma del difensore, finalizzata ad autenticare quanto ratificato dall'opponente, oltre che ad accettare il conferimento del mandato, ha reso l'atto, nel suo complesso, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 461 cod. proc. pen. che, nel caso specifico, dispone che l'imputato personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, può proporre opposizione mediante la dichiarazione ricevuta dalla cancelleria che ha emesso il decreto, ovvero nella cancelleria del tribunale. 3. L'errore in cui è incorso il primo giudice è stato quello di avere ritenuto la firma digitale di Armanna non autenticata poiché la firma digitale apposta dal difensore era posizionata più in alto rispetto a quella del medesimo; del resto, a tale errore si sarebbe potuto ovviare constatando che le sottoscrizioni digitali vennero apposte in orario differente: alle 10.48 Armanna e alle 12,19 il difensore. In tal modo il predetto, intervenendo per ultimo, ha ben manifestato l'intenzione di autenticare un atto complesso già completo in ogni sua parte. 4. Alla luce delle osservazioni di cui sopra, il decreto deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, ufficio del Giudice delle indagini preliminari, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, ufficio del Giudice delle indagini preliminari per l'ulter