CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24144/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] n. a Mugnano di Napoli il 31/1/1980 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 18/2/2022 Visti gli atti la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]:corretti, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del GIP del locale Tribunale che, in data 25/5/2021, aveva dichiarato gli imputati colpevoli del delitto di estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen., disapplicava la recidiva nei confronti del Marra ed escludeva per entrambi gli imputati l'aggravante ex art. 628, comma 3 n. 1, cod.pen., rideterminando la pena in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 1.600,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA]; in anni quattro, mesi cinque, gg. dieci di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo -con distinti atti- i seguenti motivi: nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione ed erronea applicazione degli artt. 63 e 64 cod.proc.pen. nonché degli artt. 110, 629 cod.pen. in relazione all'art. 192 cod.proc.pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il difensore sostiene che la Corte di merito non ha fornito adeguata risposta alle censure difensive concernenti l'attendibilità delle dichiarazioni della p.o. [OSCURATO:PERSONA] e la loro inutilizzabilità per violazione dell'art. 63 cod.proc.pen. In particolare, la sentenza impugnata ha disatteso l'eccezione di inutilizzabilità formulata richiamando il non univoco orientamento di legittimità secondo cui le dichiarazioni rese alla P.g. da persona non sottoposta ad indagini ed aventi carattere autoindiziante non sono utilizzabili nei confronti di chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi perché prevale la qualità di teste p.o. Il difensore ritiene, al contrario, che risulti più aderente al dato letterale l'orientamento che reputa le dichiarazioni di carattere autoindiziante rese dal teste inutilizzabili erga omnes a norma degli art. 63 e 64, comma 3 bis, cod.proc.pen. Nel caso di specie il Chianese, nonostante le intercettazioni telefoniche attestassero il versamento a Pasqua del 2020 della somma di euro 500,00 a seguito della richiesta estorsiva formulata nei suoi confronti, nel corso delle s.i.t del 16 giugno 2020 negava la circostanza senza che il suo esame venisse interrotto a seguito dell'emersione di elementi suscettibili d'integrare il reato di favoreggiamento personale. Aggiunge il ricorrente che l'eliminazione delle dichiarazioni del Chianese dall'apparato argchmentativo della sentenza impugnata avrebbe condotto a ben diversi esiti processuali e che, in ogni caso, il giudizio di attendibilità formulato dai giudici d'appello non ha tenuto adeguato conto delle doglianze difensive che censuravano la genericità, incongruenza e mutevolezza del narrato della p.o., avendo il Chianese riferito nelle diverse occasioni in cui aveva contattato lo Forze dell'Ordine o era stato formalmente sentito dichiarazioni incoerenti, imprecise e parzialmente mendaci con conseguenti ricadute sul giudizio di credibilità della p.o. In ragione del quadro nebuloso emergente dalle dichiarazioni del Chianese, i giudici di merito avrebbero dovuto procedere ad una valutazione maggiormente rigorosa, tenuto conto degli esiti non dirimenti delle captazioni effettuate e delle quali il Chianese era consapevole per averle sollecitate personalmente; 2.2 la violazione ed erronea applicazione dell'art. 416 bis.1 cod.pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il difensore 2 gsb lamenta che la sentenza impugnata ha confermato la sussistenza dell'aggravante nell'ipotesi dell'utilizzo del metodo mafioso senza indicare con precisione le condotte, ulteriori rispetto all'ordinario novero di minacce e violenza che integrano il reato ex art. 629 cod.pen., utili a configurare l'aggravante, e la specifica costrizione percepita dal soggetto passivo del reato in quanto le minacce contestate in imputazione non richiamano il possibile sostegno all'azione delittuosa ad opera di appartenenti ad un'associazione mafiosa e i giudici territoriali avrebbero dovuto precisare e chiarire i segmenti di condotta che avrebbero determinato l'effetto di sopraffazione personale che integra la circostanza, facendo applicazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio; 2.3 la violazione ed erronea applicazione dell'art. 62 bis cod.pen. e connesso vizio della motivazione, avendo la Corte di merito disatteso l'istanza difensiva valorizzando la gravità del reato e il contesto in cui è maturato l'illecito, senza enunziare i parametri ed i criteri in concreto posti a fondamento del diniego. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3.La violazione degli artt. 63 e 64 cod.proc.pen. nonché degli artt. 110,629 cod.pen. in relazione all'art. 192 cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione. Il primo motivo ha uno sviluppo argomentativo del tutto sovrapponibile alle censure illustrate sub 2.1 nell'interesse del coimputato fino a pag. 8 laddove il difensore lamenta la mancata esposizione del contributo causale che il ricorrente avrebbe prestato all'azione delittuosa e l'assenza di elementi indicativi del dolo; 3.1 la violazione dell'art. 416bis.1 cod.pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, doglianza di tenore identico a quella esposta sub 2.2; 3.2 la violazione dell'art. 62 bis cod.pen. e il vizio di motivazione, non avendo la Corte di merito considerato l'incensuratezza del Della Rocca, omettendo di precisare parametri e criteri utilizzati per pervenire al diniego. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'eccezione processuale concernente la violazione degli artt. 63 e 64 cod.proc.pen. è infondata, per taluni aspetti in maniera manifesta. La difesa assume che le dichiarazioni rese dalla p.o. [OSCURATO:PERSONA] alla p.g. debbano ritenersi inutilizzabili in quanto, pur emergendo dal contenuto delle intercettazioni attivate su sua denunzia che nel periodo di Pasqua 2020 aveva versato 500,00 euro a seguito di richiesta estorsiva, nelle successive sommarie informazioni rese agli operanti il 16/6/2020 negava la circostanza, evenienza che, secondo il ricorrente, avrebbe imposto l'interruzione dell'atto dal momento che siffatta negazione si prestava ad integrare il reato di favoreggiamento personale aggravato.La Corte territoriale (pag. 8) ha argomentato che, poiché alla data delle s.i.t. non emergevano (né sono poi emersi) elementi per ritenere il Chianese attinto da univoci indizi di colpevolezza per l'ipotizzato favoreggiamento personale, poteva al più configurarsi l'inutilizzabilità relativa di cui all'art. 63,comma 1, cod.proc.pen. non quella erga omnes di cui al secondo comma. La sentenza impugnata ha aggiunto che l'omissione pretesamente incriminante è attendibilmente ascrivibile alla approssimativa contestualizzazione della richiesta di danaro, che si colloca a distanza di circa tre mesi dalla prima, piuttosto che ad una deliberata determinazione intesa a sottacere la circostanza dal momento che il Chianese nel prosieguo delle stesse dichiarazioni ha ampiamente ammesso di aver pagato una più consistente somma nella seconda metà del mese di maggio 2020. Inoltre, i giudici d'appello hanno ulteriormente precisato che, atteso il contenuto inequivoco delle conversazioni intercettate, le quali costituiscono una prova diretta non bisognevole di riscontri, e avuto riguardo agli ulteriori elementi probatori acquisiti, le dichiarazioni del Chianese non appaiono decisive ai fini del giudizio di responsabilità, sicché anche in ipotesi di ritenuta inutilizzabilità erga omnes gli esiti processuali non ne risulterebbero travolti. La difesa non si confronta con i cennati argomenti, limitandosi all'apodittico assunto in ordine alla centralità scardinante della proposta eccezione senza alcuna valutazione della capacità probatoria delle ulteriori ed autonome fonti richiamate dalla sentenza impugnata, per tal via incorrendo in genericità della censura. 1.1 Deve aggiungersi per debito di completezza che la proposta eccezione è, comunque, infondata poiché, secondo i principi affermati da Sez. [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni "indizianti" di cui all'art. 63, comma primo, c:od. proc. pen. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza, in quanto la predetta norma di garanzia è ispirata al principio "nemo tenetur se detegere", che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato, e non quella che debba ancora commetterlo. Pertanto, se il dichiarante non è chiamato a rispondere di fatti diversi da quelli che integrano il tessuto delle sue dichiarazioni, egli rimane compatibile con l'ufficio di testimone, ponendosi solo un problema di attendibilità della deposizione, che dovrà essere valutata secondo gli ordinari criteri (Sez. U, n. 33583 del 26103/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264481 - 01). Alla luce del richiamato principio la discrasia denunziata dalla difesa rileva esclusivamente sotto il profilo dell'attendibilità del dichiarante, nella specie positivamente delibata dai giudici di merito che hanno dato conto del giudizio attinto con una motivazione priva di criticità giustificative. In particolare la Corte territoriale (pagg. 5-7) ha puntualmente confutab i rilievi difensivi in ordine alla credibilità del Chianese, disattendendoli con argomentazioni che non prestano il fianco a censura per completezza e congruenza logica. 2. Le censure in punto di sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso sono manifestamente infondate. La Corte territoriale ha fornito congrua risposta alle doglianze dei ricorrenti, facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, in tema di estorsione cd. "ambientale", integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 415-bis.1 cod. pen.), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Rv. 276115-01; n. 19245 del 30/03/2017, Rv. 269938 - 01). Nella specie i giudici territoriali hanno correttamente evidenziato che l'intimazione di "mettersi a posto con il sistema" in relazione ai "cantieri aperti" è espressione che evoca in maniera inequivoca il controllo del territorio da parte di consorterie mafiose e la connessa pratica del taglieggiamento delle attività imprenditoriali, integrando la peculiare metodologia che sostanzia la contestata aggravante. La grave coartazione esercitata sulla vittima mediante le reiterate minacce formulate al suo indirizzo è stata ampiamente sottolineata dai giudici di merito nel contesto della ricostruzione della vicenda a giudizio. 3. Preclusa in conseguenza della mancata devoluzione in appello e, comunque, destituita di fondamento è la censura relativa alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] concernente l'assenza di prova in ordine al contributo causale prestato all'azione delittuosa. Invero, contrariamente a quanto assume il difensore, l'invito formulato dall'imputato nei confronti del Chi,anese a recarsi da Ciro ( Marra) per "mettersi a posto" implica la piena consapevolezza dell'azione iestorsiva intrapresa, la condivisione della stessa e l'inserimento nel decorso causale già attivato con capacità efficiente rispetto allo scopo, avendo l'imputato neiterato la richiesta estorsiva nei confronti della vittima, contribuendo a coartare la libera determinazione della vittima con metodologia mafiosa. 4. Inammissibili per manifesta infondatezza risultano le conclusive censure concernenti il diniego delle attenuanti generiche. Infatti, la Corte territoriale ha disatteso le richieste difensive nei confronti dli entrambi i ricorreniti segnalando la rilevante offensività delle condotte e le allarmanti modalità esecutive del fatto in difetto di allegazione di elementi favorevoli suscettibili di fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria. 5.Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi, nel complesso infondati, debbono essere rigettati con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Roma, 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]