CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26685/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia aggravata dall'uso di un coltello; mentre, ha dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione della penale responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, poiché si risolve nella prospettazione assertiva di elementi di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24