CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 1974
Cassazione n. 20155/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1,4N--‘.sr-teD (-.1kY,5131, A ^n gor [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/05/1974 avverso l'ordinanza del 27/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva rigettato il reclamo relativo alle limitazioni impostegli nell'acquisto di alcuni oggetti del cd. sopravvitto, tra i quali riviste, libri e quotidiani. Conseguentemente, ha ordinato alla Casa di reclusione di Spoleto di autorizzare l'acquisto, oltre che di un pelapatate, anche di singoli numeri di riviste a tiratura nazionale (con esclusione della stampa locale) in libera vendita e delle quali il reclamante faccia istanza mediante il mod. 393, fermo restando l'esercizio del cisto di controllo ove previsto. 2. Il Ministero della giustizia, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza svolgendo due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 ord. pen., l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata all'amministrazione, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, benché il Tribunale avesse dato atto del fatto che la questione relativa alle riviste era stata solo genericamente affrontata nel reclamo del detenuto, anziché dichiararlo inammissibile lo aveva accolto. In particolare, rileva come il detenuto non abbia contestato il diniego ad una specifica richiesta di acquisto di una rivista, ed evidenzia l'assenza di alcuna disposizione che vieti in astratto ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. di acquistare quotidiani e riviste, fatta eccezione per la stampa locale, sicché in assenza di un pregiudizio grave ed attuale, e stante la genericità del reclamo, questo era inammissibile. Inoltre, il ricorrente sostiene che mancavano nella specie i presupposti normativi del provvedimento adottato, dal momento che presupposto perché il giudice provveda ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen., è che vi sia un'inosservanza, da parte dell'amministrazione, di disposizioni dell'ordinamento penitenziario o del relativo regolamento di attuazione, e dall'altro, un grave pregiudizio all'esercizio di un diritto del detenuto. Nessuno dei due presupposti nella specie sussisteva dal momento che l'ordinamento penitenziario non prevede la possibilità di acquistare qualsiasi rivista, sicché l'attuale regolamentazione in materia non determina una negazione del diritto all'informazione. Pertanto, il Tribunale, nel prevedere la fruibilità illimitata di qualsiasi rivista avrebbe superato i limiti posti dalla legge. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'assenza di motivazione, il travisamento del fatto e la conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella misura in cui ha ritenuto conforme ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 122 del 2017 autorizzare a priori e senza limiti l'acquisto di riviste a tiratura nazionale. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo. L'art. 35-bis, comma 3, secondo periodo, Ord. pen. stabilisce che il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., se accerta la sussistenza di «un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti», ordina all'Amministrazione di porre rimedio entro il termine indicato dal giudice. Il reclamo giurisdizionale in parola ha, dunque, ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto e attuale sofferto dal detenuto in conseguenza di un comportamento dell'Amministrazione penitenziaria lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, Costa, Rv. 271905). In questa prospettiva, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è, innanzitutto, chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando preliminarmente se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria. In caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico, trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Rv. 281998 - 01). 3. Nella specie, Giovanditto, detenuto in regime di 41-bis ord. pen., ha proposto reclamo contestando le restrizioni previste negli acquisti di prodotti del cd. sopravvitto, e lamentando l'esistenza di discriminazioni non giustificate rispetto ai detenuti in regime ordinario ed ha chiesto, tra l'altro, che gli fosse consentito l'acquisto di tutte le riviste, i libri e i quotidiani. Tale reclamo appare del tutto generico e formulato come richiesta di riconoscimento della astratta possibilità di accedere alla disponibilità degli stessi prodotti consentiti ai detenuti in regime ordinario, evocando in modo del tutto generico l'acquisto di tutte le riviste, i libri e i quotidiani. In particolare, non risulta esservi un provvedimento con cui l'Amministrazione abbia rigettato alcuna specifica richiesta avanzata dal ricorrente di accedere ad uno di tali beni. Non vi era pertanto nella fattispecie alcun concreto provvedimento lesivo di una posizione di diritto soggettivo del detenuto, sicché non ricorrevano i presupposti per accedere alla tutela giurisdizionale prevista dall'art. 35-bis ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza, pur essendosi avveduto di ciò, e avendo correttamente qualificato il reclamo proposto come generico, non ne ha tratto le dovute conseguenze, dichiarandolo inammissibile. Al contrario, ha ordinato all'Amministrazione penitenziaria di autorizzare l'acquisto di singoli numeri 'di riviste a tiratura nazionale delle quali il detenuto faccia richiesta, in violazione degli artt. 35-bis e 69, comma 3, lett. b) ord. pen. Conseguentemente, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio limitatamente a tale statuizioneAn-'ij orro p, irtpupa -2,,wr , PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente all'autorizzazione generale all'acquisto di riviste. Così deciso in Roma, nella came