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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37281/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 del TRIBUNALE di LANCIANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Ace--tce~coet-s> cA-tr ottA Yei C.0-C/><> ' [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 24 gennaio 2020 il Tribunale di Lanciano, in composizione monocratica, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contestazione di molestie (art.660 cod.pen.), a lui attribuite in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. In motivazione si richiama la deposizione della persona offesa e si afferma che «verosimilmente il giovane non è riuscito coscientemente a fermarsi nonostante il rifiuto della ragazza» ; da ciò una 'insistenza', «trasformatasi ben presto in molestia e fastidiosa petulanza».

Non vi è descrizione di specifiche condotte tenute dal Tumini.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], con deduzione di nullità della decisione per apparenza di motivazione. 3.1 Premesse brevi considerazioni in diritto, il ricorrente evidenzia - al primo motivo - come, a fronte di una pacifica conoscenza tra il Tumini e la Pugliese, il giudice del merito si sia limitato ad esprimere una opinione senza realizzare alcuna analisi di condotte concrete.

Si rappresenta, peraltro, che gli sms di cui si parla in sentenza non sono stati riprodotti nel capo di imputazione né acquisiti agli atti. 3.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione e travisamento della prova.

Si riportano diffusamente alcuni atti istruttori per rappresentare la assenza di reale valutazione del contenuto delle deposizioni e la sommarietà della decisione.

4. Il ricorso è fondato, al primo motivo. 4.1 Va ricordato in premessa che il reato di cui all'art. 660 cod.pen. è configurabile non già in riferimento a qualsivoglia condotta che interferisca - sul piano oggettivo - nella altrui sfera di quiete personale ma si caratterizza per le sue modalità e per il coefficiente psicologico espresso dal legislatore in termini di petulanza (o altro biasimevole motivo) sicchè non solo va identificato in concreto uno specifico contegno intollerabile e incivile verso la persona molestata, (v.

Sez.

I n. 12251 del 1986, rv 174192; Sez.

I n. 13555 del 1998) ma va verificata la ricorrenza del dolo (tra le molte, Sez.

I n. 25033 del 8.5.2012) consistente nella volontà di interferire in modo inopportuno - per ragioni che vanno apprezzate e qualificate attraverso un giudizio di valore - nell'altrui sfera di libertà. 4.2 Nel caso in esame nessuna ricostruzione di comportamenti concreti è presente in sentenza, sicchè il richiamo alla avvenuta escussione della persona offesa - condito da mere valutazioni che prescindono da momenti esplicativi dei fatti- non consente di ritenere giuridicamente esistente il necessario profilo argomentativo della sentenza, risultando in tal modo integrata l'ipotesi di apparenza di motivazione.Va ricordato, infatti, che la motivazione - come efficacemente ribadito dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 49 del 2015 (in tema di confisca urbanistica ed accertamento incidentale della penale responsabilità in ipotesi di prescrizione del reato) non consiste in una mera «espressione di risultato» ma in un atto che sia «capace di dare conto dell'effettivo apprezzamento delle circostanze probatorie» da parte del soggetto giudicante.

Motivare, pertanto, è attività complessa - non riducibile a vuote formule di stile - consistente in una chiara esplicazione delle ragioni che - in fatto come in diritto - consentono di sostenere la decisione.

Se, pertanto, non può dirsi indispensabile la riproduzione formale delle fonti dimostrative (potendo essere operata una sintesi ragionata dei loro contenuti), ciò che non può mai mancare è la chiara e precisa «attribuzione» a dette fonti di un valore dimostrativo in rapporto alle specifiche condotte attribuite al soggetto imputato, sì da realizzare il necessario «ponte» tra la contestazione e la decisione.

Si tratta di passaggi argomentativi che nel caso in esame non si rinvengono e ciò conduce all'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio.

Ai sensi dell'art.623 co.1 lett. d) gli atti vanno trasmessi al medesimo Tribunale, fermo restando che il giudice del rinvio dovrà essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lanciano.

Così deciso il 16 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 del TRIBUNALE di LANCIANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Ace--tce~coet-s> cA-tr ottA Yei C.0-C/><> ' [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 24 gennaio 2020 il Tribunale di Lanciano, in composizione monocratica, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contestazione di molestie (art.660 cod.pen.), a lui attribuite in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. In motivazione si richiama la deposizione della persona offesa e si afferma che «verosimilmente il giovane non è riuscito coscientemente a fermarsi nonostante il rifiuto della ragazza» ; da ciò una 'insistenza', «trasformatasi ben presto in molestia e fastidiosa petulanza». Non vi è descrizione di specifiche condotte tenute dal Tumini. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], con deduzione di nullità della decisione per apparenza di motivazione. 3.1 Premesse brevi considerazioni in diritto, il ricorrente evidenzia - al primo motivo - come, a fronte di una pacifica conoscenza tra il Tumini e la Pugliese, il giudice del merito si sia limitato ad esprimere una opinione senza realizzare alcuna analisi di condotte concrete. Si rappresenta, peraltro, che gli sms di cui si parla in sentenza non sono stati riprodotti nel capo di imputazione né acquisiti agli atti. 3.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione e travisamento della prova. Si riportano diffusamente alcuni atti istruttori per rappresentare la assenza di reale valutazione del contenuto delle deposizioni e la sommarietà della decisione. 4. Il ricorso è fondato, al primo motivo. 4.1 Va ricordato in premessa che il reato di cui all'art. 660 cod.pen. è configurabile non già in riferimento a qualsivoglia condotta che interferisca - sul piano oggettivo - nella altrui sfera di quiete personale ma si caratterizza per le sue modalità e per il coefficiente psicologico espresso dal legislatore in termini di petulanza (o altro biasimevole motivo) sicchè non solo va identificato in concreto uno specifico contegno intollerabile e incivile verso la persona molestata, (v. Sez. I n. 12251 del 1986, rv 174192; Sez. I n. 13555 del 1998) ma va verificata la ricorrenza del dolo (tra le molte, Sez. I n. 25033 del 8.5.2012) consistente nella volontà di interferire in modo inopportuno - per ragioni che vanno apprezzate e qualificate attraverso un giudizio di valore - nell'altrui sfera di libertà. 4.2 Nel caso in esame nessuna ricostruzione di comportamenti concreti è presente in sentenza, sicchè il richiamo alla avvenuta escussione della persona offesa - condito da mere valutazioni che prescindono da momenti esplicativi dei fatti- non consente di ritenere giuridicamente esistente il necessario profilo argomentativo della sentenza, risultando in tal modo integrata l'ipotesi di apparenza di motivazione.Va ricordato, infatti, che la motivazione - come efficacemente ribadito dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 49 del 2015 (in tema di confisca urbanistica ed accertamento incidentale della penale responsabilità in ipotesi di prescrizione del reato) non consiste in una mera «espressione di risultato» ma in un atto che sia «capace di dare conto dell'effettivo apprezzamento delle circostanze probatorie» da parte del soggetto giudicante. Motivare, pertanto, è attività complessa - non riducibile a vuote formule di stile - consistente in una chiara esplicazione delle ragioni che - in fatto come in diritto - consentono di sostenere la decisione. Se, pertanto, non può dirsi indispensabile la riproduzione formale delle fonti dimostrative (potendo essere operata una sintesi ragionata dei loro contenuti), ciò che non può mai mancare è la chiara e precisa «attribuzione» a dette fonti di un valore dimostrativo in rapporto alle specifiche condotte attribuite al soggetto imputato, sì da realizzare il necessario «ponte» tra la contestazione e la decisione. Si tratta di passaggi argomentativi che nel caso in esame non si rinvengono e ciò conduce all'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio. Ai sensi dell'art.623 co.1 lett. d) gli atti vanno trasmessi al medesimo Tribunale, fermo restando che il giudice del rinvio dovrà essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lanciano. Così deciso il 16 giugno