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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 38484/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del fatto che è stata riconosciuta all'odierno ricorrente la recidiva specifica reiterata ed infraquinquiennale, tale per cui, comportando un aumento del termine per prescrivere i reati a lui ascritti, il suddetto termine risulta maturare il 24/03/2026; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] riolli Luigi gostinacc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del fatto che è stata riconosciuta all'odierno ricorrente la recidiva specifica reiterata ed infraquinquiennale, tale per cui, comportando un aumento del termine per prescrivere i reati a lui ascritti, il suddetto termine risulta maturare il 24/03/2026; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] riolli Luigi gostinacc
Sentenza Cassazione n. 38484/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris