CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 ottobre 2021
Cassazione n. 06303/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 26517/2022 promosso da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del Curatore pro tempore, rappre- sentatoe difeso dall ' a vv. Francesco P izzuto , elettivamente domiciliat o in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rap- presentato difeso dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domi- ciliato in Roma, piazza Cavour 17, presso lo Studio legale [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; intimato con atto di costituzione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messinan. 435/2021, pub- blicata il 07/10/2021. Udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del 9/10/2025 dalCons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1548/2016, il Tribunale di Messina, definendo in primo grado il giudizio avviato nel dicembre 1995, condannava il Co- mune di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, il Comune) a corrispondere al Falli- mento [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, il Fallimento) la somma di €38.151,39, oltre interessi dalla messa in mora al soddisfo, quale corrispettivo ancora dovuto per i lavori di sistemazione della strada comunale Alcara li Fusi –Belvedere, III lotto, eseguiti in virtù del contratto d ' appalto del 2/ 0 5/ 1977. Il medesimo Tribunale dichiarava improcedibile la domanda ricon- venzionale di risarcimento danni formulata dal Comune nei confro nti dell'impresa fallita in corso di causa. Avverso tale decisione proponeva appello ilComune, deducendo, per quanto ancora di interesse, l'insussistenza in capo al Fallimento della legittimazione ad agire, per avvenuta cessione dei crediti da essa vantati nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla Banca di [OSCURATO:PERSONA], sede di Messina, che sola pertanto era legittimata ad agire. Costituitosi l'appellato, con sentenza n. 435/2021 la Corte d'appello di Messina accoglieva l'appello, dichiarando la carenza di legittimazione attiva delFallimento, che condannava al pagamento delle spese proces- suali dei due gradi di giudizio e di quelle di CTU. La Corte d'appello rilevava che,in relazione ai crediti maturati dalla ditta appaltatrice nei confronti del Comune, risultava intervenuto un contratto di cessione alla Banca di [OSCURATO:PERSONA], sede di Messina (atto in [OSCURATO:PERSONA] di Messina 11 novembre 1980 rep. n. 14132963, reg.to al n. 1333 del 13 novembre 1980), cui era seguita l'accettazione della cessione da parte del Comune con deliberazione della G.M. 3 di- cembre 1980, n. 322. Richiamando alcune pronunce di questa Corte, il G iudice del gra- vame affermava che la cessione del credito si perfeziona con l ' accordo fra cedente e cessionarioe opera il trasferimento della titolarità del cre- dito ceduto, attribuendo al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore per conseguire la prestazione dovuta, con la conse- guenza che il cessionario si surroga nei diritti del cedente nei confronti del debitoreceduto , senza che rilevi la circostanza che la cessione sia pro solutoo pro solvendo. Avverso detta pronuncia il Fallimento ha propostoricorso per cassa- zione, affidato a quattro motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso nei termini di cui all'art.370 c.p.c., ma ha depositato un atto di costituzione per dedurre l'inam- missibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza del ricorso avversario, con espressa riserva di svolgere le difese nella discussione orale in caso di trattazione della causa in pubblica udienza. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primomotivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello affidato la decisione ad un'unica ra- gioneche però si fondava su un presupposto illegittimo , poiché il docu- mento utilizzato per dichiarare la legittimazione attiva non aveva mai fatto parte del fascicolo di causa , tenuto conto che n ella comparsa del primo grado del giudizio in alcun punto si facevacenno alla “cessione del credito”,menzionata ed apparsa nell'atto di appello. Ad opinione della parte, il Comune hainammissibilmente formulato in appello un'eccezione nuova, fondata su un documento nuovo, e la Corte territoriale ha utilizzato tale documento senza effettuare nessuna valutazione di indispensabilità dellostesso, come richiesto dal testo ap- plicabile ratione temporisdell'art. 345 c.p.c. Il ricorrente ha dedotto che nell'atto di appello il Comune haaffer- mato quanto segue: «1. Preliminarmente, occorre evidenziare che il Giu- dice di prime cure non ha verificato se, in base alla allegazione docu- mentale in atti, l'odierna appellata fosse legittimata ad agire in giudizio. Come già accennato (v. retro pag. 4), infatti, essa nel novembre 1980 aveva ceduto il credito vantato nei confronti del Comune in forza dell'ag- giudicazione dei lavori in questione; tale cessione era stata accettata dal Comune un mese dopo.Per provare la propria legittimazione ad agire (nel senso che il relativo onere incombe sull ' attore, v. infra pagg - 10 - 11), pertanto, la società fallita avrebbe dovuto dimostrare l ' eventuale avvenuta risoluzione del predetto contratto o l'esistenza di altri fatti estintivi e/o modificativi della cessione; diversamente, solo la Banca cessionaria era legittimata ad agire nei confronti del Comune in forza degli artt. 1250 e 1264 c.c.Sotto tale profilo, pertanto, la sentenza ap- pellata èdel tutto carente». Lo stesso ricorrente ha evidenziatoche, in primo grado, il c onsulente tecnico nominato per l'espletamento della CTU aveva affermato , nella propria relazione, di aver reperito presso l'Ente taluni documenti che, su espressa richiesta dello stesso,venivano a lui consegnati in visione , in sede di sopralluogo, in data 17 settembre 2013. Tali documenti erano stati elencati dal consulente d'ufficio, e tra questi vi era la menzionata cessione,che dunque non era mai entrat a a far parte del fascicolo né del primo grado di giudizio né del secondo, essendo piuttosto un atto “forse” agli atti dell'Ente, che mai era stato introdotto o visionato da alcuno, tant'è che l'argomento non eramai stato trattato nel giudizio di primo grado e, quindi, detto documento non poteva essere utilizzato quale supporto alla eccezionesollevata per la prima volta in appello. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 345 c.p.c. e l'omessa pronuncia in relazione all'art.360 c.p.c., per avere la Corte d'appellodichiarato il difetto di legittima- zione della parte esclusivamente in base a un documento solo menzio- nato dal CTU , e non allegato agli atti dei fascicoli , né mai citato dalla parte in alcun atto precedente, che non potevacertamente essere pro- dotto (e d'altronde non lo era stato) , in quanto introdotto in giudizio dopo le decadenze di legge della produzione documentale, da conside- rarsi pertanto “inesistente”. Il ricorrente ha evidenziato che la difesa del Comune ha sin dal primo grado svolto difese incompatibili con l'eccezionedi difetto di legittima- zione attiva, aggiungendo che il documento nuovo e la menzionata ec- cezione non potevano trovare ingresso “indiretto” nel fascicolo, e dun- que nel processo, tenuto conto che proprio di recente le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., sentenza n. 3086 del 1/02/2022 ) hanno precisato che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accer- tare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite,il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fonda- mento della domanda o delle eccezioni,salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio. Con il terzo motivo di ricorso è gradatamente dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1260 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.(per il caso di mancato accoglimento del primo motivo di ricorso), perché la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare se la ces- sione fosse stata prosolvendo, dal momento che in questo caso l'estin- zione della obbligazione originaria si verifica con la riscossione del cre- dito da parte del cessionario nei confronti del debitore ceduto e, per- tanto, in applicazione dell'art. 2697, comma 2, c.c., il debitore conve- nuto per l'adempimento di una obbligazione, che eccepisca l ' estinzione della stessa per effetto dell'avvenuta cessione pro solvendo, ha l ' onere di dimostrare non solo la cessione, ma anche l'estinzione del debito ce- duto. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa appli- cazione dell'art. 345, commi 1 e 2, c.p.c. , in relazione all ' art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.A d opinione della parte, in applicazione dell ' art.384 c.p.c., una volta cassata la sentenza del secondo grado del giudizio, questa Corte è chiamata adecidere il merito della controversia, avendo a disposizione tutti gli strumenti idonei, in quanto nel primo grado d i giudizio l'istruttoria era stata ampiamente completata e la consulenza tecnica svolta era stata esaustiva. 2.Occorre preliminarmente rilevare che il Comune non si è difeso con controricorso nei termini previsti dall'art. 370 c.p.c., poiché il ricorso è stato notificato il 4/11/2022 e il Comune solo il 27/01/2023 ha notifi- cato,e depositato, un atto di costituzione con cui ha dedotto l ' inammis- sibilità, improcedibilità e infondatezza del ricorso avversario, con espressa riserva di svolgere le difese nella discussione orale. Questa Corte ha più volte affermato che, nell'ambito del procedi- mento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt.370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per l'adunanza camerale è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie aisensi degli artt. 372 e 380 bis.1 c.p.c., dovendo pertanto ritenersi inammissibili la me- moria depositata da Comune il 22/09/2025 e le produzioni ad essa cor- relate(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17030 del 16/06/2021). 3.Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della stretta connessione esistente, e si rivelano infondati. 3.1.Occorre prima di tutto rilevare che, nella specie, la materia del contendere non attiene in senso proprio alla legittimazione attiva, desu- mibile dalla prospettazione della parte, ma alla effettiva titolarità attiva del rapporto giuridico come risultante dagli atti. In argomento questa Corte ha comunque chiarito che anche la ef- fettiva titolarità attiva o passiva del rapporto obbligatorio, come la legit- timazione attiva o passiva, è rilevabile di ufficio dal giudice,se risultante dagli atti di causa (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 2951 del 16/02/2016; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8625 del 01/04/2025; Cass., Sez. 3, Ordi- nanza n. 11744 del 15/05/2018). In effetti, le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o pas- siva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24375 del 11/09/2024; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021). 3.2.Ciò significa che, inerendo a deduzioni difensive, in applicazione dell'art. 345 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis , il rilievo del difetto di titolarità attiva del rapporto obbligatorio può costituire motivo di appello della pronuncia di primo grado e può anche essere rilevato d'ufficio dal giudice dell' appello , ove risulti dagli atti e dai documenti di causa ritualmente acquisiti( cfr. Cass., Sez. U n. , Sentenza n. 2951 del 16/02/2016; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8625 del 1/04/ 2025 ; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16814 del 17/06/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018; più in generale, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9200 del 02/04/2021). 3.3.Nel caso di specie, lo stesso ricorrente ha dedotto che il CTU aveva riscontrato l'esistenza del contratto di cessione dei crediti vantati dall'impresa nei confronti del Comune, descrivendone gli elementi iden- tificativi, la cui utilizzabilità la parte non ha neppure dedotto di avere contestatoe impugnato nel corso del giudizio di primo grado e neppure in grado di appello, con una doglianza che comunque non può essere validamente formulata, quando si tratta di accertamenti del CTU che attengono a fatti rilevabili d'ufficio come è, appunto, la titolarità attiva del rapporto obbligatorio (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 3086 del 1/02/2022, ove si è precisato che, in materia di consulenza tecnica d'uf- ficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni –e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio–, o l'acquisi- zione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giu- dice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti, è fonte di nullità relativa rile- vabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva allo atto viziato o alla notizia di esso). 4.Il terzo motivo di ricorso è infondato. 4.1. Occorre tenere presente che la stessa Corte d'appelloha affer- mato,con statuizione in questa sede non impugnata, che nella specie la cessione dei crediti erauna cessione pro solvendo. Com'è noto, la cessione pro solvendosi connota per il fatto che se il debitoreceduto non adempie al proprio debito nei confronti del creditore cessionario, quest'ultimo può rivalersi nei confronti del cedente. Ciò significa, dunque, soltanto che, nella fattispecie, l'istituto banca- rio cessionario del credito dell a società fallita , per il caso di inadempi- mento del Comune al pagamento richiesto , avrebbe potuto agire nei confronti del creditore cedente. Questa Corte ha, infatti, precisato che la cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia pro sol- vendoe non già pro soluto , con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009). Il debitore ceduto, d'altronde,è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'origina- rio creditore, concernenti l'esistenza e le validità del negozio da cui de- riva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8373 del 07/04/2009) . L'orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente attiene a fattispecie del tutto diverse, ove il debitore di un rapporto causale ha dedotto di avere adempiuto al proprio debito mediante cessione di cam- biali, ove il cedente è il debitore del cessionarioe quest'ultimo, creditore del cedente, ha agito in giudizio per il pagamento del debito, infondata- mente indicato come estinto dal debitore cedente per intervenuta ces- sione di cambiali. 4.Anche il quarto motivo di ricorso va respinto, tenuto conto che il rigetto dei precedenti motivi impedisce la cassazione della decisione im- pugnata e, con essa, la richiesta di rinnovata decisione nel merito. 11.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 12. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, tenuto conto che, per i motivi sopra evidenziati, il Comune non si è difeso con tempestivo controricorso, con la conseguenza che gli atti e i documenti depositati non possono essere considerati neppure ai fini della statui- zione sulle spese di lite. 13.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d .P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, de