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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 7 dicembre 2023

Cassazione n. 29162/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ISERNIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ("1, A" t./Vnlette/entitè le conclusioni del PG C •--et-3-Q- -N IA•14 t. ,Lt. • -c,t- tvt e_ i-C v,- e ie,-P" Si i 17,4 • ."-.4-) t [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso il provvedimento emesso il 07/12/2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Isernia che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto del 05/10/2023, con cui è stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Il ricorso consta di due motivi con cui si deducono:

2.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Diversamente da quanto si legge nel provvedimento impugnato, l'istante non aveva proposto ricorso per cassazione ma l'opposizione di cui all'art. 99 dell'anzidetto decreto, depositata telematicamente il 26/10/2023 ed indirizzata al Tribunale di Isernia - [OSCURATO:PERSONA]/Gup, ove, peraltro, sul frontespizio si dava chiaramente atto che si trattava di opposizione all'anzidetto decreto di revoca dell'ammissione al beneficio.

La declaratoria di inammissibilità dell'atto di opposizione è pertanto erronea, oltre che abnorme. [OSCURATO:PERSONA] aveva l'onere di decidere in merito all'opposizione, valutando la produzione documentale rilasciata all'esponente dall'Inps e, conseguentemente, ammetterla al patrocinio a spese dello Stato.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Isernia per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Dalle allegazioni prodotte dal ricorrente risulta, infatti, che, in data 26/10/23, la difesa ha depositato in Cancelleria (il 06/10/2023) e comunicato a mezzo pec (09/10/2023) al Tribunale di Isernia, [OSCURATO:PERSONA]/Gup, opposizione al decreto n. 3/2023 Mod. 27 di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, pronunciata dal Gup del medesimo Tribunale il 05/10/2023.

L'iniziale (nell'incipit dell'atto difensivo) qualificazione come "ricorso", non comporta alcuna inammissibilità dello stesso, in forza del principio di ammissibilità dell'impugnazione, indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte che l'ha proposta, stabilito dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 48032 del 25/10/2019, P., Rv. 278013; Sez. 2, n. 39117 del 16/09/2003, Monterosso, Rv. 227258), possedendo l'atto di cui si tratta tutti i requisiti formali e sostanziali dell'opposizione di cui all'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la conseguenza che il Giudice avrebbe dovuto valutarla.

Il provvedimento impugnato che ha dichiarato inammissibile il predetto atto di opposizione osservando che "... in tema di patrocinio a spese dello Stato, avverso il provvedimento di revoca d'ufficio dell'ammissione al beneficio non è esperibile il ricorso per cassazione ex art 113 d.P.R. 115/2002, che è azionabile unicamente quando la revoca sia disposta su richiesta dell'ufficio finanziario, ma l'opposizione ex art 99 cit. d.P.R.", si appalesa non solo del tutto inconferente con la natura dell'atto proposto, ma abnorme ((cfr. Sez. 4, n. 6875 del 13/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280540).

La lunga elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite (n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc.

Toni e altro, in motivazione; n. 22909 del 31/05/2005, P.M. in proc.

Minervini; n. 4 del 31/01/2001, P.M. in proc.

Romano e altri; n. 33 del 22/11/2000, P.M. in proc.

Boniotti; n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani; n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603-01; n. 11 del 09/07/1997, P.M. in proc.

Quarantelli) ha chiarito quali sono le caratteristiche della categoria della "abnormità", precisando: che è affetto da tale vizio il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite; che l'abnormità dell'atto può riguardare sia il profilo strutturale, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore.

L'assenza di criteri uniformi di identificazione dei caratteri distintivi del provvedimento abnorme ha contribuito ad una progressiva estensione di tale categoria, rispetto alle tradizionali invalidità dell'atto, nell'intento dichiarato da parte della giurisprudenza di legittimità di rimuovere, con il rimedio del ricorso immediato per cassazione, situazioni processuali extra ordinem, altrimenti non eliminabili (per la preclusione derivante dalla tassatività dei mezzi di impugnazione e delle nullità), che conseguono ad atti del giudice geneticamente o funzionalmente anomali, non inquadrabili nei tipici schemi normativi ovvero incompatibili con le linee fondanti del sistema.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, in quanto determinante altresì la stasi del procedimento, deve ritenersi abnorme.3.

In conclusione, si impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Isernia per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribuna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ISERNIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ("1, A" t./Vnlette/entitè le conclusioni del PG C •--et-3-Q- -N IA•14 t. ,Lt. • -c,t- tvt e_ i-C v,- e ie,-P" Si i 17,4 • ."-.4-) t [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso il provvedimento emesso il 07/12/2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Isernia che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto del 05/10/2023, con cui è stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. Il ricorso consta di due motivi con cui si deducono: 2.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Diversamente da quanto si legge nel provvedimento impugnato, l'istante non aveva proposto ricorso per cassazione ma l'opposizione di cui all'art. 99 dell'anzidetto decreto, depositata telematicamente il 26/10/2023 ed indirizzata al Tribunale di Isernia - [OSCURATO:PERSONA]/Gup, ove, peraltro, sul frontespizio si dava chiaramente atto che si trattava di opposizione all'anzidetto decreto di revoca dell'ammissione al beneficio. La declaratoria di inammissibilità dell'atto di opposizione è pertanto erronea, oltre che abnorme. [OSCURATO:PERSONA] aveva l'onere di decidere in merito all'opposizione, valutando la produzione documentale rilasciata all'esponente dall'Inps e, conseguentemente, ammetterla al patrocinio a spese dello Stato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Isernia per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dalle allegazioni prodotte dal ricorrente risulta, infatti, che, in data 26/10/23, la difesa ha depositato in Cancelleria (il 06/10/2023) e comunicato a mezzo pec (09/10/2023) al Tribunale di Isernia, [OSCURATO:PERSONA]/Gup, opposizione al decreto n. 3/2023 Mod. 27 di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, pronunciata dal Gup del medesimo Tribunale il 05/10/2023. L'iniziale (nell'incipit dell'atto difensivo) qualificazione come "ricorso", non comporta alcuna inammissibilità dello stesso, in forza del principio di ammissibilità dell'impugnazione, indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte che l'ha proposta, stabilito dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 48032 del 25/10/2019, P., Rv. 278013; Sez. 2, n. 39117 del 16/09/2003, Monterosso, Rv. 227258), possedendo l'atto di cui si tratta tutti i requisiti formali e sostanziali dell'opposizione di cui all'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la conseguenza che il Giudice avrebbe dovuto valutarla. Il provvedimento impugnato che ha dichiarato inammissibile il predetto atto di opposizione osservando che "... in tema di patrocinio a spese dello Stato, avverso il provvedimento di revoca d'ufficio dell'ammissione al beneficio non è esperibile il ricorso per cassazione ex art 113 d.P.R. 115/2002, che è azionabile unicamente quando la revoca sia disposta su richiesta dell'ufficio finanziario, ma l'opposizione ex art 99 cit. d.P.R.", si appalesa non solo del tutto inconferente con la natura dell'atto proposto, ma abnorme ((cfr. Sez. 4, n. 6875 del 13/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280540). La lunga elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite (n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni e altro, in motivazione; n. 22909 del 31/05/2005, P.M. in proc. Minervini; n. 4 del 31/01/2001, P.M. in proc. Romano e altri; n. 33 del 22/11/2000, P.M. in proc. Boniotti; n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani; n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603-01; n. 11 del 09/07/1997, P.M. in proc. Quarantelli) ha chiarito quali sono le caratteristiche della categoria della "abnormità", precisando: che è affetto da tale vizio il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite; che l'abnormità dell'atto può riguardare sia il profilo strutturale, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore. L'assenza di criteri uniformi di identificazione dei caratteri distintivi del provvedimento abnorme ha contribuito ad una progressiva estensione di tale categoria, rispetto alle tradizionali invalidità dell'atto, nell'intento dichiarato da parte della giurisprudenza di legittimità di rimuovere, con il rimedio del ricorso immediato per cassazione, situazioni processuali extra ordinem, altrimenti non eliminabili (per la preclusione derivante dalla tassatività dei mezzi di impugnazione e delle nullità), che conseguono ad atti del giudice geneticamente o funzionalmente anomali, non inquadrabili nei tipici schemi normativi ovvero incompatibili con le linee fondanti del sistema. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, in quanto determinante altresì la stasi del procedimento, deve ritenersi abnorme.3. In conclusione, si impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Isernia per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribuna
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