Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2025

Cassazione n. 38738/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 aprile 2025, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 3 luglio 2024, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi cinque di reclusione, confermando nel resto la declaratoria di penale responsabilità per i reati di cui all'art. 7, comnna 1, del D.L. n. 4/2019, unificati dal vincolo della continuazione, integrati dall'omessa comunicazione, in due distinte domande di accesso al reddito di cittadinanza presentate in data 11 marzo 2019 e 11 novembre 2020, dello stato di detenzione del proprio coniuge, [OSCURATO:PERSONA], informazione rilevante ai fini della corretta determinazione dell'importo del beneficio economico. 2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, affidandosi a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 7, comnna 1, D.L. n. 4/2019 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per motivazione illogica e carente.

La difesa sostiene che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato il rigetto della tesi difensiva, secondo cui l'omissione sarebbe frutto di un errore dell'operatore del CAF che ha materialmente compilato la domanda.

Si evidenzia che l'imputata, non avendo un'ottima padronanza della lingua italiana, si sarebbe limitata a fornire la documentazione e ad apporre la firma, affidandosi completamente al patronato, siccome confermato dalla teste [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello, secondo la difesa, non avrebbe spiegato le ragioni per cui ha ritenuto infondata tale prospettazione, venendo meno al proprio obbligo motivazionale.

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 131-bis c.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La ricorrente asserisce che la Corte di merito si sarebbe soffermata esclusivamente sull'entità della sorn'rna indebitamente percepita, omettendo una valutazione complessiva delle modalità della condotta e delle circostanze del caso concreto, in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è aspecifico, non confrontandosi con la motivazione che è stata data alla Corte territoriale per respingere il motivo di gravame fondato sulla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], dapprima smarrita e quindi ritrovata dal responsabile del CAF.

La Corte di appello di Messina ha fornito una motivazione logica, coerente e completa in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, confutando puntualmente la tesi difensiva.

I giudici di secondo grado- hanno correttamente evidenziato che la normativa vigente imponeva alla richiedente di dichiarare l'eventuale stato di detenzione di un componente del nucleo familiare direttamente nel corpo della domanda, compilando l'apposito "quadro F del modulo prestampato".

Non era, quindi, "affatto necessaria l'allegazione di una dichiarazione del congiunto attestante il proprio stato di detenzione, tantomeno una ulteriore dichiarazione del richiedente il beneficio, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante lo stato detentivo del fa miliare".

Ha quindi ritenuto "palesemente inverosimile" la ricostruzione difensiva secondo cui Bagli, responsabile del CAF cui l'imputata si era rivolta per la redazione e l'inoltro della domanda, avrebbe presentato la domanda riservandosi di integrarla con documentazione non necessaria.

Inoltre, è stato sottolineato come la dichiarazione richiesta nel modulo fosse "agevolmente comprensibile e non suscettibile di diversa interpretazione", escludendo così la possibilità di un errore incolpevole da parte dell'imputata, la quale era "ovviamente consapevole della detenzione del marito convivente". 1.2 Con tale apparato argomentativo il motivo non si confronta così condannandosi all'inammissibilità.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto, e indefettibilmente, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il principio secondo il quale «l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; nello stesso senso v.

Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione).

2. Anche il secondo motivo risulta inammissibile.

La Corte di appello ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis c.p. sulla base di due autonomi argomenti.

In primo luogo, ha ritenuto che il fatto non potesse considerarsi di particolare tenuità in ragione dell'entità del profitto illecito, quantificato in circa 4.200 euro, somma definita "non [...] certo i rri so ri a " In secondo luogo, ha rilevato la sussistenza di una causa ostativa all'applicazione dell'istituto, ovvero l'abitualità della condotta.

Sul punto, la sentenza impugnata ha valorizzato la circostanza che l'imputata avesse presentato "due domande [...] ai fini dell'indebita erogazione del reddito di cittadinanza", facendo così venir meno il requisito della "non abitualità del comportamento" previsto dall'art. 131-bis, comma 3, c.p.

Anche in questo caso, il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento, esaurendosi nella riproposizione di un precedente inconferente, in quanto nella vicenda da quella sentenza definita il diniego della causa di non punibilità era stato fondato dalla Corte territoriale sul fatto che il profitto conseguito era gravato "sulla platea dei contribuenti" senza confrontarsi con l'allegazione difensiva che prospettava che l'indebito era stato pari a C 1000,00, e in un giudizio di valore, che però omette di spiegare perché l'obbiettivamente non irrisorio importo conseguito dalla ricorrente non assumerebbe rilevanza ai fini del giudizio relativo alla offensività della condotta.

È invece del tutto ignorato, per quanto discutibile, in quanto non del tutto conforme ai principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01), il secondo argomento sviluppato dalla Corte zanclea prospettante l'abitualità del comportamento.

Anche il secondo motivo di ricorso, quindi, risulta generico e privo della necessaria specificità, non confrontandosi con gli argomenti su cui si fonda la decisione.3.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", condanna la ricorrente al pagamento delle spese del grado del processo nonché al versamento della somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 aprile 2025, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 3 luglio 2024, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi cinque di reclusione, confermando nel resto la declaratoria di penale responsabilità per i reati di cui all'art. 7, comnna 1, del D.L. n. 4/2019, unificati dal vincolo della continuazione, integrati dall'omessa comunicazione, in due distinte domande di accesso al reddito di cittadinanza presentate in data 11 marzo 2019 e 11 novembre 2020, dello stato di detenzione del proprio coniuge, [OSCURATO:PERSONA], informazione rilevante ai fini della corretta determinazione dell'importo del beneficio economico. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 7, comnna 1, D.L. n. 4/2019 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per motivazione illogica e carente. La difesa sostiene che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato il rigetto della tesi difensiva, secondo cui l'omissione sarebbe frutto di un errore dell'operatore del CAF che ha materialmente compilato la domanda. Si evidenzia che l'imputata, non avendo un'ottima padronanza della lingua italiana, si sarebbe limitata a fornire la documentazione e ad apporre la firma, affidandosi completamente al patronato, siccome confermato dalla teste [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello, secondo la difesa, non avrebbe spiegato le ragioni per cui ha ritenuto infondata tale prospettazione, venendo meno al proprio obbligo motivazionale. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 131-bis c.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La ricorrente asserisce che la Corte di merito si sarebbe soffermata esclusivamente sull'entità della sorn'rna indebitamente percepita, omettendo una valutazione complessiva delle modalità della condotta e delle circostanze del caso concreto, in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è aspecifico, non confrontandosi con la motivazione che è stata data alla Corte territoriale per respingere il motivo di gravame fondato sulla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], dapprima smarrita e quindi ritrovata dal responsabile del CAF. La Corte di appello di Messina ha fornito una motivazione logica, coerente e completa in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, confutando puntualmente la tesi difensiva. I giudici di secondo grado- hanno correttamente evidenziato che la normativa vigente imponeva alla richiedente di dichiarare l'eventuale stato di detenzione di un componente del nucleo familiare direttamente nel corpo della domanda, compilando l'apposito "quadro F del modulo prestampato". Non era, quindi, "affatto necessaria l'allegazione di una dichiarazione del congiunto attestante il proprio stato di detenzione, tantomeno una ulteriore dichiarazione del richiedente il beneficio, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante lo stato detentivo del fa miliare". Ha quindi ritenuto "palesemente inverosimile" la ricostruzione difensiva secondo cui Bagli, responsabile del CAF cui l'imputata si era rivolta per la redazione e l'inoltro della domanda, avrebbe presentato la domanda riservandosi di integrarla con documentazione non necessaria. Inoltre, è stato sottolineato come la dichiarazione richiesta nel modulo fosse "agevolmente comprensibile e non suscettibile di diversa interpretazione", escludendo così la possibilità di un errore incolpevole da parte dell'imputata, la quale era "ovviamente consapevole della detenzione del marito convivente". 1.2 Con tale apparato argomentativo il motivo non si confronta così condannandosi all'inammissibilità. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto, e indefettibilmente, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il principio secondo il quale «l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; nello stesso senso v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione). 2. Anche il secondo motivo risulta inammissibile. La Corte di appello ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis c.p. sulla base di due autonomi argomenti. In primo luogo, ha ritenuto che il fatto non potesse considerarsi di particolare tenuità in ragione dell'entità del profitto illecito, quantificato in circa 4.200 euro, somma definita "non [...] certo i rri so ri a " In secondo luogo, ha rilevato la sussistenza di una causa ostativa all'applicazione dell'istituto, ovvero l'abitualità della condotta. Sul punto, la sentenza impugnata ha valorizzato la circostanza che l'imputata avesse presentato "due domande [...] ai fini dell'indebita erogazione del reddito di cittadinanza", facendo così venir meno il requisito della "non abitualità del comportamento" previsto dall'art. 131-bis, comma 3, c.p. Anche in questo caso, il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento, esaurendosi nella riproposizione di un precedente inconferente, in quanto nella vicenda da quella sentenza definita il diniego della causa di non punibilità era stato fondato dalla Corte territoriale sul fatto che il profitto conseguito era gravato "sulla platea dei contribuenti" senza confrontarsi con l'allegazione difensiva che prospettava che l'indebito era stato pari a C 1000,00, e in un giudizio di valore, che però omette di spiegare perché l'obbiettivamente non irrisorio importo conseguito dalla ricorrente non assumerebbe rilevanza ai fini del giudizio relativo alla offensività della condotta. È invece del tutto ignorato, per quanto discutibile, in quanto non del tutto conforme ai principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01), il secondo argomento sviluppato dalla Corte zanclea prospettante l'abitualità del comportamento. Anche il secondo motivo di ricorso, quindi, risulta generico e privo della necessaria specificità, non confrontandosi con gli argomenti su cui si fonda la decisione.3. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", condanna la ricorrente al pagamento delle spese del grado del processo nonché al versamento della somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm