CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 06650/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 23 ottobre 2018 il G.I.P. del Tribunale di Avezzano ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a più fatti integranti violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) Ritenute le violazioni in continuazione e applicata la diminuente per la scelta del giudizio abbreviato, il Tribunale ha commisurato la pena in anni uno, mesi dieci e giorni venti di reclusione. In particolare, Amorosi, già sottoposto alla misura di prevenzione personale, a lui notificata il 13 marzo 2015, era risultato in due occasioni (17 e 18 luglio 2015) assente dal proprio domicilio nelle ore notturne. Afferma il Tribunale che la comunicazione, al sottoposto, del decreto applicativo, avvenuta il 13 marzo 2015, rende punibili le condotte contestate, ampiamente dimostrate in fatto. 2. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del 21 novembre 2019, ha confermato la decisione. 2.1 II tema trattato, essenzialmente, nel giudizio di secondo grado riguarda l'efficacia della misura di prevenzione al momento delle ritenute violazioni. In effetti, è emerso che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere ricevuto comunicazione del provvedimento (il 13 marzo 2015), ha sofferto, dal 5 maggio al 25 giugno, un periodo di custodia cautelare in carcere. In tale periodo è evenienza incontestata la sospensione ex lege degli effetti della misura di prevenzione. Una volta scarcerato, l'Amorosi non era stato immediatamente risottoposto - con redazione del relativo verbale - alla misura di prevenzione. 2.2 Afferma la Corte di Appello che la efficacia della misura di prevenzione è correlata ex lege alla comunicazione all'interessato del relativo provvedimento, sicché la redazione dei verbale (con consegna della carta precettiva) non ha natura costitutiva. Anche in ipotesi di avvenuta sospensione ex lege per effetto della sottoposizione a custodia cautelare non è necessaria una nuova notificazione del decreto o la redazione di un verbale di sottoposizione, essendo l'efficacia della misura sempre ricollegabile alla prima (e unica) comunicazione del 13 marzo 2015. 2.3 Le violazioni integrano, dunque, il reato ipotizzato, non potendo trovare applicazione - ratione temporis - la previsione di cui all'art. 14, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui si compie riferimento alla necessaria redazione del verbale di sottoposizione ad obblighi. Si ritiene, inoltre, che la condizione di 'sottoposto' era ben nota all'Amorosi, il che esclude la ricorrenza del dubbio sulla rilevanza penale della condotta. Viene confermato anche il trattamento sanzionatorio, come determinato in primo grado. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011. Si contesta la tesi - seguita dalla Corte di Appello - per cui ai fini della efficacia della misura di prevenzione personale sarebbe sufficiente la sola notifica del decreto applicativo, senza redazione del verbale di sottoposizione agli obblighi e senza consegna (in caso di obbligo di soggiorno) della carta precettiva. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 14, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011. È pacifico che la misura personale è rimasta sospesa ex lege per effetto della carcerazione. Dopo la scarcerazione andava redatto, come previsto da tale disposizione, il verbale di sottoposizione al fine di rendere di nuovo efficace la misura di prevenzione rimasta sospesa. La diversa opinione espressa dalla Corte di Appello non tiene conto del fatto che l'intervento legislativo (I. 17 ottobre 2017, n. 161) è teso a formalizzare le prassi e gli orientamenti emersi dopo la decisione della Corte Costituzionale n. 291 del 2013 (che ha previsto l'obbligo di rivalutazione dei profili di attualità della pericolosità), dunque la vicenda cautelare che ha riguardato l'Amorosi si colloca proprio in un momento in cui il diritto vivente era nel senso poi recepito dal legislatore. In ogni caso l'avvenuta formalizzazione del 2017, avendo carattere di norma sopravvenuta favorevole, dovrebbe in ogni caso trovare applicazione. 3.3 Al terzo motivo si deduce apparenza di motivazione in riferimento all'elemento psicologico del reato. La Corte di secondo grado non ha realmente affrontato il tema del dubbio circa la rilevanza penale del fatto, derivante dalla incertezza sulla vigenza degli obblighi.3.4 Al quarto motivo si deduce apparenza di motivazione in riferimento alla conferma della determinazione della pena. La Corte di secondo grado avrebbe fatto ricorso a mere clausole di stile, senza realmente esaminare la doglianza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Il nucleo centrale delle censure (primo e secondo motivo) riguarda il tema della «vigenza» degli obblighi correlati alla misura di prevenzione, notificata ad [OSCURATO:PERSONA] il 13 marzo del 2015. Ciò in relazione al fatto che l'autorità di pubblica sicurezza incaricata di dare esecuzione alla misura di prevenzione personale, dopo la sospensione ex lege per sopravvenuta applicazione (dal 5 maggio al 25 giugno) della custodia cautelare in carcere, non ha provveduto alla redazione di un verbale di (nuova) sottoposizione agli obblighi (né è stata realizzata verifica ex officio della permanenza della condizione di pericolosità) e le violazioni oggetto di accertamento sono avvenute in data 17 e 18 luglio del 2015. 2.1 Secondo la difesa del ricorrente, in estrema sintesi, pur essendo possibile una nuova sottoposizione alla misura di prevenzione senza previa verifica ex officio della permanenza della condizione di pericolosità (data la brevità della sospensione), l'effetto giuridico di 'riespansione' degli obblighi (posteriormente violati) va ricollegato - necessariamente - alla redazione del verbale di sottoposizione, così come sarebbe previsto dall'attuale testo dell'art. 14, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, che testualmente recita : [..] L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. 2.2 La tesi difensiva non può essere, tuttavia, condivisa.È pacifico che la vigenza degli obblighi contenuti nel provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale richiede la notificazione del provvedimento all'interessato. Tale è l'adempimento da cui deriva la vigenza giuridica dell'obbligo portato a conoscenza del destinatario, senza altra necessità di adempimenti formali: la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza decorre dalla notificazione dei relativo decreto all'interessato, dovendo escludersi che abbia inizio dalla consegna della "carta precettiva" da parte degli organi di polizia (così, di recente, Sez. I n. 16447 del 5.2.2021, rv. 281115). Nel caso in esame la notifica del provvedimento applicativo della misura è avvenuta il 13 marzo del 2015 e ciò ha determinato tanto la conoscenza legale che quella effettiva in capo al destinatario. 2.3 Non può, inoltre, ritenersi che la introduzione (con I. n.161 del 2017) del comma 2- bis dell'art. 14 del citato d.lgs. n. 159/2011 abbia assegnato un valore «costitutivo» alla redazione del verbale di sottoposizione agli obblighi in caso di sospensione ex lege degli effetti della misura di prevenzione, come sostenuto dal ricorrente. Ed invero, al di là del fatto che - in ogni caso - si tratterebbe di modifica relativa al procedimento di prevenzione e non certo di variazione della disposizione incriminatrice (il che esclude in radice la possibilità di una applicazione retroattiva della disposizione de qua), va rilevato che la redazione del verbale è richiesta a soli fini di documentazione di un effetto giuridico - la riespansione degli obblighi - che, nel caso di sospensione dovuta all'applicazione di misura cautelare detentiva, si è già prodotto. Decisivo è, in tale direzione, il testo della disposizione di legge nella parte in cui evidenzia come il dies a quo della nuova decorrenza della misura di prevenzione si identifichi con quello di cessazione dello stato detentivo dell'interessato (il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare), sia pure con la avvenuta redazione del verbale di sottoposizione, a fini di documentazione. Se il legislatore avesse voluto subordinare la 'nuova' vigenza degli obblighi alba avvenuta redazione del verbale, come fatto costitutivo, non avrebbe ancorato il dies a quo della misura di prevenzione al 'fatto' rappresentato dalla cessazione della isura cautelare. Da ciò deriva una ulteriore ragione di infondatezza del motivo di ricorso, ferma restando la inapplicabilità ratione temporis della disposizione, in rito, di cui si discute.3. Gli ulteriori motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza. 3.1 La prossimità temporale tra la prima esecuzione della misura di prevenzione e la sospensione per stato detentivo, nonché il breve periodo di carcerazione subìto, hanno ragionevolmente escluso l'errore sulla esistenza degli obblighi, con pienezza del dolo delle violazioni, così come ritenuto in sede di merito. 3.2 Nessuna illogicità o vizio in diritto è rilevabile quanto al profilo di determinazione della pena, stante la duplicità di violazioni e il negativo giudizio sulla personalità del reo derivante dai precedenti penali a carico. 4. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna delo ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell