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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14697/2026

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nte-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1143/2024depositata il 20/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3981/2025Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 14697/2026Data pubblicazione 18/05/20261. [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a quattro motivi di ricorso,impugna la sentenza n. 3110/2023, pubblicata il 7 luglio 2023 (comeindicata dal ricorrente) pronunciata dalla Corte d’appello di Salerno che harigettato l’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA], che aveva a suo tempo accolto, per quanto di ragione,l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 231/2016 con il quale era statointimato a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento, nella qualità di promittentevenditore, della somma di euro 50.000,00 a titolo di penaleconvenzionalmente pattuita con il preliminare di vendita avente a oggettola porzione di fabbricato urbano adibita a civile abitazione in Comune diRoccadaspide, a fronte dell’inadempimento del promittente alienanteall’obbligazione assunta di liberare il bene compromesso dall’ipotecavolontaria sul medesimo gravante entro la data fissata per la stipula delcontratto definitivo, con la revoca del provvedimento monitorio opposto ela condanna dell’opponente al pagamento della somma ridotta di euro35.000,00, dovuta dall’opposta [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dipromissaria acquirente per la stessa causale.2.

Resistono, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] P.L.C.3.

A seguito di proposta di definizione accelerata a cura del ConsigliereDelegato del 13.10.2025, ex art. 380bis c.p.c., parte ricorrente hadepositato istanza di decisione.4.

Chiamata quindi la causa in adunanza camerale del 13 maggio 2026, ilricorrente e le parti controricorrenti hanno depositato memorie.5.

All’esito della camera di consiglio del 13.05.2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 3981/2025Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 14697/2026Data pubblicazione 18/05/2026Rileva il Collegio, in via pregiudiziale, l’improcedibilità del ricorso, ragioneper la quale non è necessaria l’illustrazione puntuale dei motivi.1. [OSCURATO:PERSONA], in replica alla proposta di definizione ex art. 380bisc.p.c., con nota difensiva del 20.11.2025 ha depositato copia dellasentenza d’appello con relata di notifica e attestazione di conformità.La produzione è stata effettuata al dichiarato fine di contestare la propostadi improcedibilità per mancato tempestivo deposito della decisionenotificata e della relativa attestazione non rinvenibile nel fascicolo d’ufficio.Questa Suprema Corte ha già statuito che nel procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi, ex art. 380bis c.p.c. (come novellato dald.lgs. n. 149 del 2022) con l’istanza di cui al secondo comma, il ricorrentedeve limitarsi a chiedere la definizione della causa e non può inserirvi altricontenuti estranei allo scopo, dei quali non potrà tenersi conto (Cass. Sez.2, n. 8303 del 27/03/2024, Rv. 67057601; Cass. Sez. 3, n. 17130 del25/06/2025, Rv. 67572801).Nel caso in esame, la dichiarazione nel ricorso di avvenuta notificazionedella sentenza impugnata integra un fatto processuale idoneo a fardecorrere il termine breve e comporta, per autoresponsabilità, l’onere didepositare nel termine di cui all’art. 369 c.p.c. la copia notificata (o, incaso di PEC, le relative ricevute), non sanabile con produzione successivaai sensi dell’art. 372 c.p.c. (Cass. Sez.

U, n. 21349 del 6/07/2022, Rv.66518801).3.

Nel ricorso il ricorrente dichiara di avere depositato la “copia autenticadella sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 3110/2023, pubblicata il7 luglio 2023, RG n. 4247/2016, Repert.

N. 3942/2023 del 07/07/2023,notificata in data 23.12.2024” - cfr. pag. 1 e pag. 13 - riportandone ancheil dispositivo - pag. 1 - e l’oggetto - a pag. 2 del ricorso.Numero registro generale 3981/2025Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 14697/2026Data pubblicazione 18/05/2026Come eccepito dai controricorrenti, in particolare dalla difesa di DonatellaCapuano, il provvedimento così descritto corrisponde alla sentenza diprimo grado del Tribunale di Salerno (che revoca il d.i. n. 231/2016 econdanna al pagamento della penale ridotta a euro 35.000,00) e non allasentenza d’appello qui impugnata.La sentenza effettivamente impugnata è, invece, quella della Corted’appello di Salerno n. 1143/2024, pubblicata il 20.12.2024.La copia notificata della sentenza d’appello non è stata depositata neitermini di cui all’art. 369, primo comma, n. 2, c.p.c., né risulta prodottadai controricorrenti nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c. datanto discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso (Cass. Sez.

U,n. 21349/2022, cit.; Cass. Sez. 3, n. 27883 del 29/10/2024, Rv.67255201; Cass. Sez. 3, n. 24199 del 29/08/2025, Rv. 67582001,fattispecie del tutto analoga nella quale la S.C. ha dichiarato improcedibileil ricorso, per essere stata la relazione di notificazione depositatatardivamente dal ricorrente con l'istanza di decisione ex art. 380-bisc.p.c.).Deve inoltre escludersi efficacia sanante del deposito successivo ex art.372, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022(Cass. Sez. 1, n. 1389 del 22/01/2026, Rv. 67679801).4.

La sentenza della Corte d’appello è stata pubblicata il 20/12/2024 e ilricorso per cassazione è stato notificato il giorno il giorno 19 febbraio2025, cosicché non può farsi luogo, in ogni caso, all’esame nel meritopoiché il termine di sessanta giorni risulta decorso (Cass. Sez. 2, n. 28781del 8/11/2024, Rv. 67281201).

In difetto di tempestivo deposito dellapronuncia notificata il termine è stato correttamente calcolato dallapubblicazione.5.

Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, la mancata produzione della relata nonNumero registro generale 3981/2025Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 14697/2026Data pubblicazione 18/05/2026determina improcedibilità, poiché la produzione deve avvenire nel termineperentorio di cui all’art. 369 c.p.c., salvi i casi in cui il ricorso sia propostonei sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero la relata sia prodotta dalcontroricorrente nel termine di costituzione, ovvero sia acquisita dalfascicolo d’ufficio nei soli casi in cui il termine breve decorra per legge dacomunicazione/notificazione di cancelleria (Cass. Sez.

U, n. 8312 del25/3/2019, Rv. 65359702; Cass. Sez. 1, n. 3727 del 12/2/2021, Rv.66055601; ex multis, Cass. Sez. 6, n. 15832 del 7/06/2021, Rv.66187403).

Tale onere è funzionale al riscontro officioso della tempestivitàdell’impugnazione, a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto delgiudicato formale.Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente o implicitamente, alleghi chela sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre unacopia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, ilricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restandopossibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso laproduzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispettodell'art. 372, comma 2, c.p.c., applicabile estensivamente, purché entro iltermine di cui all'art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludereogni rilievo dell'eventuale non contestazione - e non è questo il caso -dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero deldeposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di talecopia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestivitàdell'impugnazione» (Cass. Sez.

U. n. 9005 del 16/04/2009, Rv.60736301).Si è altresì precisato che è esclusa la declaratoria di improcedibilitàquando la documentazione attestante la notifica, pur non depositata dalricorrente, risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodottadal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovveroacquisita mediante fascicolo d’ufficio nei casi in cui la legge prevede laNumero registro generale 3981/2025Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 14697/2026Data pubblicazione 18/05/2026comunicazione o notificazione a cura della cancelleria (Cass. Sez.

U, n.21349/2022, cit.).Anche dette ipotesi non ricorrono nel caso di specie.Di recente si è inoltre affermato che «la conclusione non muterebbe anchese la nozione di documento (di cui all’art. 372, secondo comma, c.p.c.)potesse estendersi alla copia notificata della sentenza, dal momento che iltermine per il relativo deposito è previsto a pena di improcedibilità e nondi inammissibilità del ricorso» (così testualmente Cass. Sez. 3, n. 24200del 29/8/2025, n.m., pag. 5).Valga, infine, ribadire che “l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma2, n. 2), c.p.c., conseguente al mancato tempestivo deposito della relatadi notificazione della sentenza, in base a quanto affermato dalla Corte EDUnella sentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c.

Italia, “non si ponein contrasto con l’art. 6 CEDU, poiché integra una sanzione adeguatarispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzialla Corte di cassazione, che è preordinato alla verifica della correttaapplicazione della legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi digiudizio deputati alla delibazione nel merito della pretesa, e noncostituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a untribunale” (Cass. Sez. 3, n. 24724 del 16/09/2024, Rv. 67221601; per unafattispecie del tutto analoga cfr. Cass. Sez. 3, n. 34232 del 27/12/2025,n.m., pag. 5, punto

1.2. e 1.3).6.

Alla mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnataconsegue la statuizione di improcedibilità dell’impugnazione, ai sensidell’art. 369, comma 2, c.p.c.7.

Il ricorso è, pertanto, improcedibile.Numero registro generale 3981/2025Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 14697/2026Data pubblicazione 18/05/20268.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell’attivitàprocessuale espletata in relazione al valore della controversia, sonoliquidate come da dispositivo.9.

Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione acceleratadei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cuiall'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), conformulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma dellanorma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, partericorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriorisomme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., come liquidate in dispositivo (sulladoverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c.in favore della Cassa delle Ammende: Cass.

S.U. n. 27195/2023).10.

La decisione di improcedibilità del ricorso comporta che devesussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200, e agli accessori di legge, condistrazione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta.Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] P.L.C. le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euroNumero registro generale 3981/2025Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 14697/2026Data pubblicazione 18/05/20266.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200, e agli accessori di legge.Condanna altresì la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., alpagamento a favore di ciascuna controricorrente di una somma ulteriore dieuro 6.500,00 equitativamente determinata, nonché - ai sensi dell’art. 96,comma 4 c.p.c. - al pagamento della somma di euro. 3.000,00 in favoredella Cassa delle Ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledel 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1143/2024depositata il 20/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3981/2025Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 14697/2026Data pubblicazione 18/05/20261. [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a quattro motivi di ricorso,impugna la sentenza n. 3110/2023, pubblicata il 7 luglio 2023 (comeindicata dal ricorrente) pronunciata dalla Corte d’appello di Salerno che harigettato l’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA], che aveva a suo tempo accolto, per quanto di ragione,l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 231/2016 con il quale era statointimato a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento, nella qualità di promittentevenditore, della somma di euro 50.000,00 a titolo di penaleconvenzionalmente pattuita con il preliminare di vendita avente a oggettola porzione di fabbricato urbano adibita a civile abitazione in Comune diRoccadaspide, a fronte dell’inadempimento del promittente alienanteall’obbligazione assunta di liberare il bene compromesso dall’ipotecavolontaria sul medesimo gravante entro la data fissata per la stipula delcontratto definitivo, con la revoca del provvedimento monitorio opposto ela condanna dell’opponente al pagamento della somma ridotta di euro35.000,00, dovuta dall’opposta [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dipromissaria acquirente per la stessa causale.2. Resistono, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] P.L.C.3. A seguito di proposta di definizione accelerata a cura del ConsigliereDelegato del 13.10.2025, ex art. 380bis c.p.c., parte ricorrente hadepositato istanza di decisione.4. Chiamata quindi la causa in adunanza camerale del 13 maggio 2026, ilricorrente e le parti controricorrenti hanno depositato memorie.5. All’esito della camera di consiglio del 13.05.2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 3981/2025Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 14697/2026Data pubblicazione 18/05/2026Rileva il Collegio, in via pregiudiziale, l’improcedibilità del ricorso, ragioneper la quale non è necessaria l’illustrazione puntuale dei motivi.1. [OSCURATO:PERSONA], in replica alla proposta di definizione ex art. 380bisc.p.c., con nota difensiva del 20.11.2025 ha depositato copia dellasentenza d’appello con relata di notifica e attestazione di conformità.La produzione è stata effettuata al dichiarato fine di contestare la propostadi improcedibilità per mancato tempestivo deposito della decisionenotificata e della relativa attestazione non rinvenibile nel fascicolo d’ufficio.Questa Suprema Corte ha già statuito che nel procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi, ex art. 380bis c.p.c. (come novellato dald.lgs. n. 149 del 2022) con l’istanza di cui al secondo comma, il ricorrentedeve limitarsi a chiedere la definizione della causa e non può inserirvi altricontenuti estranei allo scopo, dei quali non potrà tenersi conto (Cass. Sez.2, n. 8303 del 27/03/2024, Rv. 67057601; Cass. Sez. 3, n. 17130 del25/06/2025, Rv. 67572801).Nel caso in esame, la dichiarazione nel ricorso di avvenuta notificazionedella sentenza impugnata integra un fatto processuale idoneo a fardecorrere il termine breve e comporta, per autoresponsabilità, l’onere didepositare nel termine di cui all’art. 369 c.p.c. la copia notificata (o, incaso di PEC, le relative ricevute), non sanabile con produzione successivaai sensi dell’art. 372 c.p.c. (Cass. Sez. U, n. 21349 del 6/07/2022, Rv.66518801).3. Nel ricorso il ricorrente dichiara di avere depositato la “copia autenticadella sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 3110/2023, pubblicata il7 luglio 2023, RG n. 4247/2016, Repert. N. 3942/2023 del 07/07/2023,notificata in data 23.12.2024” - cfr. pag. 1 e pag. 13 - riportandone ancheil dispositivo - pag. 1 - e l’oggetto - a pag. 2 del ricorso.Numero registro generale 3981/2025Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 14697/2026Data pubblicazione 18/05/2026Come eccepito dai controricorrenti, in particolare dalla difesa di DonatellaCapuano, il provvedimento così descritto corrisponde alla sentenza diprimo grado del Tribunale di Salerno (che revoca il d.i. n. 231/2016 econdanna al pagamento della penale ridotta a euro 35.000,00) e non allasentenza d’appello qui impugnata.La sentenza effettivamente impugnata è, invece, quella della Corted’appello di Salerno n. 1143/2024, pubblicata il 20.12.2024.La copia notificata della sentenza d’appello non è stata depositata neitermini di cui all’art. 369, primo comma, n. 2, c.p.c., né risulta prodottadai controricorrenti nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c. datanto discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso (Cass. Sez. U,n. 21349/2022, cit.; Cass. Sez. 3, n. 27883 del 29/10/2024, Rv.67255201; Cass. Sez. 3, n. 24199 del 29/08/2025, Rv. 67582001,fattispecie del tutto analoga nella quale la S.C. ha dichiarato improcedibileil ricorso, per essere stata la relazione di notificazione depositatatardivamente dal ricorrente con l'istanza di decisione ex art. 380-bisc.p.c.).Deve inoltre escludersi efficacia sanante del deposito successivo ex art.372, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022(Cass. Sez. 1, n. 1389 del 22/01/2026, Rv. 67679801).4. La sentenza della Corte d’appello è stata pubblicata il 20/12/2024 e ilricorso per cassazione è stato notificato il giorno il giorno 19 febbraio2025, cosicché non può farsi luogo, in ogni caso, all’esame nel meritopoiché il termine di sessanta giorni risulta decorso (Cass. Sez. 2, n. 28781del 8/11/2024, Rv. 67281201). In difetto di tempestivo deposito dellapronuncia notificata il termine è stato correttamente calcolato dallapubblicazione.5. Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, la mancata produzione della relata nonNumero registro generale 3981/2025Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 14697/2026Data pubblicazione 18/05/2026determina improcedibilità, poiché la produzione deve avvenire nel termineperentorio di cui all’art. 369 c.p.c., salvi i casi in cui il ricorso sia propostonei sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero la relata sia prodotta dalcontroricorrente nel termine di costituzione, ovvero sia acquisita dalfascicolo d’ufficio nei soli casi in cui il termine breve decorra per legge dacomunicazione/notificazione di cancelleria (Cass. Sez. U, n. 8312 del25/3/2019, Rv. 65359702; Cass. Sez. 1, n. 3727 del 12/2/2021, Rv.66055601; ex multis, Cass. Sez. 6, n. 15832 del 7/06/2021, Rv.66187403). Tale onere è funzionale al riscontro officioso della tempestivitàdell’impugnazione, a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto delgiudicato formale.Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente o implicitamente, alleghi chela sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre unacopia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, ilricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restandopossibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso laproduzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispettodell'art. 372, comma 2, c.p.c., applicabile estensivamente, purché entro iltermine di cui all'art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludereogni rilievo dell'eventuale non contestazione - e non è questo il caso -dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero deldeposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di talecopia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestivitàdell'impugnazione» (Cass. Sez. U. n. 9005 del 16/04/2009, Rv.60736301).Si è altresì precisato che è esclusa la declaratoria di improcedibilitàquando la documentazione attestante la notifica, pur non depositata dalricorrente, risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodottadal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovveroacquisita mediante fascicolo d’ufficio nei casi in cui la legge prevede laNumero registro generale 3981/2025Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 14697/2026Data pubblicazione 18/05/2026comunicazione o notificazione a cura della cancelleria (Cass. Sez. U, n.21349/2022, cit.).Anche dette ipotesi non ricorrono nel caso di specie.Di recente si è inoltre affermato che «la conclusione non muterebbe anchese la nozione di documento (di cui all’art. 372, secondo comma, c.p.c.)potesse estendersi alla copia notificata della sentenza, dal momento che iltermine per il relativo deposito è previsto a pena di improcedibilità e nondi inammissibilità del ricorso» (così testualmente Cass. Sez. 3, n. 24200del 29/8/2025, n.m., pag. 5).Valga, infine, ribadire che “l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma2, n. 2), c.p.c., conseguente al mancato tempestivo deposito della relatadi notificazione della sentenza, in base a quanto affermato dalla Corte EDUnella sentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia, “non si ponein contrasto con l’art. 6 CEDU, poiché integra una sanzione adeguatarispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzialla Corte di cassazione, che è preordinato alla verifica della correttaapplicazione della legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi digiudizio deputati alla delibazione nel merito della pretesa, e noncostituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a untribunale” (Cass. Sez. 3, n. 24724 del 16/09/2024, Rv. 67221601; per unafattispecie del tutto analoga cfr. Cass. Sez. 3, n. 34232 del 27/12/2025,n.m., pag. 5, punto 1.2. e 1.3).6. Alla mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnataconsegue la statuizione di improcedibilità dell’impugnazione, ai sensidell’art. 369, comma 2, c.p.c.7. Il ricorso è, pertanto, improcedibile.Numero registro generale 3981/2025Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 14697/2026Data pubblicazione 18/05/20268. Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell’attivitàprocessuale espletata in relazione al valore della controversia, sonoliquidate come da dispositivo.9. Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione acceleratadei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cuiall'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), conformulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma dellanorma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, partericorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriorisomme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., come liquidate in dispositivo (sulladoverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c.in favore della Cassa delle Ammende: Cass. S.U. n. 27195/2023).10. La decisione di improcedibilità del ricorso comporta che devesussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200, e agli accessori di legge, condistrazione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta.Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] P.L.C. le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euroNumero registro generale 3981/2025Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 14697/2026Data pubblicazione 18/05/20266.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200, e agli accessori di legge.Condanna altresì la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., alpagamento a favore di ciascuna controricorrente di una somma ulteriore dieuro 6.500,00 equitativamente determinata, nonché - ai sensi dell’art. 96,comma 4 c.p.c. - al pagamento della somma di euro. 3.000,00 in favoredella Cassa delle Ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledel 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci
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