CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 luglio 2023
Cassazione n. 51711/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la nota degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], con la quale gli stessi avvocati hanno trasmesso atto di rinuncia al ricorso per cassazione a firma del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Brescia, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., per quanto qui interessa, confermava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Brescia con la quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per essere lo stesso gravemente indiziato dei reati di partecipazione a un'associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio e con riguardo al pericolo di commissione di delitti della stessa specie. 2. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si deve rilevare che, il 03/11/2023, i difensori del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel rendere noto che, con l'allegato provvedimento del 16/10/2023, il G.i.p. del Tribunale di Brescia ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, hanno tramesso atto di rinuncia al ricorso per cassazione (datato 02/11/2023) a firma dello stesso ricorrente [OSCURATO:PERSONA], autenticata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle i 04 spese del procedimento) .tulg kt.(9.4 & tx...uk 9 ce..<_• ,,k 9 ti 7n9 ‘3491-a'4.41-e Mal „4...a: cito_ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.