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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35433/2023

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onsigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 16064/2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata , assistita e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Piazza della [OSCURATO:PERSONA], n. 2, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la LOMBARDIA, n. 7112/67/14, depositata in data 22dicembre 2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Brescia , con sentenza n. 47/05/13, del 31 maggio 2013, aveva accolto il ricorso presentato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esercente l'attività di lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi, avverso l'avviso d'accertamento emesso ai fini I.RE.S., I.R.A.P. ed I.V.A., con aggravio di sanzioni, interessi ed accessori, in relazione all’anno d'imposta 2007, con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione costi non deducibili, in quanto carenti dei requisiti ex artt. 109 del d.P.R. n. 917/1986 e 19 del d.P.R. n. 633/1972 per complessivi euro 45.500,00, oltre I.V.A. per euro 9.000,00.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita da ll’Agenzia delle Entrate, ha accolto l’appello , rigettando il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sulla base delle seguenti considerazioni: -) la società contribuente aveva dedotto costi sproporzionati e, come tali, non giustificati per sponsorizzazione, come risultava dal pvc del 7 dicembre 2011 e dall’attività di verifica condotta nei confronti della ASD, la quale aveva effettuato prestazioni di sponsorizzazione nel periodo dall'1 gennaio 2006 all'1 giugno 2011 nei confronti anche della società ricorrente; -) le indagini avevanopermesso l'acquisizione di elementi di cui al decreto legislativo n. 74/2000 ed era stata effettuata una comunicazione di notizia di reato e, aseguito di autorizzazione dell'[OSCURATO:PERSONA], era stato possibile utilizzare, ai fini fiscali, i dati e gli elementi acquisiti nell'ambito procedimentale menzionato e i termini accertativi, ai fini fiscali,erano stati raddoppiati; -) in particolare risultava, e ciò non era stato contestato fondatamente dalla società ricorrente, che l'ASD aveva emesso fattureche, a fronte di medesime prestazioni di sponsorizzazione, non contenevano anche i medesimi importi; -) i verbalizzanti, dunque, avevano ritenuto congruo ed equo l'importo pari ad euro 15.000,00, anziché quello fatturato pari ad euro 60.000,00, oltre ad I.V.A. pari ad euro 12.000,00, sia per la mancata coincidenza degli importi, che per la evidente sproporzione dei contributi forniti dai vari sponsor per le medesime manifestazioni, oltre che per lagenericità dei contratti di supporto alle sponsorizzazioni e la mancata organizzazione e partecipazione degli associati della ASD ai corsi di vela indicati nelle fatture in menzione e per incontestato utilizzo di materiali forniti direttamente dalle società sponsor; -) erano stati accertati, inoltre, ingenti prelevamenti per contanti, privi di giustificazione anche per quanto concerneva il loro utilizzo, non essendo certo se ciò fosse stato fatto per il conseguimento delle finalità dell'Associazione; -) l'Ufficio aveva accertato per l'anno 2006 che il costo della sponsorizzazione era stato pari ad euro 60.000,00, mentre per l'anno 2010 era stato pari ad euro 15.000,00, per cui la differenza ingiustificata tra i due ammontari pari ad euro 45.500,00 costituiva un costo fittizio, derivante da sovrafatturazione; -) la società ricorrente, avverso dette contestazioni di merito, non aveva prodotto prove sufficientemente certe, volte a confutare le risultanze dell'operato di verifica e di accertamento. 3.La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattromotivi. 4.L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 327 cod. proc. civ., 49, 51 e 38, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., in uno con il vizio di omessa pronuncia sulla eccezione formulata dalla società [OSCURATO:PERSONA] per la violazione degli articoli 112 cod. proc. civ. e 36 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ..

La società contribuente, in sede di controdeduzioni in appello, aveva chiesto alla Commissione tributaria regionale di verificare, in via preliminare, la tempestività dell’appello, poiché esso era stato notificato in data 21 gennaio 2014 e non si evinceva la data di invio del medesimo, ma i giudici di secondo grado non avevano esaminato la detta eccezione e la tempestività dell’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate.

2. Il secondo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

La società r icorrente aveva domandato alla Agenzia delle Entrate di fornire adeguata e soddisfacente prova della qualifica e del potere di firma in capo al [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA] e della qualifica di «impiegato della carriera direttiva»e del potere di firma in capo al dott. [OSCURATO:PERSONA], oltre che della delega rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA].

In mancanza, chiedeva la cassazione del la sentenza impugnata, con la dichiarazione di nullità e/o inesistenza dell'accertamento ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973. 3.Il terzo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

La prova della inesistenza e/o della sovrafatturazione in tutto o in parte delle prestazioni doveva essere fornita dall’Agenzia delle Entrate, anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, mentre gli elementi addotti dall’Ufficio non soddisfacevano i detti requisiti.

La decisione impugnata era censurabile laddove aveva affermato che « la ricorrente non ha prodotto prove sufficientemente certe, volte a confutare le risultanze dell'operato di verifica e di accertamento».

A differenza di quanto sostenuto dalla Agenzia delle Entrate e condiviso dalla Commissione tributaria regionale, non era vero che le attività di sponsorizzazione avrebbero avuto, nel periodo corrente fra il 2006 e il 2010,le medesime caratteristiche, come dimostrato dal contratto di sponsorizzazione del 1° agosto 2006, dove le parti avevano concordato che il compenso corrisposto da [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concorso a sostenere l'acquisto di una nuova barca a vela e che la pubblicizzazione del nome della società sarebbe avvenuto proprio attraverso l'uso della imbarcazione.

Il contenuto delle dichiarazioni e dei riscontri verbalizzati dalla Guardia di Finanza, illustrati dalla societàLinea Verde sia in sede di ricorso, sia in sede di controdeduzioni in appello, avevano dim ostra to che: a) il diverso ammontare fatturato dalla [OSCURATO:PERSONA] rifletteva i contributi di sponsorizzazione effettivamente corrisposti (a mezzo bonifico bancario) da [OSCURATO:PERSONA] nei diversi anni considerati; b) il differente ammontare della contribuzione da parte dei diversi sponsor della [OSCURATO:PERSONA] era giustificato dalla differente natura delle prestazionie come risultava dal processo verbale del 25 ottobre 2011, il marchio «DimmidiSi» di [OSCURATO:PERSONA] era esposto sia sullo scafo della barca a vela della [OSCURATO:PERSONA], sia sulle vele .

Di conseguenza, gli elementi principali addotti dalla Agenzia delle Entrate a supporto dell'accertamento (asserita identità delle prestazioni e/o delle manifestazioni oggetto di sponsorizzazione nel corso dei diversi anni considerati ed asserita ingiustificata diversità di contribuzione degli sponsor) erano infondati e privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. 4.Il quarto mezzo deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

Nel corso del giudizio di primo e secondo grado, la società [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato l'illegittimità dell'operato della Agenzia delle Entrate, sollevando, fra le altre, le seguenti eccezioni: a) gli ammontari fatturati dalla [OSCURATO:PERSONA] riflettevano i contributi di sponsorizzazione effettivamente corrisposti (a mezzo bonifico bancario) da [OSCURATO:PERSONA] in ciascun anno.

Non corrispondeva a verità l'affermazione della Agenzia delle Entrate secondo la quale il contratto di sponsorizzazione non avrebbe giustificato la corresponsione nel 2007 di un ammontare di molto superiore all'ammontare della sponsorizzazione riconosciuto negli anni successivi (in particolare nel 2010); b) il diverso ammontare dei contributi degli s ponsor della [OSCURATO:PERSONA] era giustificato dalla differente natura delle prestazioni.

Come risulta dal processo verbale del 25 ottobre 2011, il marchio «DimmidiSi»di [OSCURATO:PERSONA] era esposto sia sullo scafo della barca a vela della [OSCURATO:PERSONA], sia sulle vele . [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva svolto alcuna considerazione in merito alle specifiche eccezioni sollevate dalla società contribuente.

I giudici di secondo grado si erano limitati a descrivere gli elementi in virtù dei quali sarebbe stato fondato l'accertamento, ma non avevano pronunciato neppure una parola in merito alle specifiche eccezioni formulate dalla societàLinea Verde. 5.In via preliminare va rilevato che è necessario, al fine di esaminare il primo motivo di ricorso, acquisire il fascicolo d’ufficio dei gradi di merito.

P.Q.M.

La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 16064/2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata , assistita e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Piazza della [OSCURATO:PERSONA], n. 2, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la LOMBARDIA, n. 7112/67/14, depositata in data 22dicembre 2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Brescia , con sentenza n. 47/05/13, del 31 maggio 2013, aveva accolto il ricorso presentato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esercente l'attività di lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi, avverso l'avviso d'accertamento emesso ai fini I.RE.S., I.R.A.P. ed I.V.A., con aggravio di sanzioni, interessi ed accessori, in relazione all’anno d'imposta 2007, con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione costi non deducibili, in quanto carenti dei requisiti ex artt. 109 del d.P.R. n. 917/1986 e 19 del d.P.R. n. 633/1972 per complessivi euro 45.500,00, oltre I.V.A. per euro 9.000,00. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita da ll’Agenzia delle Entrate, ha accolto l’appello , rigettando il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sulla base delle seguenti considerazioni: -) la società contribuente aveva dedotto costi sproporzionati e, come tali, non giustificati per sponsorizzazione, come risultava dal pvc del 7 dicembre 2011 e dall’attività di verifica condotta nei confronti della ASD, la quale aveva effettuato prestazioni di sponsorizzazione nel periodo dall'1 gennaio 2006 all'1 giugno 2011 nei confronti anche della società ricorrente; -) le indagini avevanopermesso l'acquisizione di elementi di cui al decreto legislativo n. 74/2000 ed era stata effettuata una comunicazione di notizia di reato e, aseguito di autorizzazione dell'[OSCURATO:PERSONA], era stato possibile utilizzare, ai fini fiscali, i dati e gli elementi acquisiti nell'ambito procedimentale menzionato e i termini accertativi, ai fini fiscali,erano stati raddoppiati; -) in particolare risultava, e ciò non era stato contestato fondatamente dalla società ricorrente, che l'ASD aveva emesso fattureche, a fronte di medesime prestazioni di sponsorizzazione, non contenevano anche i medesimi importi; -) i verbalizzanti, dunque, avevano ritenuto congruo ed equo l'importo pari ad euro 15.000,00, anziché quello fatturato pari ad euro 60.000,00, oltre ad I.V.A. pari ad euro 12.000,00, sia per la mancata coincidenza degli importi, che per la evidente sproporzione dei contributi forniti dai vari sponsor per le medesime manifestazioni, oltre che per lagenericità dei contratti di supporto alle sponsorizzazioni e la mancata organizzazione e partecipazione degli associati della ASD ai corsi di vela indicati nelle fatture in menzione e per incontestato utilizzo di materiali forniti direttamente dalle società sponsor; -) erano stati accertati, inoltre, ingenti prelevamenti per contanti, privi di giustificazione anche per quanto concerneva il loro utilizzo, non essendo certo se ciò fosse stato fatto per il conseguimento delle finalità dell'Associazione; -) l'Ufficio aveva accertato per l'anno 2006 che il costo della sponsorizzazione era stato pari ad euro 60.000,00, mentre per l'anno 2010 era stato pari ad euro 15.000,00, per cui la differenza ingiustificata tra i due ammontari pari ad euro 45.500,00 costituiva un costo fittizio, derivante da sovrafatturazione; -) la società ricorrente, avverso dette contestazioni di merito, non aveva prodotto prove sufficientemente certe, volte a confutare le risultanze dell'operato di verifica e di accertamento. 3.La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattromotivi. 4.L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 327 cod. proc. civ., 49, 51 e 38, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., in uno con il vizio di omessa pronuncia sulla eccezione formulata dalla società [OSCURATO:PERSONA] per la violazione degli articoli 112 cod. proc. civ. e 36 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.. La società contribuente, in sede di controdeduzioni in appello, aveva chiesto alla Commissione tributaria regionale di verificare, in via preliminare, la tempestività dell’appello, poiché esso era stato notificato in data 21 gennaio 2014 e non si evinceva la data di invio del medesimo, ma i giudici di secondo grado non avevano esaminato la detta eccezione e la tempestività dell’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate. 2. Il secondo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La società r icorrente aveva domandato alla Agenzia delle Entrate di fornire adeguata e soddisfacente prova della qualifica e del potere di firma in capo al [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA] e della qualifica di «impiegato della carriera direttiva»e del potere di firma in capo al dott. [OSCURATO:PERSONA], oltre che della delega rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA]. In mancanza, chiedeva la cassazione del la sentenza impugnata, con la dichiarazione di nullità e/o inesistenza dell'accertamento ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973. 3.Il terzo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La prova della inesistenza e/o della sovrafatturazione in tutto o in parte delle prestazioni doveva essere fornita dall’Agenzia delle Entrate, anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, mentre gli elementi addotti dall’Ufficio non soddisfacevano i detti requisiti. La decisione impugnata era censurabile laddove aveva affermato che « la ricorrente non ha prodotto prove sufficientemente certe, volte a confutare le risultanze dell'operato di verifica e di accertamento». A differenza di quanto sostenuto dalla Agenzia delle Entrate e condiviso dalla Commissione tributaria regionale, non era vero che le attività di sponsorizzazione avrebbero avuto, nel periodo corrente fra il 2006 e il 2010,le medesime caratteristiche, come dimostrato dal contratto di sponsorizzazione del 1° agosto 2006, dove le parti avevano concordato che il compenso corrisposto da [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concorso a sostenere l'acquisto di una nuova barca a vela e che la pubblicizzazione del nome della società sarebbe avvenuto proprio attraverso l'uso della imbarcazione. Il contenuto delle dichiarazioni e dei riscontri verbalizzati dalla Guardia di Finanza, illustrati dalla societàLinea Verde sia in sede di ricorso, sia in sede di controdeduzioni in appello, avevano dim ostra to che: a) il diverso ammontare fatturato dalla [OSCURATO:PERSONA] rifletteva i contributi di sponsorizzazione effettivamente corrisposti (a mezzo bonifico bancario) da [OSCURATO:PERSONA] nei diversi anni considerati; b) il differente ammontare della contribuzione da parte dei diversi sponsor della [OSCURATO:PERSONA] era giustificato dalla differente natura delle prestazionie come risultava dal processo verbale del 25 ottobre 2011, il marchio «DimmidiSi» di [OSCURATO:PERSONA] era esposto sia sullo scafo della barca a vela della [OSCURATO:PERSONA], sia sulle vele . Di conseguenza, gli elementi principali addotti dalla Agenzia delle Entrate a supporto dell'accertamento (asserita identità delle prestazioni e/o delle manifestazioni oggetto di sponsorizzazione nel corso dei diversi anni considerati ed asserita ingiustificata diversità di contribuzione degli sponsor) erano infondati e privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. 4.Il quarto mezzo deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Nel corso del giudizio di primo e secondo grado, la società [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato l'illegittimità dell'operato della Agenzia delle Entrate, sollevando, fra le altre, le seguenti eccezioni: a) gli ammontari fatturati dalla [OSCURATO:PERSONA] riflettevano i contributi di sponsorizzazione effettivamente corrisposti (a mezzo bonifico bancario) da [OSCURATO:PERSONA] in ciascun anno. Non corrispondeva a verità l'affermazione della Agenzia delle Entrate secondo la quale il contratto di sponsorizzazione non avrebbe giustificato la corresponsione nel 2007 di un ammontare di molto superiore all'ammontare della sponsorizzazione riconosciuto negli anni successivi (in particolare nel 2010); b) il diverso ammontare dei contributi degli s ponsor della [OSCURATO:PERSONA] era giustificato dalla differente natura delle prestazioni. Come risulta dal processo verbale del 25 ottobre 2011, il marchio «DimmidiSi»di [OSCURATO:PERSONA] era esposto sia sullo scafo della barca a vela della [OSCURATO:PERSONA], sia sulle vele . [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva svolto alcuna considerazione in merito alle specifiche eccezioni sollevate dalla società contribuente. I giudici di secondo grado si erano limitati a descrivere gli elementi in virtù dei quali sarebbe stato fondato l'accertamento, ma non avevano pronunciato neppure una parola in merito alle specifiche eccezioni formulate dalla societàLinea Verde. 5.In via preliminare va rilevato che è necessario, al fine di esaminare il primo motivo di ricorso, acquisire il fascicolo d’ufficio dei gradi di merito. P.Q.M. La
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